Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43979 del 03/02/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 43979 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARTIERI LUCIANO N. IL 24/02/1961
avverso la sentenza n. 7328/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 6 2D
che ha concluso per
e.”._

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

ce,

Data Udienza: 03/02/2015

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 3 maggio 2013 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo il 2 marzo 2011 nei riguardi di ARTIERI Luciano,
imputato del reato di cui all’art. 2 della L. 638/83 (omesso versamento delle ritenute
previdenziali per i lavoratori dipendenti – fatto commesso dal luglio al settembre 2005),
riduceva l’originaria pena inflittagli a mese uno di reclusione ed C 200,00 di multa,

1.2 Per l’annullamento della detta sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del proprio
difensore fiduciario, deducendo cinque motivi. Con il primo il ricorrente lamenta l’inosservanza
della legge penale (art. 157 cod. pen.) per omessa declaratoria da parte della Corte territoriale
della prescrizione dei reati asseritamente maturata prima della lettura del dispositivo; in via
subordinata il ricorrente lamenta, con analogo motivo, l’inosservanza della legge penale (art.
157 cod. pen.) in relazione alla intervenuta maturazione della prescrizione nell’intervallo
temporale compreso tra la data della lettura del dispositivo e la data di deposito della
motivazione, peraltro avvenuta fuori dai termini assegnati dal giudice ed in ogni caso oltre il
termine massimo di giorni novanta. In stretta connessione con tali motivi la difesa solleva
quattro distinte eccezioni di illegittimità costituzionale della norma penale (artt. 157 e 159 cod.
pen.) e della norma processuale penale (artt. 531 e 129 cod. proc. pen.) in riferimento agli
artt. 3 Cost. (sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della violazione del principio di
uguaglianza); 24 Cost. (sotto il profilo della violazione del diritto di difesa); 111 Cost. (sotto il
duplice profilo della ragionevole durata del processo e della ricorribilità per Cassazione contro
le sentenze in tema di libertà personale); art. 117 Cost., in relazione all’obbligo di osservanza
da parte dello Stato dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ed internazionale con
specifico riguardo all’art. 6 CEDU. Con il secondo motivo la difesa lamenta carenza di
motivazione per manifesta illogicità in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità
basato sull’erronea qualifica dell’ARTIERI di legale rappresentante della società. Con il terzo
motivo la difesa lamenta analogo difetto di motivazione per travisamento della prova e per
omesso esame dei motivi di appello in relazione al ritenuto ricevimento da parte dell’imputato
della diffida da parte dell’INPS. Con il quarto motivo la difesa lamenta vizio di motivazione per
illogicità manifesta in punto di quantificazione della pena e con l’ultimo motivo, analogo vizio in
riferimento alla quantificazione della quota di aumento per la continuazione tenuto conto della
assoluta identità della condotta e della sua altrettanto assoluta esiguità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1

confermando nel resto.

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, oltre che generico per
quanto in appresso considerato.
2.

La prima questione sollevata dalla difesa del ricorrente, per vero estremamente

articolata comprendendo essa sia il profilo della inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale (art. 157 cod. pen.), sia la ritenuta illegittimità costituzionale di norme penali e
processuali, riguarda la mancata declaratoria della estinzione del reato per prescrizione
asseritamente maturata – secondo una prima valutazione – antecedentemente alla lettura del

prima del deposito della motivazione, peraltro avvenuto fuori termine.
2.1 Nei termini in cui tale questione viene prospettata, al di là delle suggestive
argomentazioni utilizzate dalla difesa, si tratta di motivi del tutto privi di fondamento.
2.2 E’ anzitutto da escludere in modo categorico che la prescrizione dei reati (commessi
tra il luglio ed il settembre 2005) fosse maturata prima della lettura del dispositivo (avvenuta,
come si evince dalla data apposta in calce alla sentenza impugnata e da quella figurante nel
dispositivo, il 3 maggio 2013): trattandosi di delitto, il termine prescrizionale massimo è quello
di sette anni e mezzo (comprensivo della proroga in ragione di un quarto) decorrente dal
giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione,
secondo il seguente prospetto: 16 agosto 2005 (per i contributi riferiti al luglio dello stesso
anno; 16 settembre (per quelli riferiti al mese di agosto 2005) e 16 ottobre (per quelli riferiti al
mese di settembre 2005, ultima data di commissione del reato). A tale termine va aggiunto,
non certo presuntivamente come asserito dalla difesa, un ulteriore periodo temporale di mesi
tre, decorrente, rispettivamente, dal 16 agosto 2005, 16 settembre 2005 e 16 ottobre 2005
per la sospensione amministrativa prevista dall’art. 1 del D. Lgs. 211/94. Conseguentemente il
termine prescrizionale è maturato, per quanto riguarda la condotta relativa al mese di luglio
2005, il 16 maggio 2013; per la condotta relativa al mese di agosto 2005, il 16 giugno 2013 e
per la condotta relativa al mese di settembre 2005, il 16 luglio 2013, non essendo intervenute
nella fase di merito altre sospensioni del corso della prescrizione.
3. Detto questo, è palesemente infondata la tesi difensiva secondo la quale dovrebbe
tenersi conto, in ogni caso, della prescrizione maturata nell’intervallo temporale compreso tra
la data di lettura del dispositivo e la data di deposito della motivazione, peraltro avvenuta come pacificamente risulta dagli atti – il 25 settembre 2013 oltre, quindi, il termine di giorni
sessanta assegnato dal giudice territoriale ed oltre il termine massimo di giorni novanta.
3.1 Come recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, ai fini
del computo del termine prescrizionale nella sua massima estensione deve farsi riferimento
soltanto al momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna che rende la
decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, senza che assuma alcuna
incidenza il giorno di deposito della motivazione la quale – come è noto – contiene soltanto
2

