Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43979 del 01/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 43979 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MATRANGA FRANCESCO N. IL 10/11/1971
avverso l’ordinanza n. 536/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
26/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
leyt/sentite le conclusioni del PG Dott. h Avwfryt„

6‘,a, r.2(Arxrro

UditvikdifensonAvv.

fit-1/4 j’ A.A.0-,0-1/1–1. 14/~ )**2

o

Data Udienza: 01/10/2013

25748/13 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo con ordinanza 26-29.4.13 ha confermato la misura
cautelare della custodia in carcere deliberata dal locale GIP in data 4.4.13 nei
confronti di FRANCESCO MATRANGA per reato associativo di tipo mafioso (con la

Piana degli Albanesi).

2. Nell’interesse del MATRANGA ricorre il difensore enunciando quattro motivi
di violazione di legge e vizi della motivazione, in relazione:
– agli artt. 273.1 bis e 546 c.p.p., 416 bis c.p., per l’omessa considerazione
del contenuto della memoria difensiva tempestivamente depositata in ordine agli
elementi giudicati indizianti dal Gip, in particolare ad intercettazione
Vassallo/Lombardo del 27.2.12 ed alle intercettazioni del 7 e 17.7.12 (allegate alla
medesima memoria e dalla stessa polizia giudiziaria ritenute congrue a leciti
rapporti lavorativi nei campi, secondo il ricorrente incidenti anche
sull’apprezzamento degli incontri dell’8.2 e del 22.7.12);
– al travisamento del contenuto dell’intercettazione 22.11.11, rispetto
all’interpretazione fornita dalla difesa nella memoria e in particolare
nell’individuazione di uno degli interlocutori in Raccuglia Salvino invece che nel
fratello Domenico, sconosciuto all’indagine, ed all’illogicità dell’interpretazione del
Tribunale di congruità della prova all’accusa associativa;
– all’individuazione nel ricorrente del ‘Franco’ di cui alla conversazione
28.8.12, secondo le deduzioni in memoria; all’omessa motivazione sulla
conversazione 27.2.12 dove MATRANGA non sarebbe stato indicato come
esponente della famiglia mafiosa di Piana degli albanesi; all’illogicità della
motivazione sull’intercettazione 16.11.11.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso deve essere dichiarato infondato. Conseguente è la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In definitiva la difesa lamenta che il Tribunale non abbia dato accurata
risposta alle distinte deduzioni (con documentazione allegata) contenute nella

contestazione provvisoria di essere stato il responsabile della famiglia mafiosa di

25748/13 RG

2

memoria presentata all’udienza camerale del 26 aprile 2013, con particolare
riferimento agli aspetti prima esposti.
Osserva tuttavia questa Corte che, come anche evidenziato dal procuratore
generale di udienza, la lettura dell’ordinanza impugnata attesti che il Giudice
collegiale della cautela ha, nell’esercizio del potere di pieno apprezzamento del
merito probatorio che gli compete, fornito un’articolata lettura di tale materiale,
richiamandone il contenuto non palesemente incoerente all’apprezzamento che

con la contrapposta chiave interpretava sollecitata dalla difesa, della natura solo
amicale/lavorativa dei contatti. Né può dirsi che il Tribunale abbia ignorato il
contributo argomentativo offerto dalla memoria, che viene espressamente
richiamata a p. 7 con una pur succinta indicazione dell’essenza delle deduzioni
difensive. Se è vero che dopo tale succinto richiamo il Riesame non ha analizzato le
specifiche singole deduzioni, risulta evidente dalla lettura dei periodi
dell’argomentazione che seguono tale richiamo che il Tribunale ha escluso che il
contenuto di talune conversazioni, in relazione al contesto ed ai soggetti che le
caratterizzavano, fosse anche solo astrattamente compatibile con l’esclusivo
riferimento a relazioni solo amicali/lavorative. Vi è, pertanto, uno specifico esame
del punto e l’indicazione dell’essenza del percorso argomentativo che fonda
l’apprezzamento del Giudice del merito: sul punto va osservato anche che, in
questo peculiare contesto, le doglianze del ricorso di mancata adeguata specifica
risposta finiscono tuttavia con il non indicare, per alcuna di esse, la natura
autonomamente disarticolante dell’apprezzamento del Tribunale (così, quando il
ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto delle conversazioni 7.7 e
17.7.12, in realtà richiama contenuto di rapporto amicale e obiettivamente
lavorativo, che tuttavia non esclude la fondatezza del diverso rilievo svolto dal
Giudice di merito, sull’assenza di pertinente ‘documentazione’ – indicata
esemplificativamente, p. 8 primo capoverso). Con la conseguenza che il ricorso si
risolve nell’enumerare aspetti in fatto che, già nella stessa prospettazione difensiva,
avrebbero nel loro complesso potuto imporre una diversa lettura. Ma questo
condurrebbe alla necessità di una rivalutazione complessiva del materiale
probatorio, non consentita in questa sede di legittimità, a fronte di uno specifico
apprezzamento di fatto non palesemente incoerente ai contenuti di prova richiamati
e commentati e sorretto da motivazione né contraddittoria né manifestamente
illogica.

viene motivato, fornendone una lettura organica complessivamente incompatibile

25748/13 RG

3

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1 ter disp. att.
c.p.p..

Così deciso in Roma, il 1.10.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA