Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43982 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 43982 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SERAFINI ALESSANDRO N. IL 11/06/1983
avverso l’ordinanza n. 26/2013 TRIB. LIBERTA’ di ASCOLI PICENO,
del 29/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
e/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 01/10/2013

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26034/13 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Nell’interesse di Alessandro Serafini, sottoposto alle indagini per reati ex
artt. 73 Dpr 309/1990 e 12 quinquies legge 356/92, il difensore ricorre per
cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto

contanti di euro 13590, appresa al Serafini dalla polizia giudiziaria, revocandolo fino
alla concorrenza di euro 5000 (e confermandolo per la somma residua) sulla base
delle dichiarazioni del gestore di una sala giochi che ai carabinieri aveva indicato in
5-7mila euro la somma vinta nel suo locale da Serafini, enunciando unico motivo di
inosservanza dell’art. 321 c.p.p..
Lamenta che il Tribunale abbia privilegiato le dichiarazioni rese dal gestore ai
carabinieri e non quelle, precedenti, acquisite in sede di indagini difensive, che
avevano indicato in 11.600 euro le somme complessivamente vinte.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Va rilevato preliminarmente che nella stessa prospettazione del ricorrente non
tutta la somma in contanti complessivamente sequestrata al Serafini sarebbe
riconducibile alle vincite (il ricorrente, p. 2 ricorso, indica espressamente come
‘giustificata’ la sola somma di euro 11.600), il che – a prescindere da ogni
concorrente possibile considerazione – conduce la richiesta di “immediata
restituzione della somma di denaro” all’inammissibilità per manifesta infondatezza.
Ma proprio tale evidente discrasia tra la somma sequestrata e quella indicata come
‘giustificata’ dalle vincite manifesta il carattere di stretto merito che, allo stato,
caratterizza la questione dell’attribuibilità della provenienza dell’intera somma
tuttora in sequestro a lecite fonti: il Tribunale sul punto ha motivato specificamente,
richiamando le indicazioni fornite dal gestore alla polizia giudiziaria
successivamente alle dichiarazioni rese al difensore, con ciò – sia pur
implicitamente – dando allo stato credito maggiore a quanto dichiarato all’autorità
di polizia. Tenuto conto della natura del procedimento (afferente la cautela reale e
pertanto soggetto ai limiti del ricorso per sola violazione di legge) deve escludersi la
mancanza assoluta di motivazione, unico vizio riconducibile alla lettera B dell’art.
606.1 c.p.p..

solo parzialmente la richiesta di revoca del sequestro preventivo della somma in

26034/13 RG

2

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma, equa al caso, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1.10.2013

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