Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43957 del 18/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 43957 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SILVESTRI ERMANNO N. IL 22/08/1959
avverso l’ordinanza n. 9/2013 TRIB. LIBERTA’ di RIETI, del
16/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
4e-tte/sentite le conclusioni del PG Dott. e.,”\o ckee,kiduo
tn-s- e ;W:
Qnto
sk sk,e_

Uditi difensor Avv.;

tv42,trout,’

Data Udienza: 18/09/2013

29600/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 aprile 2013 il Tribunale di Rieti ha respinto l’appello – proposto da
Silvestri Ermanno, indagato ex articolo 44, lettera b), d.p.r. 380/2001, per la costruzione di un
edificio commerciale in zona annonaria sulla base di illegittimo permesso di costruire n. 1443
del 13 gennaio 2011, rilasciato in base a nullaosta idraulico n. 532 del 18 dicembre 2009 in
contrasto con l’articolo 28 del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAD per le piene del
Velino nonché in base a un parere PE 16675 del 25 febbraio 2010 rilasciato da un dirigente del

Tribunale di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo del suddetto manufatto.
2. Ha presentato ricorso il difensore sulla base di un unico motivo, rubricato come violazione
degli articoli 110 e 323 c.p., 44, lettera b), d.p.r. 380/2001, 125 e 321 ss. c.p.p., vizio
motivazionale e travisamento della prova. Adduce in primo luogo l’assenza di pericolosità del
manufatto sequestrato, che è pacificamente ultimato come dimostrato dalla richiesta di
certificato di agibilità del 19 ottobre 2012 e dalla comunicazione di fine lavori. Il Tribunale ha
travisato ciò; e a questo deve aggiungersi che il periculum non può essere una mera
eventualità, bensì una concreta, imminente ed elevata probabilità. Avendo il gip nel
provvedimento di rigetto fondato il periculum sull’aggravio del carico urbanistico in caso di
apertura al pubblico, l’appello aveva confutato sulla base di due dati: è impossibile l’apertura e ciò il Tribunale ha superato qualificandola non scongiurata, realizzando così un “processo alle
intenzioni” che prende il posto del periculum – e comunque non può sussistere aggravio del
carico urbanistico poiché l’edificio è stato ricostruito dopo la demolizione di un altro
preesistente ed è inserito in un contesto “totalmente edificato con immobili a destinazione
abitativa e commerciale a dettaglio”, come documentato con produzioni alla udienza di
riesame; su ciò nessuna motivazione fornisce l’ordinanza impugnata. La motivazione del
Tribunale è poi affetta da “un’evidente genericità e contraddittorietà” laddove afferma che
l’impossibilità di ottenere il cambio di destinazione d’uso non scongiura il periculum perché non
vi è aumento del carico urbanistico essendo l’immobile adibito a commercio all’ingrosso
secondo il PRG. Il pericolo per l’ubicazione in zona a rischio di esondazione, poi, come
prospetta il Tribunale non sussiste in quanto superato dal parere Ardis e dalla perizia – che il
ricorso sintetizza – del geologo Falcioni. Ne consegue una “pacifica incontestabile realtà
fattuale” che esclude ogni pericolo, non risultando quindi condivisibili le valutazioni del giudice
di appello sui documenti addotti al riguardo. In secondo luogo il ricorrente adduce difetto di
fumus, avendo il Silvestri svolto la sua condotta in buona fede per quanto concerne il reato di
cui all’articolo 44, lettera b), d.p.r. 380/2001 (capo B) e non sussistendo comunque la
fattispecie di cui all’articolo 323 c.p.. Difetta inoltre la pertinenza dell’immobile ai reati
contestati e il Tribunale ha omesso di rivalutare, alla base delle sopravvenute emergenze
relative al periculum, il fumus, incorrendo così in carenza o quanto meno apparenza di
motivazione.

Comune di Rieti – contro il provvedimento del 12 marzo 2013 emesso dal gip dello stesso

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Occorre analizzare separatamente le doglianze introdotte con un motivo unitariamente
rubricato, che sono in realtà duplici.
3.1 In primo luogo, quel che denuncia il ricorrente attiene all’assenza del periculum che egli
avrebbe dimostrato al giudice dell’appello e che quest’ultimo avrebbe valutato erroneamente o

