Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43978 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 43978 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ABBATE GIUSEPPE N. IL 21/04/1972
avverso l’ordinanza n. 556/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
30/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
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le /sentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit i difensor Avv.; 01«

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Data Udienza: 01/10/2013

25271/13 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo con ordinanza 30.4-7.5.13 ha confermato la misura
cautelare della custodia in carcere deliberata dal locale GIP in data 4.4.13 nei
confronti di GIUSEPPE ABBATE per i reati di cui ai capi 2, 12 e 13 della provvisoria
imputazione (delitto associativo di tipo mafioso e due delitti di estorsione, tutti

2. Nell’interesse dell’ABBATE ricorre il difensore enunciando due articolati
motivi di violazione di legge e “vizio di motivazione” in ordine:
– all’art. 268 c.p.p. quanto al punto della ritenuta utilizzabilità dei risultati
delle intercettazioni disposte con i decreti del p.m. 517/11, 1652/11 e 1877/11 al
fine della giudicata sussistenza di gravità indiziaria per i tre delitti, nonostante i vari
decreti (anche quelli di proroga) si fossero limitati a richiamare le note della polizia
giudiziaria, non consentendo di cogliere il percorso logico e di autonoma valutazione
proprio dell’autorità giudiziaria;
– alla ritenuta gravità indiziaria per i tre delitti, per l’erronea valutazione di
dati probatori (contenuto delle intercettazioni, dichiarazioni vittime, esito servizi di
polizia sul territorio) giudicati idonei ad attestare la ascritta qualità di reggente la
famiglia mafiosa di Giardinello ed invece compatibili e congrui a tipici e comprovati
rapporti interni a circuiti lavorativi leciti (svolgendo il ricorrente attività di
bracciante agricolo dedito alla pastorizia) o frequentazioni cittadine; il ricorrente
riproponeva le deduzioni prospettate al Tribunale con riferimento ai vari dati
probatori e alle vicende dell’utilizzo dei pascoli di montagna Petrusa e della
campagna elettorale in quel comune. In definitiva, il Tribunale avrebbe
argomentato la partecipazione associativa dagli elementi posti pure a base della
gravità indiziaria per i due delitti di estorsione, operando un mero rinvio per
relazione all’ordinanza custodiale ed alla relativa richiesta del p.m., senza
rispondere alle censure difensive, anche in ordine alle dichiarazioni delle persone
offese, valorizzando le nuove dichiarazioni delle persone offese Rappa e Misuraca
(depositate dal p.m. in udienza) senza però confrontarle con la lettura alternativa
del contenuto delle intercettazioni, proposta dal ricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 in
favore della Cassa delle ammende.

pluriaggravati).

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2

Il primo motivo è inammissibile per genericità: il ricorrente lamenta
l’inadeguata ed erronea risposta alle proprie specifiche doglianze, ma ciò fa in
termini sostanzialmente assertivi, in particolare non confrontandosi con la puntuale
analisi che del contenuto di quelle note di polizia e della sua idoneità a fondare il
necessario quadro indiziario il Tribunale ha fatto alle pagine 4 e 5 della propria
ordinanza.
Il secondo motivo è generico, nel senso che non si confronta con l’effettivo

Quanto alle estorsioni, sulle nuove dichiarazioni di Rappa e Misuraca il
ricorrente è generico, perché non si confronta con l’affermazione espressa del
Tribunale sul carattere assorbente delle stesse [riportate nei loro contenuti
essenziali – p. 5 e 6 (“emerge con assoluta evidenza e senza alcun margine di
incertezza la diretta realizzazione ad opera dell’Abbate delle anzidette attività
estorsive di cui ai capi di contestazione provvisoria” “elementi per sé sufficienti alla
deliberazione cautelare di fondatezza delle accuse di estorsione”) con espresso
apprezzamento delle ragioni dell’attendibilità (p. 7, ignorate dal ricorso che indica i
soli richiami giurisprudenziali che tuttavia precedono l’argomentazione specifica
ignorata)]. Né ha pregio logico la censura che il Tribunale avrebbe dovuto
confrontare quelle nuove dichiarazioni con le censure difensive al restante materiale
probatorio: apprezzate dal giudice del merito come assorbenti e autosufficienti dei
determinati dati probatori, è onere di chi dissenta contestare specificamente tale
ritenuta autosufficienza probatoria.
Quanto al reato associativo, alle pagine 7 e 8 la motivazione precisa che il
quadro probatorio non è dato solo dalle estorsioni, con specifica indicazione di
ulteriori elementi espressamente apprezzati, sicché sul punto le censure risultano di
merito, non esaminabili in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1 ter disp. att.
c.p.p..
Così deciso in Roma, il 1.10.2013

contenuto della motivazione dell’ordinanza che viene impugnata.

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