Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43968 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 43968 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLLINA DANILO N. IL 26/01/1981
avverso la sentenza n. 550/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
18/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V • D’ AMBROS IO
che ha concluso per 1 in amrn i ss ib il it à de ricorso;

Udito, per la parte/civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. G . IO V INO che insiste ;

Data Udienza: 01/10/2013

-2—
RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Sull’appello proposto da COLLINA DANILO avverso la sentenza del GM del Tribunale di Salerno in data 17-9-2009 che lo aveva dichiarato colpevole del
reato di resistebza a p.u.,scissa l’ordinaria imputazione con riferimento
con la diminuente per l’epletato giudizio abbreviatoplo aveva condannato
alla pena di mesi due e gg.20 di reclusione condizionalmente sospesa p la
Corte di Appello di Salerno l cpn sentenza in dataI8-5-20I2,confermava la
decisd.one di I” grado,ribadendo la comprovata colpevolezza dell’imputato
in ordine al residuale delitto di resistenza p avuto riguatdo alle modalità
della condotta accertata,con deliberata forzatura del posto di blocco,

all’ipotesi di cui all’art.650 cp. e p concessegli le attenuanti generiche,

con conseguente fuga alla guida della propria autovettura per sottrarsi al
controllo da parte degli agenti operanti:
Avverso tale sentenza il COLLINA

ha proposto ricorso per cassazione,dedu-

cendo a motivi del gravame,sottoscritti persenalmente l l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la carenza e manifesta illogicità

della moticazione segnatamente in punto di comprovata sussistenza del dolo
del reato contestato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi l in ogni caso,manifestamente infondati.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma equitativamente determinata come da dispositivo in favore
della cassa delle ammende.

Ed invero,la puntuale verifica dell’elemento psicologico del residuale reato
di resistensapproprio attraverso un’altrettanto puntuale verifica e valutazione aella condotta d’insieme dell’imputato,ha portato i giudici di merito
a rappresentare correttamente e motivatamente la piena sussistenza del reato
di resistenza con attribuzione inequivoca alla consapevole e volontaria
azione

dell’imputato (cfr.fol1.3 ss.gg, sentenza di I” grado e fol. 3

sentenza impugnata),deliberatamente intesa ad opporti all’atto di ufficio
dei verbalizzanti l legittimamente intervenuti per eseguire i necessari
controlli di pg.

A fronte di tanto il ricorrente non ha nemmeno indirettamente puntualizzafo
elementi di ragionevole contrasto sostanziale a tali elementi probatorio p li
tandosi ad una sommariapapprossimativa e superficiale denuncia di vizi di
legittimità,di cui l’impugnata decisione va chiaramente immune.
Di qui l’inconsistenza del gravame con la conseguente inammissibilità dello
stesso.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di guro MILLE/00= in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,i1 I”—I0-20I3

P.Q.M.

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