Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43973 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 43973 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BEN NASR CHOKRI N. IL 25/02/1969
avverso la sentenza n. 138/2012 GIP TRIBUNALE di TORTONA, del
15/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. O 1~va’S
che ha concluso per

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Udito, per la pa
Udit i dife or Avv.

Data Udienza: 01/10/2013

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1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Nell’interesse di BEN NASR CHOKRI il difensore ricorre per cassazione ai
sensi dell’art. 569 c.p.p. avverso la sentenza del 15-31.1.13, con cui in esito a
giudizio abbreviato il GIP di Tortona ha condannato l’imputato alla pena di giustizia
per reati in materia di stupefacenti, con unico motivo denunciando assenza totale

come concretamente presente nella sentenza depositata (p. 6-12) si riferirebbe ad
altra vicenda, risultando pertanto del tutto apparente.
Secondo il ricorrente, l’annullamento dovrebbe esser fatto con rinvio allo
stesso primo Giudice, secondo l’insegnamento di Sez.2 sent. n. 44948/2010.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato. Effettivamente la parte centrale della motivazione,
laddove argomenta della sussistenza della colpevolezza, si riferisce a soggetti
estranei al processo, mentre nessuna argomentazione risulta svolta in ordine alla
persona del BEN NASR ed alla specifica imputazione (fatti del 28.2 e del 2.5.12) per
la quale risulta intervenuta condanna.
Sussiste pertanto l’enunciata nullità della sentenza per assoluta mancanza di
motivazione.
Ciò impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo
giudizio.

3. Disciplinando l’istituto del ricorso immediato per cassazione, l’art. 569
c.p.p. prevede (comma quarto) che “fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si
sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione,
quando pronuncia l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del
comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l’appello”.
I casi che nel giudizio di appello danno luogo all’annullamento della sentenza
di primo grado, con rinvio al primo giudice, sono quelli disciplinati dai commi 1 e 4
dell’art. 604 c.p.p. e attengono alla corrispondenza tra contestato e giudicato
ovvero alla ritualità del rapporto processuale.
Tutto ciò che attiene al merito della decisione, invece, se viziato anche
radicalmente può, e deve quindi, essere rinnovato dal giudice di appello, come
espressamente disposto dal quinto comma dell’art. 604.

della motivazione: quale ne sia stata la ragione, la motivazione della decisione,

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3.1 Risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulle evenienze di sentenze
radicalmente prive di motivazione (cui nel tempo hanno dato luogo patologiche
condotte omissive o di ritardo di singoli magistrati giudicanti), le Sezioni unite di
questa Corte suprema hanno confermato l’insegnamento che configura anche il
caso di radicale omessa motivazione come nullità della sentenza riconducibile alla
disciplina del quinto comma dell’art. 604, quindi attribuendo al giudice d’appello la
redazione della motivazione, nell’ambito ovviamente di ciò che gli viene devoluto
con le impugnazioni concretamente proposte dalle parti interessate [SU n. 3287 del

559, 4° comma, c.p.p. troverebbe diverse modalità applicative, a seconda che il
giudice impedito abbia o meno redatto la minuta della motivazione, giacché nel
primo caso il presidente dovrebbe procedere a sottoscrivere tale documento prima
del suo deposito in cancelleria mentre, nel secondo caso, il presidente dovrebbe
limitarsi, dando atto dell’impedimento del giudice, a sottoscrivere il dispositivo
(eventualmente preceduto dall’indicazione del nominativo dell’imputato, delle
imputazioni e delle conclusioni delle parti), ordinandone il deposito ai fini della
eventuale impugnazione, finalizzata ad ottenere una declaratoria di nullità della
decisione con regressione al giudice di primo grado. In quest’ottica non solo viene
affermata la possibilità dell’impugnazione del mero dispositivo, ma essa viene anzi
configurata quale strumento idoneo a superare una situazione di stallo determinata
dalla sopravvenuta impossibilità di provvedere al deposito della motivazione. Tale
ricostruzione procedimentale non è condivisibile, sia perché per il giudice
monocratico (come già si è osservato) non è previsto il deposito di alcuna “minuta”
sia perché il caso della mancanza assoluta della motivazione non rientra tra Quelli,
tassativamente previsti dall’art. 604 c.p.p., nei quali il giudice di appello deve
dichiarare la nullità della sentenza appellata e disporre la trasmissione degli atti al
giudice di primo grado; verificandosi invece nullità ai sensi dell’art. 125, 3 0 comma,
c.p.p., alla quale, allorauando la sentenza è appellabile, il giudice di appello può
rimediare in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto assegnatigli
dalla legge. Neppure può condividersi una prospettazione di radicale “inesistenza”
della sentenza priva di motivazione (affermata da Cass. pen.: Sez. III, 13.7.2007,
n. 27965, Butera; Sez. III, 28.4.2004, n. 35109, P.G. in proc. Basile e Sez. II,
17.10.2000, n. 5223, Pavani; nonché da Cass. lav., 8.10.1985, n. 4881; Monacelli
contro Inps), poiché il concetto di inesistenza, quale categoria dogmatica elaborata
dalla dottrina e dalla giurisprudenza e ben distinta da quella della nullità assoluta
per il fatto di travalicare lo stesso giudicato, appare rimandare essenzialmente ai
casi talmente gravi da far perdere all’atto i requisiti “geneticamente” propri dello

i

27.11.2008 – 23.1.2009, rel. Fiale: “… 3.5 Viene prospettato in ricorso che l’art.