mosse dal discernimento di un unico motivo “plurale”, focalizzando come “unico profilo proprio
del presente procedimento” la verifica degli elementi sopravvenuti che l’appellante adduceva
come “atti ad escludere il periculum connesso alla realizzazione dell’immobile in una zona ad
elevato rischio di esondazione”, ovvero: l’attestato del 20 novembre 2012 con cui l’Ardis aveva
ribadito il parere di ammissibilità idraulica n. 532/09, la richiesta da parte del Comune di Rieti
in data 23 gennaio 2013 di una integrazione e di un aggiornamento del piano di emergenza ed
evacuazione, l’attestato del 6 marzo 2013 con cui l’Ardis confermava i pareri espressi e il piano
di emergenza ed evacuazione predisposto, la relazione del geologo Falcioni. La premessa alla
verifica, peraltro, è il disattendimento, da parte del Tribunale, dell’asserto dell’appellante sulla
ultimazione delle opere, che sarebbe stata dimostrata dalla richiesta di certificato di agibilità e
dalla comunicazione di fine lavori: al riguardo il Tribunale svolge un’ampia e specifica
confutazione dell’idoneità di ciò alla dimostrazione della ultimazione, da un lato sul piano
giuridico evidenziando la distinzione tra la fine dei lavori edili dal punto di vista amministrativo
(“nei rapporti con la P.A.”) e quella rilevante ai fini del reato edilizio (la quale, si ricorda, viene
raggiunta soltanto quando l’immobile è dotato di una concreta funzionalità tale da fornirgli tutti
i requisiti di agibilità/abitabilità, in particolare essendosi effettivamente conclusi i lavori di
rifinitura esterni – relativi anche agli annessi:Cass. sez. III, 27 gennaio 2010 n. 8172 – ed
interni: da ultimo Cass. sez. III, 18 ottobre 2011 n. 40033 e Cass. sez. III, 18 ottobre 2011 n.
39733), dall’altro e conseguentemente sul piano fattuale, richiamando vari elementi probatori
da cui emerge l’assenza, in concreto, di tutti i requisiti di agibilità o abitabilità (motivazione,

comunque manifestando vizio motivazionale. L’ordinanza impugnata a sua volta ha preso le

pagina 3). A ciò fa seguito nell’ordinanza una ulteriore analisi, dotata di notevole specificità ed
esente da alcuna illogicità, del profilo fattuale del periculum in rapporto ai quattro elementi
nuovi sopra elencati (motivazione, pagine3-5), che dà esito negativo in termini di dissequestro.
Rammentando che il vizio motivazionale ex articolo 325 c.p.p. è nettamente circoscritto quale
violazione di legge (articolo 125 c.p.p.) e dunque rileva unicamente nelle forme di mancanza
assoluta della motivazione e di motivazione apparente (S.U. 13 febbraio 2004 n. 5876; Cass.
sez.III, 15 giugno 2004 n. 26583; Cass. sez.V, 1 ottobre 2010 n. 35532) e non come illogicità
o incompletezza dell’apparato motivazionale (Cass. sez.V, 28 febbraio 2007 n. 8434; Cass.
sez.VI, 20 febbraio 2009 n. 7472), deve pertanto escludersi che detto vizio sussista come
prospettato dal ricorrente per quanto concerne l’illustrazione della valutazione in ordine alla

5

inidoneità degli elementi sopravvenuti a far venir meno il

periculum.

Quanto poi alle

considerazioni che il ricorrente svolge direttamente sulla inesistenza del periculum stesso, si
tratta, come alla fin fine riconosce proprio il ricorrente (ricorso, pagina 7), di una questione
puramente fattuale, che non può d’altronde essere deferita al giudice di legittimità
“mascherata” come travisamento della prova: invero, quel che emerge dalla valutazione del
Tribunale del compendio probatorio sul periculum in rapporto ai quattro nuovi elementi che ne
escono come non idonei a smontare l’originario accertamento non è riconducibile neppure a
quest’ultimo vizio. Integra infatti il travisamento di prova una palese e non controvertibile

giudice di merito medesimo ne abbia inopinatamente tratto (così da ultimo Cass. sez. III, 7
luglio 2011 n. 37756), sia quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di
“evidente incontestabilità”, sia quando il giudice si fonda su una prova in realtà inesistente
(ancora da ultimo Cass. sez. I, 17 novembre 2011 n. 47252). Il che significa che non può
identificarsi in una mera versione alternativa degli esiti probatori: occorre invece una versione
dei fatti univoca, e solo così idonea a sradicare quella posta a base della decisione in punto di
fatto (da ultimo Cass. sez. VI, 8 marzo 2012 n. 11189); una versione fattuale configurabile
solo come opzione alternativa trascende invece i limiti della cognizione di legittimità che,
quanto alla valutazione degli elementi probatori, ne circoscrivono il controllo alla verifica della
rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza – variamente modulata
e, in questo caso, ristretta ex articolo 325 c.p.p. come più sopra evidenziato – di adeguata
integrità motivazionale (da ultimo,ex muitis, Cass. sez. VI, 4 aprile 2012 n. 18190). E versione
alternativa appare quella prospettata dal ricorrente quantomeno sul periculum connesso alla
ubicazione del manufatto in zona ad alto rischio di esondazione, per cui il ricorrente trae il suo
convincimento soprattutto dalla perizia del geologo Falcioni, la quale manifesta una valutazione
tecnica che non può allo stato ritenersi incontestabile (si noti in particolare il fatto che, come
sottolinea il Tribunale esaminando il nuovo elemento rappresentato proprio dalla relazione
Falcioni, quest’ultima è laconica in ordine allo smaltimento attraverso pompaggio delle acque
che potrebbero accumularsi al di sotto dell’edificio, mentre nel verbale di sopralluogo del 27
giugno 2012 risulta l’assenza di qualunque accorgimento tecnico per far defluire le acque