4

dispositivo e comunque – secondo una diversa valutazione – dopo la lettura del dispositivo ma

l’esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata (in termini Ord. Sez.
7^ 13.2.2014 n. 38143, Foggetti, Rv. 262615; conforme Sez. 3^ 9.2.2011 n. 18046, Morra,
Rv. 250328; Sez. 5^ 4.11.2003, n. 46231, Bertolino, Rv. 227575).
3.2 La ragione di tale affermazione risiede nel fatto che, mentre la pubblicazione della
sentenza disciplinata dall’art. 545 cod. proc. pen. assolve alla peculiare finalità di garantire
l’immediatezza della decisione e segna – attraverso la lettura del dispositivo letto al termine
della camera di consiglio – il momento finale della decisione, il deposito della motivazione

l’atto contenente l’esposizione dei motivi in fatto ed in diritto sui quali si basa la decisione
assunta. E’ il dispositivo a determinare il momento finale della decisione e non certo la
motivazione, tant’è che in caso di discordanza tra dispositivo e motivazione quello che di
regola prevale è proprio il dispositivo (per tali profili v. tra le tante Sez. 5^ 23.3.2011 n.
22736, Corrado e altri, Rv. 250400; Sez. 3^ 20.5.2008 n. 25530, P.G. in proc. Laini, Rv.
240649).
3.3 A conferma di tale orientamento va anche ricordato che persino nel caso di cd.
“motivazione contestuale” è pur sempre il dispositivo a fissare il momento terminale della
decisione anche se questo coincide con il deposito della motivazione che vale soltanto per
consentire alle parti di esaminare l’atto e se del caso proporre una eventuale impugnazione.
3.4 Ne consegue che la tesi prospettata dalla difesa del ricorrente, seppure articolata con
dovizia di argomentazioni, non coglie minimamente nel segno posto che quello che rileva è
solo il momento della lettura del dispositivo, di guisa che tutte le altre opzioni ermeneutiche
variamente sollecitate dal ricorrente non hanno alcun riferimento normativo, né base
giurisprudenziale.
4. Le connesse prospettate questioni di legittimità costituzionale risultano palesemente
destituite di fondamento, ancorchè variamente articolate in riferimento alle diverse norme
costituzionali a tutela del principio della ragionevolezza, della uguaglianza di trattamento; della
ragionevole durata del processo e del rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario ed internazionale.
4.1 Vero è che la sentenza costituisce per sua caratteristica intrinseca un atto urgente ed
indifferibile indipendentemente dal rispetto, o meno, dei tempi di deposito della motivazione:
tempi che, per espressa previsione normativa, vanno dalla contestualità del deposito rispetto
alla lettura del dispositivo (art. 544 comma 1 cod. proc. pen.) ai 15 giorni successivi (art. 544
comma 2 stesso codice), fino ai termini più lunghi non eccedenti il 90 0 giorno (art. 544 comma
3 codice di rito), eventualmente prorogabili di un ulteriore termine non superiore ai 90 giorni
ex art. 154 bis Disp. att. cod. proc. pen. Si tratta – come è noto – di termini ordinatori che,
ove non rispettati, possono incidere sulla responsabilità disciplinare del magistrato che non li