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stesso (nei quali ad esempio la sentenza promani da organo o persona privi di
potere giurisdizionale o nei confronti di imputato inesistente), sì da porlo quale
strutturalmente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico nel processo e fuori di
esso (vedi Cass., Sez, Unite pen.: 24.11.1999, n. 25, Di Dona e 9.7.1997, n. 11,
P.M. in proc. Quarantelli)].
Come anche da ultimo ribadito da Sez.5, sent. n. 43170/2012, il rinvio per il
nuovo giudizio deve pertanto essere disposto alla Corte d’appello di Torino.

recenti una sentenza della Seconda sezione di questa Corte (n. 44948 del 2010,
che richiama conforme decisione n. 16336/2010) ha invece deciso che nel caso di
ricorso diretto avverso sentenza del giudice di primo grado, nulla perché del tutto
priva di motivazione, gli atti devono essere trasmessi al medesimo giudice di primo
grado.
Si tratta di insegnamento che non può essere condiviso, perché le ragioni che
lo sostengono non appaiono convincenti, e comunque idonee a superare gli
argomenti contrari, fatti propri dalle Sezioni unite e dall’appena ricordata sentenza
43170/2010 (sicchè non paiono sussistere le condizioni per rimettere la questione
alle stesse Sezioni unite).
In definitiva la sentenza n. 44948/2010 ritiene che il caso dell’immediato
ricorso in cassazione, facendo venir meno l’esistenza di un atto d’appello che
comunque devolva anche gli aspetti di merito al giudice di secondo grado,
segnerebbe una differenza strutturale rispetto al caso oggetto della sentenza delle
Sezioni unite n. 3287/2009 (“In sostanza, ove all’annullamento della pronuncia di
primo grado, totalmente priva di motivazione, conseguisse la trasmissione degli atti
alla Corte di appello, tale organo non potrebbe decidere “nel merito”, proprio
perché nessuno si é doluto del “merito” della decisione di primo grado”).

E’

opportuno sul punto richiamare anche Sez.2 n. 28467/2011 (commentata nella
relazione 9/13 del Massimario di questa Corte), che ha concluso negli stessi termini
nel diverso caso di un atto di appello che conteneva solo la censura di nullità della
prima sentenza per mancanza di motivazione, senza devolvere alcunché nel merito.
Questo insegnamento, come osservato già dalla sentenza

43170/12,

innanzitutto non solo non ha conforme positivo sostegno normativo, ma contrasta
con l’inequivoca lettera dell’art. 604 c.p.p..
Ma, ancor più, suscita perplessità proprio su quel piano sistematico che, per
contro ed all’evidenza, pare costituire la ragione essenziale della sua adozione: la
tutela del diritto di difesa.

-,

3.2 La difesa ricorrente ha opportunamente ricordato che in tempi altrettanto

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Invero, la parte (imputato e difesa tecnica) che si veda destinataria di una
decisione non motivata (in un contesto normativo che, come ricordato dalle Sezioni
unite, non inserisce la nullità ex art. 125.3 c.p.p. tra quelle che ai sensi dell’art. 604
c.p.p. impongono la trasmissione degli atti al primo giudice) può, con piena e libera
discrezionalità, esercitare due scelte: proporre appello avverso la decisione (che ha
una sua autonomia evidente rispetto alla motivazione che la sorregge) ed indicare
argomenti di merito a proprio favore che avrebbero dovuto condurre a
deliberazione diversa da quella adottata, proponendoli al giudice d’appello che sugli

immediatamente per cassazione per ottenere un annullamento che conduca il
processo al medesimo giudice d’appello.
L’affermazione, che pare il nucleo dell’orientamento giurisprudenziale di Sez.2
sent. 43170/2010 qui contrastato, che in questo secondo caso la difesa sarebbe
privata della possibilità di ottenere un compiuto ri-giudizio di merito, non convince
per due concorrenti ragioni. Si tratta, come appena osservato, di una scelta
discrezionale e non vincolata della parte (che avrebbe tranquillamente potuto
proporre l’atto d’appello con le proprie difese di merito), sicchè l’eventuale
pregiudizio evidenziato dalla richiamata sentenza è solo conseguenza di tale
discrezionale e non obbligata scelta processuale della parte stessa (si rammenti che
il ricorso immediato è possibile proprio e solo per la “parte che ha diritto di
appellare la sentenza di primo grado”). Ma, inoltre, appare pure in sé infondata,
perché tutto l’insegnamento giurisprudenziale sulla legittimità sistematica della
riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado (per tutte SU sent. n.
45276/2003; Sez.6, sent. 22120/2009) ha evidenziato la possibilità illimitata di
proporre tempestivamente al giudice d’appello, prima della sua deliberazione, ogni
prospettazione in fatto ed in diritto ritenuta utile per una decisione a sé favorevole,
con il conseguente obbligo del giudice d’appello di motivazione specifica sui punti
con tale modalità tempestivamente devoluti alla sua piena cognizione del caso.
Ed allora risulta sia contrastante con inequivoca norma positiva (artt. 569.4 e
604.1, .4 e .5 c.p.p.) sia palesemente asistematica (non sussistendo interesse
concreto da tutelare, per quanto appena argomentato) una soluzione che lasci
all’immotivata discrezionalità della parte privata una scelta tra due effetti così
radicalmente differenti, per la medesima fattispecie di procedimento (una
deliberazione specifica, efficace ma priva di motivazione) che coinvolge interessi e
valori ben noti ed espressamente considerati dal legislatore, che vi ha dato
soluzione proprio indicando l’equilibrio ottenuto con il principio generale contenuto
nel quinto comma dell’art. 604 c.p.p..

stessi avrebbe comunque obbligo di specifica motivazione; ricorrere

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Deve pertanto essere riaffermato il principio di diritto che

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nel caso di

accoglimento del ricorso immediato per cassazione avverso sentenza di primo grado
priva di motivazione il rinvio deve essere disposto al giudice competente per
l’appello.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino per
nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 1.10.2013

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