Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43977 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 43977 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIACOIA VINCENZO N. IL 17/06/1950
nei confronti di:
FORASTIERE MARIA N. IL 13/08/1966
avverso la sentenza n. 477/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di LAGONEGRO, del 14/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lekte/sentite le conclusioni del PG Dott. V .D’ AMBROS IO intese al

rigetto del ricorso;

Data Udienza: 01/10/2013

-2—

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Lagonegro in data 14-02—
013 che aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Forastiere
to l’ex

i

Maria in ordine al reato di calunniaecrittole i per aver falsamente accusa-

convivente Giacoia Vincenzo di averla percossa ed ingiuriat ritenat

do non idonei a sostenere l’accusa in dibattimento gli elementi acquisiti

agli atti in punto di reale dinamica dei rispettivi comportamenti in occaso
ne di un litigio avvenuto tra i due p la costituita parte civile in persona

del predetto GIACOIA ha proposto ricorso per cassazione,deducendo l a motivi

del gravame,cui sono seguiti motivi nuovi sostanzialmente analoghi a quelli
principali,attraverso il proprio difensorepsostanzialmente ed in sintesi:

Contraddittorietà processuaé della motivazione con travisamento delle risultanze processuali ed illogicità della motivazionepavendo erroneamente
il GIP decidente ricostruito la viceftda in termini incompatibili con le
univoche risultanze offerte dalla prova specifica p attraverso l’esaffie dei

testi escussi e segnatamente di tali Puppo e De Luca già in sede di giudizio innanzi al giudice di pace ed avendo del tutto trascurato il negativo

esito della certificazione medica escludente qualsivoglia traccia di lesioni
sulla donna • Tali elementi,secondo una ricostruzione in punto di mero fatto

operata dalla difesa in termini di sviluppo dell’intera vicenda tra la coppi
dimostrerebbe,in uno alla insussistenza della denunciata aggressione da parte dell’uomo in danno della querelante,la cnnseguente calunniosità dell’accu
sa,senza che il GIP avesse precisato le ragioni per le quali eventuali
indagini di approfondimento dello sviluppo dì tale vicenda non avessero
potuto contribuite a fare chiarezza circa la corretta attribuzione delle
rispettive respnsabilità tra i contendenti / fermo restando che l’uomo era
stato assolto dal giudice di pace dairaccusa di lesioni e percosse in
danno dell’ex convivente.sia pure ex art.530 co.2″ e non cc I” cpp come
invece avrebbe dovho correttamente fare.

Il ricorso va dichiarato inammissibile,risolvendosi id una prolissa quanto
ingiustificata ripetitività dell’asserita ricostruzione in fatto della vicen.
da tra la coppia protagonista dell’Incriminato diverbio,senza che utili
elementi di novità,risnetto al ricorso principale,siano stati offerti con
gli altrettanto prolissi e ripetivativi argomenti di cui ai motivi nuovi l se
non in tema di credibilith dell’accusa della Forastiere p e l quindi l della fonda
enunciato con il ricorso principale.

tezza del delitto di calunnia verso l’ex compagno,tema di già ripetutamente
Ciò posto l occorre innanzitutto ribadire il principio di diritto secondo cui
a norma del co.3″ dell’art.425 cpp. utilmente la relativa pronuncia viene

assunta allorchè l come nella specie,gli elementi acquisiti sono insufficienti
o comunque contraddittori e non idonei per sosteneee l’accusa in dibatti-

mento.Ed è proprio alla luce di tale tracciato normativo che contro siffatta
sentenza la persona offesa può proporre ricorso per cassazione solo nella

ipotesi di nullità di cui al co.7″ dell’art.4I9 cpp. p attinenti violazioni

in rito del tutto insussistenti nel caso in esame9A0.1 2~-°
ox. )4 2-e, e’r14 .)4447 Prin4- ft4L(411’3 k14.- e49-144-V•G'(“41 C4-;% 424’W -S~:9106
e’`(1’14
otto altri profili p tanto più ove si accompagnino ad argomentazioni censo-

rie di mero fatto con ripetitività spesso gratuita ed Lngiustificata,come

nel gravame in esame,che quest’ultimo è improponibile innanzi al giudice di
legittimità,ostandovi anche l’assenza di effetti preclusivi e pregiudizia-

li vincolanti per l’ventuale azione civile (cfr.in termin ass.pen.Sez.III,

4 5 2000 n.5196 ,PC in proc.Marra)/
L’attenta ricostruzione della vAcenda operatg, nella decisione impugnata

(cfr.fol1.2-3),giustifica la conclusione del GUP anche in punto di non
determinatezza e risolvente effetto nell’approfondimento di una vicenda
che p attese le tensioni talora esasperate tra le parti,ben difficilmente

potrebbe comportare una linearità di sviluppo probatorio atto a supportare
soluzioni diverse da quelle che l peraltro,già il giudice di pace aveva
opportunamente assunto nei confronti del GIACOIA con espresso richiamo
all’art.530 co.2 ^ cPP.
Alla declaratoriddi inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativammente determinata in Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.

-4—

P.Q.Y.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,i1 1 *-10-2013

L PRES1D NTE

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