Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43972 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 43972 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BREGLIA ROCCO N. IL 01/08/1952
GIORDANO LEONARDO N. IL 28/12/1955
LAROCCA MICHELINA ANTONIETTA N. IL 08/05/1956
avverso la sentenza n. 335/2011 CORTE APPELLO di POTENZA, del
05/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5 i Anyukytyup
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv. t W414,0 c.&t.

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Data Udienza: 01/10/2013

17620/13 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 5 ottobre 2012 e depositata il 6.12.2012 la Corte
d’appello di Potenza ha confermato la condanna di ROCCO BREGLIA, LEONARDO
GIORDANO, MICHELINA ANTONIETTA LA ROCCA (addetto all’ufficio tecnico
comunale il primo, sindaco e componente della commissione edilizia il secondo,

in relazione ad una pratica edilizia del comune di Montalbano Jonico, per fatti
contestati fino al 12.3.2007, come decisa dal Tribunale di Matera in data 23.3.2011.

2. Ricorrono i tre imputati a mezzo dei rispettivi difensori, enunciando i motivi
che seguono:
2.1 BREGLIA
– vizio di motivazione con riferimento agli artt. 605 e 546 c.p.p., perché la
Corte distrettuale avrebbe confermato la prima sentenza con un mero richiamo per
relazione a quella motivazione, senza alcun confronto con i motivi d’appello relativi
alla mancanza di alcun dolo di arbitrario vantaggio a terzi, alla confusione tra
inedificabilità e immodificabilità, in definitiva risolvendosi in motivazione
autoreferenziale e di stile;
– violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all’art. 323 c.p.;
– omessa valutazione di prove favorevoli;
– violazione di legge e omessa motivazione in ordine al concorso di persone
nel reato.
2.2 GIORDANO
– difetto assoluto di motivazione, essendo mancato alcun confronto con i
motivi d’appello relativi alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato in ordine:
alle contestate violazioni di legge in relazione alla tipologia di opere oggetto del
permesso di costruire, alle possibili conoscenze dei componenti della commissione,
alla qualificazione dell’intervento, alla natura non regolamentare del piano
regolatore generale, al dato temporale della successione degli accadimenti; quanto
all’elemento soggettivo, in ordine alla partecipazione del sindaco ai lavori della
commissione ed alla sua conoscenza dell’atto che si andava a compiere; da ultimo,
in ordine alla sussistenza del concorso nelle condotte altrui;
– vizi della motivazione con riferimento alla condanna al risarcimento del
danno in favore della parte civile.

responsabile dell’ufficio tecnico la terza) per concorso in abuso d’ufficio continuato,

17620/13 RG

2

2.3 LA ROCCA (sono stati presentati due ricorsi dai due difensori, dal
contenuto sostanzialmente sovrapponibile):
– nullità della sentenza per motivazione assolutamente mancante o solo
apparente, su punti essenziali dedotti con l’appello relativamente, tra l’altro, alla
‘doppia ingiustizia’, alla violazione degli artt. 9 e 10 legge 241/1990, alla
valutazione giuridica della composizione della commissione edilizia ed alle sue
implicazioni soggettive, alla ritenuta illegittimità degli atti amministrativi ed al loro
riflesso sull’elemento psicologico della ricorrente; il richiamo alla prima sentenza

– violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta
sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, quanto al significato della
partecipazione del sindaco alla specifica attività della commissione edilizia ed alla
ritenuta violazione dell’art. 36 dPR 380/2001 nonché delle previsioni dello
strumento urbanistico;
– violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’elemento
soggettivo del reato;
– violazione di legge e carenza assoluta della motivazione in ordine ai punti
della quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti
generiche e della diminuente ex art. 323 bis c.p..
2.4 La parte civile ha depositato un’articolata memoria con specifiche
confutazioni del contenuto dei motivi dei ricorsi.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. E’ assorbente la constatazione della fondatezza delle censure di omessa
motivazione, proposte dai tre ricorsi, nei termini che seguono.
A fronte degli atti di appello che, pur diversamente articolati per estensione ed
approfondimento delle censure (nessuno dei quali comunque intrinsecamente
evanescente), ponevano tutti censure specifiche a punti determinanti della
decisione di primo grado con riferimento alle obiettivamente differenti posizioni dei
tre imputati, la Corte d’appello ha prima dato succinto conto del loro contenuto (p.
7 e 8) e, poi, richiamat.<,alcuni punti della sentenza di primo grado (con note che affermavano che le pagine richiamate "dovevano intendersi integralmente trascritte"), senza tra l'altro distinguere le diverse posizioni (sicché le affermazioni oltre che assertive sono pure generali e generiche: in definitiva rilevano le sole parti superiori delle mezze pagine 9 e 10, le seconde essendo occupate da note prevalentemente giurisprudenziali). sarebbe stato di mero stile e con apprezzamento complessivo del tutto generico; 17620/13 RG 3 Nessuna delle argomentazioni specificamente dedotte negli atti d'appello è oggetto di un espresso confronto argomentativo, doverosamente attento anche alla diversità di ruoli e posizioni. BREGLIA aveva svolto deduzioni sulla mancanza dell'intenzione di favorire il Laurenza o danneggiare l'odierna parte civile Tuzio, sull'irrilevanza dell'errore nell'indicazione della Zona territoriale, sulla non vincolatività del suo parere. LAROCCA aveva dedotto sull'insussistenza della violazione di legge, sulla non rilevanza per questa posizione dell'erronea composizione della commissione edilizia per gli altri imputati suoi componenti, sulla sovrapposizione dei concetti normativi di inedificabilità e immodificabilità, sull'assenza di alcun dolo specifico o diretto. GIORDANO (i cui motivi, più articolati, avevano almeno in parte contenuti suscettibili di apprezzamento ai sensi dell'art. 587 c.p.p.) aveva censurato, con specifiche argomentazioni, i punti dell'insussistenza di alcuna violazione di legge, del dolo intenzionale (in particolare approfondendo in fatto gli aspetti afferenti i rapporti tra Tuzio e l'imputato e la sua sistematica partecipazione alle riunioni della commissione edilizia), della sussistenza del contestato concorso di persone, della condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile (punto su cui manca alcun anche mero cenno di trattazione). Se è vero che la motivazione della sentenza di primo grado era particolarmente attenta ed articolata, tuttavia la presenza di motivi specifici rendeva necessaria una risposta puntuale, dove anche l'eventuale richiamo del giudice d'appello al primo Giudice fosse specifico e soggettivamente pertinente. La motivazione della sentenza d'appello, che invece si risolve in definitiva nell'affermazione, generale, generica e indistinta, che a fronte degli appelli le argomentazioni del Tribunale sono condivisibili (rimandando il lettore alla loro diretta e personale lettura e alla conseguente necessaria individuazione dell'abbinamento tra argomenti del Tribunale, censure d'appello, valutazione dell'idoneità della prima a rispondere alle seconde: che è il tipico ruolo del giudice di merito del processo d'appello), costituisce emblematica fattispecie di motivazione apparente e quindi mancante. Peculiarità della motivazione d'appello è, infatti, proprio e solo il confronto con le deduzioni degli atti di impugnazione, la cui sola palese genericità, determinandone l'intrinseca originaria inammissibilità ex art. 581 lett. C e 591 c.p.p., renderebbe irrilevante la pur omessa trattazione del contenuto del motivo e la conseguente risposta argomentativa (Sez.6, sent. 17912/2013; Sez.2, sent. 36406/2012; Sez.6, sent. 22120/2009). Del resto, proprio il pregevole articolato contenuto della memoria presentata in questo giudizio di legittimità dalla I e sulla contraddittorietà del punto per quanto attiene alla ritenuta sua irrilevanza 17620/13 RG 4 parte civile, e il confronto tra questo e le due mezze pagine che la motivazione d'appello dedica ai punti afferenti la responsabilità degli imputati, costituisce anche 'grafica' attestazione dell'assoluta inidoneità dell'attuale motivazione d'appello ad assolvere il ruolo che le compete. Inevitabile l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, è ovvia la precisazione che la mancata risposta alle doglianze non ne implica necessariamente la fondatezza (sicché il Giudice del rinvio è, in questi casi, nella pienezza della di puntuale motivazione). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno. Così deciso in Roma, il 1.10.2013 propria cognizione dovendo assolvere, quali siano le proprie conclusioni, all'obbligo

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