Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43965 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 43965 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIRILLO ANTONIO N. IL 12/02/1965
avverso la sentenza n. 347/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del
30/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PA-14.4.1444.s:
che ha concluso per ì..R.

Udito, per la pÌ rte civile, l’Avv
Udit i difens9r Avv.
(

Data Udienza: 01/10/2013

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1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento che in data 30.9.2011
ha confermato la sua condanna per reato ex art. 336 c.p., deliberata il 26.1.2010
dal Tribunale di Rovereto, ricorre ANTONIO CIRILLO a mezzo del difensore,
enunciando due motivi:

pronunciate sarebbero riconducibili non a minaccia o violenza in relazione al
compimento di un atto d’ufficio, bensì a mero stato d’ira;
– vizi alternativi della motivazione ai sensi della lettera E dell’art. 606.1 c.p.p.
“per elusione dell’obbligo di motivare”, anche in relazione agli artt. 192 e 194 c.p.p.
per quanto riguarda le dichiarazioni degli appuntati Gentilini e Puntel, ed agli artt.
190 e 603 c.p.p. per la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Secondo il ricorrente vi sarebbe stato un ‘sostanziale silenzio’ sulle deduzioni
d’appello in relazione alle discordanze determinanti tra le due deposizioni, in
definitiva non avendo la Corte d’appello valutato “globalmente” l’attendibilità dei
due testi alla luce delle deduzioni in fatto svolte nei motivi della prima
impugnazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi sono diversi
da quelli consentiti, prospettando censure volte a sollecitare una diversa
valutazione del materiale probatorio rispetto a quella cui, con duplice conforme
apprezzamento, sono pervenuti i Giudici del merito.
La Corte distrettuale, dopo aver individuato nella loro essenza le doglianze
rispetto alla prima sentenza (p.3 prima parte), ha dato atto della presenza di
parziali contraddizioni nelle due deposizioni, ma le ha giudicate afferenti aspetti
marginali della vicenda e spiegate con la possibile incertezza del ricordo. In
particolare, e questo è il punto assorbente della valutazione in fatto operata dalla
Corte trentina, ha giudicato che dalle due deposizioni emergesse con certezza il
dato storico di una reazione violenta dell’imputato dopo il suo controllo (che aveva
accertato la mancanza di patente di guida con la necessità di procedere alla
contestazione dell’infrazione), reazione realizzatasi prima e durante la redazione
degli atti e giudicata dalla Corte distrettuale espressamente volta ad intimidire gli
operanti (con specifica indicazione delle ragioni in fatto della raggiunta e

– violazione dell’art. 336 c.p., perché le espressioni eventualmente

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2

confermata conclusione: p.4) e della quale poteva eventualmente discutersi la
riqualificazione ai sensi dell’art. 337 c.p., ma doveva escludersi l’irrilevanza penale.
Si tratta di motivazione non apparente, che attesta una compiuta
rivalutazione del merito alla luce delle deduzioni d’appello (senza che la mancata
risposta su ciascun singolo rilievo determini alcun vizio di omessa motivazione,
essendo, per costante insegnamento di questa Corte suprema [Sez. 6, sent. 9398
del 1992; SU, sent. 3286 del 2009 punto 6.4 della motivazione], sufficiente che

che il nucleo della doglianza è stato colto e valutato), deduzioni la cui singola
specifica decisività ad imporre conclusione diversa risulta, tra l’altro, affermata in
ricorso in modo assertivo ed intrinsecamente generico.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma, equa al caso, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1.10.2013

dall’argomentare del giudice d’appello si evinca – come è dato nella fattispecie –

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