Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43994 del 24/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 43994 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEL RE MICHELE N. IL 30/03/1973
avverso la sentenza n. 2389/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
c,:g
Udito il Procuratore Gperale in sona del Dott./ev.
%…
che ha concluso per /g
Ai.-m.^40 tu.s.L4,

Data Udienza: 24/09/2013

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
,

L

Ritenuto in fatto

La Corte d’appello di Genova con la sentenza indicata in epigrafe confermava la
decisione del Tribunale della stessa città con la quale DEL RE Michele era stato dichiarato
responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002 e condannato alla pena di anni
uno di reclusione ed euro 500 di multa ( fatto del 27.3.2006)

previste per l’ammissione: in particolare di non aver percepito alcun reddito a partire dal
2000 mentre veniva accertato che il Del Re risiedeva con il padre, il quale negli anni dal
2005 al 2008 aveva percepito redditi superiori ai limiti stabiliti per fruire del beneficio.
La Corte territoriale disattendeva il motivo di impugnazione volto a dimostrare
l’insussistenza della falsità sul rilievo che l’interessato nella dichiarazione resa per
beneficiare del patrocinio a spese dello Stato aveva dichiarato di essere anagraficamente
residente presso il padre ma di essere domiciliato in altro luogo. Sul punto il giudice di
appello ha richiamato l’art. 79, comma 1, lettera b), che nel disciplinare il contenuto
dell’istanza fa riferimento ai componenti della famiglia anagrafica.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato articolando due motivi.
Con il primo denuncia violazione di legge, contestando la sussistenza della falsità, giacchè
nella domanda di ammissione l’imputato aveva attestato di essere domiciliato da oltre un
anno in Savona presso MANUELLO Patrizia, domicilio confermato dalla medesima in una
dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla domanda di ammissione.
In tal senso si evidenzia che il funzionario dell’Agenzia delle Entrate, ascoltato nella
qualità di teste, aveva dichiarato che non erano stati effettuati controlli per accertare
dove il Del Re domiciliasse dì fatto.
Alla luce di tali elementi di fatto, si lamenta la manifesta contraddittorietà della
motivazione laddove afferma l’insussistenza della prova sulla circostanza che l’imputato

All’imputato è stato addebitato di aver falsamente attestato la sussistenza delle condizioni

fosse effettivamente domiciliato presso la Manuello. Il Del Re, non aveva, pertanto,
occultato alcun reddito essendo legittimo ritenere che il reddito del padre non convivente
non dovesse essere dichiarato.
Con il secondo motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione nella parte in
cui aveva negato le attenuanti generiche sul rilievo che non erano rinvenibili in atti
elementi di segno positivo che giustificavano il riconoscimento delle attenuanti.

2

v

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Ai sensi degli artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115 del 2002, l’accesso al patrocinio a spese dello
Stato è consentito soltanto ai non abbienti, tali dovendosi considerare coloro che
dall’ultima dichiarazione risultano percettori di un reddito non superiore ad una certa

reddituale complessiva di accesso resta individuata nella somma dei singoli redditi dei
conviventi, compreso l’istante, ma i limiti di reddito sono elevati nella misura indicata
nell’art. 92 del citato d.P.R. per ognuno dei familiari conviventi.
In particolare, l’art. 79, comma 1, lettera b), richiede che l’istanza debba contenere, a
pena di inammissibilità, l’indicazione delle generalità, oltre che dell’interessato, dei
componenti la famiglia anagrafica, per tale dovendosi intendere, ai sensi del d.P.R. 30
maggio 1989, n. 223, art. 4 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente), l'”insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello
stesso comune”.
Nel caso in esame, le argomentazioni dei giudici di merito non si sono confrontate con il
dato di fatto, emergente dalla documentazione in atti, che conteneva precisa indicazione
del domicilio dell’imputato da circa un anno (rispetto alla presentazione dell’istanza) in
Savona presso Manuello Patrizia, in indirizzo diverso da quello del padre.
Tale circostanza, oltre che dalla istanza di ammissione,è attestata anche nella
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 94, comma 1, d.P.R. 115/2002, allegata
alla predetta istanza, sottoscritta anche dalla Manuello.
I giudici di merito non hanno preso in considerazione neanche le dichiarazioni rese nella
qualità di teste dalla funzionaria della locale Agenzia delle entrate, la quale ha affermato
che non vennero eseguiti controlli per accertare dove il Del Re domiciliasse di fatto.

In presenza di tali elementi, dimostrativi di un quadro incompleto della situazione
patrimoniale riguardante l’imputato, rilevante ai fini della veridicità di quanto indicato
nella richiesta di ammissione, si impone l’annullamento con rinvio della impugnata
sentenza al fine di verificare le circostanze dedotte dall’interessato, oggetto, peraltro, di
specifico motivo di impugnazione in sede di appello.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo con cui si lamenta
il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3

soglia; qualora il richiedente conviva con il coniuge ovvero con altri familiari, la soglia

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di
Genova.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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