3

assolve ad una finalità diversa, consistente nel mettere a disposizione delle parti interessate

osservi, ma che non rilevano né sulla validità né sull’efficacia della sentenza, anche se è
innegabile l’utilità di un loro rispetto per il soddisfacimento delle esigenze di giustizia.
4.2 In questo senso può convenirsi in linea meramente astratta con la tesi del ricorrente
secondo la quale, guardando alla sentenza non come atto meramente formale inteso quale atto
conclusivo dell’esercizio della giurisdizione, ma come atto al servizio della giustizia nella sua
accezione più estesa, un eventuale ritardo nel deposito della motivazione potrebbe
pregiudicare non solo la regola costituzionale della ragionevole durata del processo, ma anche

costituzionalizzato riferito all’esercizio del potere punitivo da parte dello Stato (per tali
riferimenti v. Sez. 6^ 9.12.2002 n. 7766, P.G. in proc. Masi e Masi Vito, Rv. 223959).
4.3 Ma tale tesi, sulla quale si basano i rilievi di illegittimità costituzionale, non ha alcun
riferimento con la questione della prescrizione e del momento da cui essa deve decorrere in
relazione alla precedente osservazione dell’importanza da attribuire in via esclusiva alla lettura
del dispositivo e non ha, soprattutto, alcuna rilevanza concreta in riferimento alla situazione in
esame, proprio perché le prospettate illegittimità costituzionali possono avere un qualche
collegamento soltanto con un eventuale ritardo nel deposito della decisione (nel caso in esame
estremamente contenuto), ma non certo con il profilo attinente al maturare del termine
prescrizionale ancorato a parametri del tutto diversi.
4.4 Ne consegue la manifesta infondatezza di tutte le questioni di legittimità costituzionale
sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost.
5.

Quanto al secondo motivo afferente alla carenza di motivazione in ordine alla

attribuibilità del fatto all’odierno ricorrente sulla base della ritenuta posizione di rappresentante
legale dell’azienda, la motivazione della Corte è assolutamente immune da ogni tipo di censure
avendo, a ragione, valorizzato la dichiarazione del teste di fede privilegiata che aveva riferito
come all’epoca dei fatti l’ARTIERI fosse il rappresentante legale della società: del tutto
inconsistente, quindi, l’argomento difensivo secondo il quale nel contrasto tra la dichiarazione
(di tenore neutrale) del teste rispetto a quella (interessata perchè di parte e non suffragata da
elementi idonei) dell’imputato che ha negato la circostanza di essere egli il rappresentante
della azienda, la Corte ha correttamente dato valore alla testimonianza del funzionario
accertatore dell’INPS.
6.

Proseguendo nell’esame dei motivi, anche il terzo si profila, oltre che generico,

manifestamente infondato in relazione alla esaustività e correttezza logica della motivazione
della Corte di merito che ha ribadito come la comunicazione della preliminare diffida ad
adempiere inviata dall’INPS fosse stata inoltrata non solo all’ARTIERI, ma anche alla sede
legale della sua azienda (della quale lo stesso ARTIERI era, all’epoca dei fatti, rappresentante
legale) e fosse stata personalmente ricevuta proprio dall’imputato: ne consegue l’assoluta
inconsistenza, già valutata dalla Corte distrettuale, dell’argomento collegato all’intervenuta
4

il diritto di difesa e lo stesso principio della ragionevolezza ed ancora, il principio

r
[

separazione dell’imputato dal coniuge al momento della consegna della raccomandata (della
quale è stato anche indicato il numero effettivamente coincidente con quello in atti).
6.1 Non merita quindi la minima considerazione né la doglianza riferita al travisamento
della prova, né, ancor meno, quella legata ad una omesso esame dei motivi di appello che
invece sono stati esaminati in modo puntuale, ancorchè sintetico, dalla Corte territoriale
6.2 Come accennato, il motivo suddetto è anche generico in quanto ripropositivo – senza
aggiunta di ulteriori argomenti rispetto a quelli prospettati in appello – della censura sollevata

6.3 Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema,

“È

inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (in
termini Sez. 4^ 29.3.2000 n. 5191. Barone C:L: Rv. 216473; Sez. 1^ 30.9.2004 n. 39598,
Burzotta, Rv. 230634; Sez. 2^ 15.5.2008 n. 19951, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4^ 9.2.2012
n. 18826, Pezzo, Rv. 253849).
7. Manifestamente infondato il quarto motivo collegato alla eccessività del trattamento
sanzionatorio ed alla manifesta illogicità della motivazione, avendo il giudice di appello
quantificato la pena da infliggere in modo coerente con i parametri normativi dell’art. 133 cod.
pen., non mancando di segnalare che la pena inflitta, in ogni caso è stata determinata in
misura estremamente prossima al minimo edittale con conseguente esonero per il giudice di
specifica motivazione necessaria solo in caso di scostarnento rilevante dai minimi.
8. Inammissibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 606 cod. proc. pen. il quinto motivo
legato, anche questo, alla determinazione della pena sia pure sotto il diverso profilo della
eccessività della quota di aumento per la continuazione, trattandosi di censura non sollevata
con i motivi di appello ed in ogni caso, palesemente infondata stante il pieno rispetto da parte
della Corte distrettuale dei parametri normativi di cui all’art. 133 cod. pen.
9. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma, che si ritiene congrua nella misura di €
1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nell’avere dato
causa all’inammissibilità.

P.Q.M.
5

con l’atto di appello e congruamente valutata dalla Corte distrettuale.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 3 febbraio 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA