Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43993 del 24/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 43993 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRO VINCENZO N. IL 19/10/1967
avverso la sentenza n. 3780/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Geverale in persona del Do tt.
che ha concluso per

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Data Udienza: 24/09/2013

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

A.)

Ritenuto in fatto

FERRO Vincenzo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella
di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, del
codice della strada, con la recidiva specifica ed infraquinquennale e lo ha condannato alla

La Corte di merito, chiamata a giudicare dell’impugnazione, in via subordinata anche sui
seguenti capi [ 1) eccessività della pena e 2) mancata concessione attenuanti generiche],
riteneva di confermare le determinazioni del primo giudice, valorizzando negativamente
i precedenti penali [pluripregiudicato, anche per reato specifico] e considerando, del
resto, l’assenza di elementi positivamente valutabili.

Con il ricorso ci si duole anche in questa sede della violazione di legge e della manifesta
illogicità della motivazione con riferimento alla entità della pena ed al diniego delle
generiche, sul rilevo che i gravi precedenti penali, cui aveva fatto riferimento il
giudicante, si risolvevano esclusivamente in un unico fatto di rapina commesso nel 1989
ed in una guida in stato di ebbrezza risalente a 24 anni prima.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, e’
sufficiente – come è noto- che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi
indicati dall’articolo 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a
consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale,
laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il
pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità
effettiva del reato ed alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se
congruamente motivato. Ciò vale, a fortiori,

anche per il giudice d’appello, il quale, pur

non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto ad
un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti,
ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione
di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo
implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione
(v., tra le tante, Sezione III, 8 ottobre 2009, Esposito): il giudice si è attenuto a tale
principio valorizzando negativamente, tra i criteri valutativi tratteggiati dall’articolo 133
2

pena di mesi sei di arresto ed euro 3000,00 di ammenda,

I

c.p.,la personalità dell’imputato, gravato da precedenti, anche specifici, ( a quelli riferiti in
ricorso vanno aggiunti quelli indicati dal giudicante, in conformità al certificato penale in
atti) e ritenendo l’insussistenza di elementi positivi in favore dell’imputato, stante la sua
contumacia, che aveva impedito di prendere in considerazione gli ulteriori elementi
evidenziati dalla difesa ma mai riferiti dall’imputato in ordine alle sue asserite condizioni
sociali e familiari.

Del resto, non va dimenticato che, secondo principio condivisibile, in tema di circostanze
attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è
quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della
sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili
connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne
deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata
o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla,
di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è la
suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di
apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati
ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui
esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il
giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti
in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza
che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione
degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo
degli elementi indicati nell’articolo 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla
entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o
concedere le attenuanti generiche, derivandone così che, esemplificando, queste ben
possono essere negate anche soltanto in base alla gravità del fatto.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

3

Tale giudizio è insindacabile.

t

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 26 settembre 2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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