Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43992 del 24/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 43992 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE BARI ALESSANDRO N. IL 04/09/1983
avverso la sentenza n. 3761/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
29/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in. ‘persona d Dott.
che ha concluso per
Li

,„,..e upe, pro

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. V

,

Data Udienza: 24/09/2013

*

Ritenuto in fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della
sentenza del GUP, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, riteneva DE BARI
Alessandro meritevole dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d. P.R. 309790 e,
riconosciuta la continuazione con il reato di tentata estorsione, rideterminava la pena in
anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa.

AIROLDI Ambrogio, alla cui audizione era stato condizionata la celebrazione del giudizio
abbreviato. In quella sede l’Airoldi, al quale – secondo la contestazione accusatoria- erano
state cedute cinque dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, aveva ritrattato le
accuse ed il riconoscimento fotografico dallo stesso effettuato in sede di denuncia.
La Corte di merito ha confermato il giudizio di attendibilità formulato dal giudice di primo
grado delle dichiarazioni fornite dal cessionario durante le indagini preliminari, tenuto
conto della natura del giudizio, a prova contratta, in cui erano state rese, del momento
in cui erano state fatte, nella immediatezza della patita aggressione estorsiva e senza
condizionamenti di sorta.

DI BARI Alessandro, tramite difensore, propone ricorso avverso la sentenza sopra
indicata, articolando tre motivi.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 192, comma 2, c.p.p , in relazione al
valore attribuito alle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa agli inquirenti durante la
fase delle indagini preliminari, successivamente contraddette dalla stessa in maniera
contrastante, nell’udienza preliminare, svoltasi con il giudizio abbreviato condizionato
proprio all’audizione del cessionario. Si sostiene che il giudice avrebbe dovuto considerare
prevalenti le dichiarazioni rese in udienza preliminare, acquisite nel rispetto del
contraddittorio, rispetto a quelle rilasciate agli inquirenti durante la fase delle indagini
preliminari.
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 198, comma 2, c.p.p., sul rilievo
che la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato l’obbligo di verità gravante
sul testimone ai sensi della norma citata.
Con il terzo motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il
giudice di appello aveva ritenuto “affidabili” le dichiarazioni rilasciate, all’atto della
denuncia, dall’Airoldi, ritenendo inconsistenti quelle dallo stesso rese in udienza
preliminare, non essendo stata riscontrata in alcun modo la sottoposizione del teste, dopo
la denuncia, alle condizioni previste dall’ art. 500, comma 4, c.p.p.
Si sostiene l’illogicità della motivazione anche alla luce della situazione processuale
dell’Airoldi, destinatario di un provvedimento cautelare che il giudice avrebbe dovuto

2

I giudici di merito hanno fondato la responsabilità del De Bari sulle dichiarazioni rese da

t.

considerare al fine di escludere ogni valore anche alle dichiarazioni pregiudiziali dello
stesso.
Sotto altro profilo, si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di alcuni
elementi che avrebbero potuto ulteriormente ridurre l’entità della sanzione inflitta.

Considerato in diritto

Le

doglianze afferenti l’asserita erronea applicazione dell’art. 500 c.p.p, sono

strettamente connesse e meritano trattazione congiunta.
La lettura della motivazione consente di apprezzare che la Corte di merito ha fatto
corretta applicazione dei principi desumibili dall’articolo 500 c.p.p., nel testo ora vigente e
applicabile nella vicenda de qua.
L’art. 500, comma 1, c.p.p., espressamente prevede la possibilità di utilizzare nel
dibattimento, nel corso dell’esame testimoniale, le dichiarazioni rese dal testimone
durante le indagini preliminari per contestare, in tutto o in parte, il contenuto della
deposizione; chiarisce, poi, il comma 2 dello stesso articolo, che le dichiarazioni lette per
la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.
Come già rilevato da questa Corte ( v. Sez. V, 19 dicembre 2012, n. 13275/13, Di Maio,
rv. 2551859) una ragionevole interpretazione del sistema disegnato dall’art. 500 c.p.p.,
commi 1 e 2, impone piuttosto di ritenere che le risultanze delle precedenti dichiarazioni,
quando il loro legittimo utilizzo permetta di accertare l’inattendibilità della ritrattazione
operata nel dibattimento, debbano prevalere su di essa e sostituirvisi nella formazione del
compendio probatorio. Ciò vale sia per le dichiarazioni di contenuto narrativo, sia anche
per il riconoscimento fotografico informalmente operato nel corso delle indagini
preliminari, stante il noto principio secondo cui detto riconoscimento costituisce un mezzo
di prova atipico il cui valore probatorio deriva non dalla ricognizione in senso tecnico, ma
dall’attendibilità di colui che ha effettuato il riconoscimento (v. la citata sentenza ed i
riferimenti in essa contenuti)
L’apprezzamento della testimonianza resa in udienza preliminare dall’Airoldi ha consentito
alla Corte territoriale di considerare del tutto inattendibili le ritrattazioni delle accuse e del
riconoscimento fotografico effettuati da quest’ultimo in quella sede, rispetto alle
primigenie dichiarazioni rilasciate in fase di indagine, discendendo la maggiore affidabilità
dal momento in cui gli atti erano stati compiuti, nella immediatezza della patita
aggressione estorsiva e senza condizionamenti di sorta.
Trattasi, in tutta evidenza, di una determinazione afferente la valutazione dei mezzi di
prova -segnatamente, la valutazione, in punta di attendibilità, di una testimonianza- che
rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è come tale insuscettibile di

3

Il ricorso è infondato.

sindacato in questa sede, sia perché, per quanto detto, non viola la disciplina positiva, sia
perché congruamente e logicamente motivata.

La doglianza è infondata anche laddove censura come illogica la sentenza nella parte in
cui aveva ritenuta priva di rilevanza la situazione processuale dell’Airoldi, destinatario di
un provvedimento cautelare, la cui mancata acquisizione da parte del giudice primo grado
era stata oggetto di impugnazione in appello.

ed aspecifico laddove non indica nemmeno da quale provvedimento cautelare l’Airoldi
sarebbe stato attinto e la sua rilevanza nel procedimento in esame.
In questa prospettiva, risulta evidente l’insufficienza degli elementi offerti in questa sede,
che non consentono qui [non solo di rinnovare l’apprezzamento valutativo: operazione
non consentita; ma neppure ] di apprezzare elementi che possano indurre a ritenere
illogico il giudizio di credibilità formulato dal giudicante sulle dichiarazioni originarie,
lette unitamente agli elementi acquisiti in atti.

Infondata è anche la censura sul trattamento dosimetrico. La determinazione della misura
della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del
giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli
elementi indicati nell’art. 133 c.p. Anzi, non è neppure necessaria una specifica
motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta, come nel caso in
esame, in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale Al rigetto del ricorso
consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 24 settembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il motivo, per come formulato, oltre ad essere meramente assertivo, e del tutto generico

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