Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43971 del 21/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 43971 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TORINO
nei confronti di:
NDIAYE ALEX N. IL 01/01/1988
avverso l’ordinanza n. 690/2015 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
09/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 21/10/2015

2

Uditi difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 9 giugno 2015 il Tribunale di Torino ha
sostituito la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Ndiaye
Alex con la misura del divieto di dimora nel territorio del Comune di Torino
congiunta all’obbligo di presentazione alla P.G., così accogliendo in parte
l’appello nel suo interesse proposto avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di

misura cautelare dell’obbligo

ex art. 282 c.p.p., sostituendola con quella

custodiale (in relazione all’arresto in flagranza avvenuto il 10 maggio dello stesso
anno, per il delitto di detenzione a fini di spaccio di circa gr. 1,4 di sostanza
stupefacente del tipo cocaina, e ad un ulteriore arresto in flagranza avvenuto nei
suoi confronti per fatti analoghi successivamente commessi in data 3 maggio
2015).

2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
P.M. presso il Tribunale di Torino, che ha dedotto il vizio di violazione di legge ex
art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all’art. 276, comma 1, c.p.p., chiedendo la
reviviscenza dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in data 5 maggio
2015, sul rilievo del non pertinente richiamo dal Tribunale effettuato ad un
precedente giurisprudenziale citato in motivazione (Sez. 1, n. 32823 del 27
maggio 2014), che riguardava un’ipotesi di aggravamento in un caso in cui erano
state imposte prescrizioni collegate alla misura degli arresti domiciliari, poi
revocate, con la conseguenza che nessun aggravamento poteva esser disposto,
perchè mancava il presupposto ex lege.
Nel caso in questione, invece, occorre stabilire se la commissione di un reato
della stessa specie, in pendenza dell’esecuzione di una misura non custodiale,
rappresenti una trasgressione ai sensi dell’art. 276, comma 1, c.p.p., tenendo
conto dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. E’ infatti palese
che l’indagato non aveva violato la prescrizione che gli imponeva l’obbligo di
firma, perché egli si presentò all’Ufficio di P.G. nell’orario convenuto.
La commissione di altro e successivo reato in pendenza di una misura
cautelare non detentiva, pur nel rispetto delle prescrizioni, rende palese la
inidoneità e inadeguatezza della misura stessa, che deve pertanto essere
sostituita con altra misura in grado di fronteggiare ulteriori future trasgressioni:
una visione sistematica delle misure cautelari, dunque, impone di ritenere che il
precetto di non reiterare “delitti della stessa specie” debba considerarsi esso

1

Torino in data 5 maggio 2015, che aveva aggravato ex art. 299-276 c.p.p. la

stesso come la prescrizione primaria, implicita ed immanente alla vigenza stessa
di una misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato, avendo il Tribunale fatto buon
governo del quadro di principii fissati da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 32823

alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare ex art 276 cod. proc. pen.
rientrano, per il principio di tassatività, soltanto le inosservanze agli obblighi
espressamente previsti e non invece ogni condotta genericamente elusiva della
finalità perseguita con l’imposizione del provvedimento limitativo della libertà
personale.
L’attivazione della procedura contemplata dall’art. 276, infatti, ha carattere
sanzionatorio e prescinde dalla situazione descritta dall’art. 299, comma quarto,
cod. proc. pen., che attiene invece al caso di misure più gravi applicate dal
giudice su richiesta del pubblico ministero allorquando sia riscontrabile un
aggravamento delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 270 del 18/01/2000, dep.
17/04/2000, Rv. 220517).
Ne discende che l’inosservanza delle prescrizioni che rappresentano il
contenuto delle singole misure cautelari è disciplinato dall’art. 276, mentre nella
procedura prevista dall’art. 299 la sostituzione della misura deriva
esclusivamente da una diversa valutazione delle esigenze cautelari con
riferimento alla personalità del soggetto.
Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi come nell’evenienza
procedimentale considerata dall’art. 276 il giudice sia chiamato a valutare
puntualmente che la trasgressione inerente alla misura già applicata risulti
inconciliabile con le finalità per le quali gli obblighi stessi furono imposti, sicché la
mera violazione dei medesimi non implica l’automatica applicazione di una
misura più grave (Sez. 1, n. 2027 del 28/03/1996, dep. 07/05/1996, Rv.
204533).

2. Nel caso in esame il Tribunale, tenuto conto, da un lato, dell’assenza di
comportamenti posti in essere in violazione delle prescrizioni inerenti alla misura
cautelare in atto e, dall’altro lato, della natura della condotta – qualificata ex art.
73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 – per la quale il legislatore non ha previsto
l’applicazione della misura custodiale, ha correttamente rimodulato il quadro

2

del 27/05/2014, dep. 23/07/2014, Rv. 261431), secondo cui nella trasgressione

cautelare disponendo un cumulo di misure non detentive (divieto di dimora ed
obbligo di presentazione alla P.G.) che ha motivatamente ritenuto, in difetto dei
presupposti di operatività della deroga prevista ex art. 280, comma 3, c.p.p.,
idonee a fronteggiare l’elevata intensità del pericolo ex art. 274, comma 1, lett.
c), c.p.p.
La necessità di adeguare costantemente lo status líbertatis alle modificazioni
fattuali e processuali che intervengono nel corso delle indagini è stata infatti

c.p.p., il cui comma quarto consente al Giudice, su domanda del P.M., di
provvedere alla sostituzione “in peius” della misura applicata, ovvero
all’inasprimento delle modalità di applicazione, a prescindere dal comportamento
tenuto dall’indagato in relazione alla cautela cui è già sottoposto, essendo
quest’ultima ipotesi oggetto della specifica disciplina di cui all’art. 276 c.p.p.
(Sez. 6, n. 42756 del 06/11/2002, dep. 18/12/2002, Rv. 223686; v., inoltre,
Sez. 3, n. 41770 del 28/10/2010, dep. 25/11/2010, Rv. 248743).
Entro tale prospettiva, come già precisato in questa Sede, è evidente che i
precedenti giudiziari, costituiti da contestazione di condotte criminose in altro
procedimento, ben possono rivelare l’aggravamento delle esigenze cautelari, sì
da giustificare la sostituzione “in peius” della misura applicata ovvero
l’inasprimento delle modalità di applicazione, a prescindere dal comportamento
tenuto dall’indagato in relazione alla cautela cui è già sottoposto (Sez. F, n.
33478 del 18/08/2009, dep. 27/08/2009, Rv. 245184).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, lì, 21 ottobre 2015

Il Consigliere estensore

Il residente

considerata dal legislatore attraverso la su citata disposizione di cui all’art. 299

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