Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43986 del 28/02/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 43986 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
TORRESI GRAZIANO (PC)
Nei confronti di :
1. SCIAMANDA GAETANO N. IL 6.05.1962
2. MILANI MICHELANGELO N. IL 11.06.1950
avverso la sentenza del GUP presso il TRIBUNALE DI TERAMO in data 20 ottobre 2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Francesco Salzano che ha chiesto il rigetto del
ricorso; per la parte civile l’avvocato Pistelli Massimo che ne ha chiesto l’accoglimento; per
Milani” l’avvocato Falciani Giuseppe e per Sciamanda l’avvocato Castelli Guido che hanno
chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20 ottobre 2010 il GUP presso il Tribunale di Teramo dichiarava
ex art. 425 c.p.p. il non luogo a procedere nei confronti di Sciamanda Gaetano e Milani
Michelangelo in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Torresi Dante perché il
fatto non sussiste
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso a mezzo del proprio difensore la parte civile
Torresi Graziano, deducendo la omessa o insufficiente motivazione; la contraddittorietà
esterna tra risultato e premesse probatorie e contraddittorietà interna della decisione
impugnata; l’inesatto adempimento contrattuale: violazione dell’art. 423 c.p.p.;
violazione degli artt. 40 e 41 c.p.
3. In data 27 febbraio veniva depositata memoria da parte del difensore dello Sciamanda
che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal difensore
dello Sciamanda, secondo cui difetterebbe la legittimazione ad impugnare del Torresi, in
quanto non persona offesa dal reato.
E’ sufficiente a riguardo richiamare il terzo comma dell’art. 90 c.p.p. secondo cui
qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà ed i diritti
previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa.
1.

Data Udienza: 28/02/2013

Così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

5. Il ricorso è comunque infondato.
Va premesso che la sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., ha natura
prevalentemente processuale, e non di merito; essa non è diretta ad accertare la
colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, ma ha essenzialmente lo scopo di evitare che
giungano alla fase del giudizio vicende in relazione alle quali emerga l’evidente
infondatezza dell’accusa, allorché vi sia in atti la prova dell’innocenza dell’imputato,
ovvero l’insufficienza o contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti depongano
per un giudizio progn9stico circa la loro inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio. …
Trattasi, in definitiva P( formulare una diagnosi di sostenibilità dell’accusa, alla stregua
del materiale probatorio raccolto, con specifico riferimento alla tesi che il PM chiede di
sostenere in dibattimento. Solo ove detta tesi si presentì insostenibile ed insuperabile in
dibattimento – in ragione dell’evidente infondatezza della stessa, ovvero per
l’insufficienza o contraddittorietà delle fonti di prova e per la loro inidoneità a subire
concreti sviluppi nella sede dibattimentale, attraverso l’acquisizione di nuovi elementi
probatori ovvero una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già
acquisito – legittimamente il giudice può emettere sentenza di proscioglimento
dell’imputato (Cass. Sez. 4, 22 settembre 2011, n. 39271, Pm in proc. Paterno).
Va inoltre tenuto in conto che il controllo di questa Corte sulla sentenza non può
comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., bensì solo la giustificazione
resa dal giudice nel valutarli. Quindi l’unico controllo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma
1, lett. d) ed e) consentito in sede di legittimità della motivazione della decisione
negativa del processo, qual è la “sentenza di non luogo a procedere”, concerne la
riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli
elementi acquisiti dal pubblico ministero (Cass. pen. Sez. 4^ n. 2652 del 27.11.2008,
Rv. 242500; Sez. 6^, n. 20207 del 26.4.2012, Rv. 252719). Diversamente, si giunge
ad attribuire al giudice di legittimità un compito in effetti di merito, in quanto
anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere. E tal cosa si pone in
contraddizione insanabile con la possibilità di revoca della sentenza da parte dello
stesso giudice per le indagini preliminari, sopravvenute o scoperte nuove fonti di prova
da combinare eventualmente con quelle già valutate (art. 434 c.p.p.). In altri termini,
paradossalmente, questa Corte potrebbe pregiudicare l’esito di un eventuale giudizio
(Cass. pen. Sez. 5^, n. 14253 del 13.2.2008, Rv. 23949).
Nel caso in esame ci si trova in presenza di un compendio probatorio univoco, non
suscettivo di difforme valutazione da parte del giudice del dibattimento.
Il GUP,infatti,con argomentata motivazione, richiamando le conclusioni del CT, ha
escluso che la prostatectomia cui fu sottoposto Dante Torresi- peraltro perfettamente
riuscita- abbia influito sulla produzione dell’evento verificatosi a distanza di molti
giorni, per cui l’intervento stesso non poteva essere considerato né come causa né
come concausa del decesso. In tal modo ha motivatamente escluso che l’esperimento
dibattimentale potesse in alcun modo essere d’ausilio alla decisione del processo,
alterando le conclusioni emergenti dagli atti: ne’ il ricorrente ha prospettato altra
integrazione probatoria assumibile nella successiva fase del giudizio.
6. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della parte ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,

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