Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43976 del 02/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 43976 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIZZOLATO VILMA N. IL 08/07/1968
avverso la sentenza n. 1025/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
12/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.M.G.FODARONI
che ha concluso peri’ inammissibilità del ricorso ;

Udito, per la paffe civile, l’Avv
UditoRdifensoreAvv. E . A LIBE RT I , in so st .ne
che insiste ;

.A V v

.Arc idiacono V.,

Data Udienza: 02/10/2013

-2RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Sull’appello proposto da PIZZOLATO VILMA avverso la sentenza del GIP del
Tribunale di Bassano del Grappa in data 9-02-2012 che,all’esito di giudizio abbreviato,l’aveva dichiarata colpevole del reato di illegale trasporto
di 49 Kg.dirriarivana a bordo della propria vettura e che l’aveva condannata

alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro 80 mila di multa,con interdizione perpetua dai pp.uu.ed interdizione legale per la dura-

ta della pena,la Corte di Appello di Venezia,con sentenza in data 12-11-012,
in parziale riforma della decisione di I” grado p riduceva la pena ad anni
5 e mesi 4 di reclusione ed euro 60 mila di multa,confermando nel resto.

Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione l deducendo a motivi del gravame,tramite il proprio difensore:

I)Incompetenza territoriale del giudice di I” grado p in violazione dell’art.
606 lett.b) cpp.;
2)Violazione dell’art.606 lett.c) in relazione agli artt.268 e 270 co.2″

opp. per inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche acquisite in atti da altro processo innanzi al PM di Padova;

3)Violazione dell’art.606 cpp. per-omesso ruconoscimento delle attenuanti
generiche con relativo vizio di motivazione;
4)Violazione dell’art.606 lett.e) cpp. per immotivato non riconoscimento

dell’attenuante di cui al co.V” dell’art.73 DPR 309/90 ,avuto riguardo alle

circostanze di fattopanche in punto di dato quantitivo della droga,con pesatura effettuata a distanza di tempo dalla vicenda.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per , manifesta infondatezza dei motivi addotti sia in rito che nel merito.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= in favore della
cassa delle am ende.
Ed invero,quanto ai motivi sub I) e 2) 7 trattasi di censure prive di consistenza alla stregLu dei rilievi in fatto e diritto motivatamente enunciati in sentenza (cfr.fol1.6-7),con corretto richiamo al consolidato indirizzo in materia da parte di questa Corte di legittimità,segnatamente a riguardo della tempktività della deducibilità dell’ eccezione.di_incompetenza

territoriale in sede di giudizio abbreviato e di non necessità del decreto
autorizzativo acquisito in uno al deposito atti relativi alle intercettazioni ex ar .270 co.2 cpp.,non trattandosi di esigenza formale richiesta
a pena di inutilizzabllità delle risultanze acquisite tramite dette intercettazioni, fermo restando l’onere dila difesa di richiedere il rilascio di
copia dei decreti autorizzativi di tali intercettaeioni ,come motivatamente enunciato in sentenza (cfr.fol.7).

Nel merito,quantóial motivo sub 4),l’infohdatezza manifesta della doglianza,
in termni di speculare temerarietà anche logica,emerge dalla Orenant risposta offerta in sentenza (cfr.fol.7-8) che ha puntualmente valutato le

circostanze oggettive e soggettive come emergentri in atti attraverso l’esito dell indagini di pg.e di quelle offerte dalle disposte intercettazioni.

Il motivo sub 3)trova motivata risposta nell’impugnata sentenza (cfr.fol.9)
in considerazione della negativa personalità dell’imputata con esplicito
richiamo al suo sleale comportamento processuale,i1 tutto oggetto di una

valutazione discrezionale riservata al giudice del merito,come tale insin-

dacabile in questa sede se,come nella specie l adeguatamente e correttamente
motivata.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma l il 2-10-2013
IL

IERE EST.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA