Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43961 del 19/09/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 43961 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI MESSINA
nei confronti di:
CASSARA’ BENEDETTO N. IL 29/10/1988
avverso l’ordinanza n. 317/2013 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
06/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. CHIARA GRAZIOSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. U.
D )4..teutmoi-45.

CU, Ir<2, at- 0_,C0 Uditi difensor Avv.; P Data Udienza: 19/09/2013 . 26013/2013 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 giugno 2013 il Tribunale di Messina, in accoglimento dell'appello proposto da Cassarà Benedetto - sottoposto alla misura di custodia cautelare in carcere quale indagato per due episodi di cessione di sostanza stupefacente tipo hashish - contro l'ordinanza con cui il gip dello stesso Tribunale aveva il 26 marzo 2013 respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli 2. Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina adducendo violazione dell'articolo 275, comma 3, c.p.p. e mancanza di motivazione. Osserva che il Tribunale ha ritenuto diminuite le esigenze cautelari perché il periodo di detenzione patita avrebbe prodotto un adeguato effetto deterrente sul prevenuto. L'ordinanza sarebbe pertanto "del tutto priva di motivazione e, comunque, assolutamente non condivisibile", non avendo speso alcun argomento per sostenere l'effetto deterrente e non evidenziando alcun elemento fattuale di novità, nonostante la giurisprudenza di questa Suprema Corte abbia affermato che il decorso del tempo è irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. Il motivo addotto, infatti, non corrisponde all'effettivo contenuto dell'ordinanza impugnata, la quale non perviene a ritenere affievolite le esigenze cautelari soltanto sulla base del decorso del tempo e comunque dell'effetto deterrente della custodia cautelare in carcere. Invero, anche a prescindere dal fatto che il tempo trascorso dalla commissione del reato (che naturalmente non coincide con il tempo di esecuzione della misura cautelare: Cass. sez.II, 20 aprile 2011 n. 21424 e Cass. sez.V, ord. 2 febbraio 2010 n. 16425) ha comunque un'incidenza specifica che emerge dal dettato di cui all'articolo 292, comma 2, lettera c), c.p.p. (S.U. 24 settembre 2009 n. 40538; alquanto letterale è peraltro la posizione che non ne esige la verifica in caso di revoca o sostituzione della misura ex articolo 299 c.p.p: Cass. sez.II, 30 novembre 2011 n. 47416), si deve dare atto che il Tribunale, invece, osserva che all'indagato era stata originariamente ascritta anche la fattispecie associativa, di cui poi, in sede di riesame, era stata annullata l'ordinanza applicativa della misura cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; osserva altresì che "i rimanenti episodi di detenzione di sostanza stupefacente, contestati all'odierno indagato, risalgono al 2007 e appaiono avvinti dal nesso della continuazione trattandosi di acquisti di sostanza stupefacente dai medesimi fornitori e nel medesimo contesto territoriale e temporale. A ciò aggiunge che l'originaria misura cautelare è stata applicata per circa un anno, e che questo, unitamente alla risalenza al 2007 degli episodi criminosi e al ridimensionamento delle contestazioni delittuose, ha prodotto "un adeguato arresti domiciliari. . effetto detenente" con conseguente affievolimento delle esigenze cautelari, rilevando altresì che il residuo pericolo di reiterazione "può essere adeguatamente fronteggiato" con la misura degli arresti domiciliari "non essendo emerso nel corso del procedimento che il prevenuto abbia detenuto o spacciato sostanza stupefacente all'interno della propria abitazione". La motivazione appare dunque congrua e non certo apparente, né risulta che dia conto di una scorretta interpretazione normativa. Ne deriva che il ricorso risulta infondato e deve quindi essere rigettato. Rigetta il ricorso del PM. Così deciso in Roma il 19 settembre 2013 Il Consi liere Estensore Il Presidente P.Q.M.

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