Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43981 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 43981 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MADONIA VINCENZO N. IL 24/05/1962
avverso l’ordinanza n. 499/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
22/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
17de/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 01/10/2013

25780/13 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo in data 22-24.4.13 ha confermato la custodia
cautelare in carcere applicata dal locale GIP il 4-4-13 nei confronti di Vincenzo
Madonia, per delitti di partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione.

così enunciato: “Violazione di motivazione. Erronea applicazione dell’art. 273 c.p.p..
Violazione di legge per mancanza di gravi indizi di colpevolezza ed erronea
valutazione degli stessi. Erronea valutazione degli artt. 192 e 273 c.p.p.. Vizi di
motivazione.

Erronea

applicazione

dell’art.

416

bis

c.p..

mancanza,

contraddittorietà e manifesta illogicità della parte motiva della impugnata
ordinanza”.
Rilevata la ‘complessiva carenza’ dell’ordinanza, il ricorrente svolge deduzioni
sull’irrilevanza delle vicende processuali pregresse e va a commentare contenuti
probatori degli atti per sostenere assunti afferenti l’assenza della gravità indiziaria
del reato associativo, anche in relazione alla giudicata individuazione di Madonia
come soggetto cui altri si riferirebbe nelle loro conversazioni intercettate (p. 5-9).
Contesta poi l’avvenuta ‘forzatura’ del principio della doppia presunzione

ex art.

275.3 c.p.p. quale mezzo per eludere l’obbligo di motivazione (p.11), commentando
esiti di altri procedimenti posti in relazione al contenuto di alcune delle
conversazioni intercettate in questo processo (12-16) per sostenere l’assunto che il
ruolo di Madonia non sarebbe quello ritenuto nell’ordinanza.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Su entrambi i punti che paiono oggetto dell’unico complessivo motivo (gravità
indiziaria per il delitto associativo, esigenze cautelari), il Tribunale ha argomentato
con motivazione che si manifesta specifica, articolata, non palesemente incongrua
al materiale probatorio puntualmente richiamato ed espressamente commentato,
immune da vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà (unici ulteriormente
rilevanti nel giudizio di legittimità, ex art. 606.1 lett. E). Per contro, le censure
presenti nel pur diffuso motivo attengono in definitiva esclusivamente al merito
della valutazione del materiale probatorio (il che, del resto, risulta annunciato dalle
stesse modalità di enunciazione del medesimo motivo, del tutto generiche

2. Ricorre nel suo interesse il difensore, con unico articolato motivo che viene

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2

nell’individuazione del o dei vizi logici lamentati, ed espressamente individuanti
violazioni di legge che si risolvono, nella prospettazione difensiva, in erronee
valutazioni di quel materiale).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma, equa al caso, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1 ter disp. att.
c.p.p..
Così deciso in Roma, il 1.10.2013

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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