difformità tra i risultati obbiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il

veicolabili sotto l’immobile). Sempre in termini fattuali prospettati incongruamente come
travisamento di prova il ricorrente censura la premessa della ultimazione dei lavori, ribadendo
peraltro la stessa argomentazione fatta valere in appello sulla sufficienza della richiesta di
certificato di agibilità e della comunicazione di fine lavori, e deviando poi le argomentazioni
sulla contestazione dell’aggravio del carico urbanistico con ulteriori dati fattuali (in particolare,
la preesistenza di edificio demolito e la situazione di totale edificazione del contesto) il cui
vaglio è in questa sede inammissibile.
3.2 In secondo luogo, la doglianza del ricorrente si infrange con il concetto di giudicato
cautelare. La funzione del provvedimento cautelare ne comporta una limitata stabilità,

9

trattandosi di uno strumento prodromico che non può assurgere alla definitività conclusiva del
procedimento accertatorio. Quel che viene definito giudicato cautelare è più propriamente una
preclusione endoprocessuale conformata allo stadio del procedimento stesso. Peraltro, non può
negarsi l’assenza di una fungibilità assoluta tra riesame e appello anche per quanto concerne le
misure cautelari reali, come già emerge dal dettato letterale, per cui lo strumento delineato
dall’articolo 322 bis c.p.p. viene offerto – seguendo una logica ratio di economia processuale “fuori dei casi previsti dall’articolo 322”. Il che non comporta, a ben guardare, un giudicato nel
senso dogmatico del termine, poiché quest’ultimo non può non coprire il dedotto e il

espressamente fatti valere già in sede di riesame. Dovendosi dare atto, invero, di una non
completa uniformità in ordine alla distinzione tra il riesame ex articolo 322 e l’appello ex
articolo 322 bis c.p.p. (a una linea più rigorosa, per cui la proposizione per la prima volta in
appello soltanto di motivi attinenti alla carenza, nel momento genetico della misura, dei
presupposti ex articolo 321 c.p.p. della legittimità dell’imposizione del vincolo si traduce nella
inammissibilità del gravame, in quanto “nel giudizio di appello proposto contro un sequestro
preventivo, possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità
dell’imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il
mantenimento della misura” – così da ultimo Cass. sez. VI, 26 ottobre 2011-9 febbraio 2012 n.
5016; conformi Cass. sez. III, 8 marzo 2007 n. 17364 e Cass. sez.III, 11 giugno 2003 n.
29234 – si affianca un orientamento il quale, premesso che il giudicato cautelare concerne
soltanto le questioni dedotte ed effettivamente decise (Cass. sez. IV, 4 giugno 2009 n. 32929),
nega che il decorso del termine per proporre la richiesta di riesame precluda comunque
all’interessato di chiedere la revoca del sequestro per assenza dei presupposti: S.U. 24 maggio
2004 n. 29952 e da ultimo Cass. sez. II, 20 aprile 2012 n. 17201), va comunque osservato
che indubbiamente la preclusione si concreta quando gli stessi motivi sono già stati dedotti in
sede di riesame, essendo inammissibile riproporli in assenza di un mutamento del quadro
processuale di riferimento (così ancora S.U. 24 maggio 2004 n. 29952). Ciò è logicamente
conforme alla già richiamata ratio dell’economia processuale e alla conformazione teleologica,
insita in ogni cognizione giurisdizionale per quanto prodromica e sommaria, di realizzare in

deducibile; ma impedisce l’utilizzazione dell’appello per gli stessi motivi che sono stati

qualche misura una specificità di certezza, ovvero una stabilità accertatoria (significativamente
parallelo, pur in un contesto ovviamente differente, l’articolo 669 decies c.p.c. laddove esige
un novum – anche se eventualmente non sul piano temporale ma solo cognitivo – per minare la
stabilità della cautela). Nel caso di specie, il ricorrente ha utilizzato l’appello per riproporre in
sostanza quanto aveva già fatto valere in sede di riesame, cioè l’assenza del fumus commissi
delicti sotto il profilo del ruolo del Silvestri che sarebbe stato un soggetto in buona fede del
tutto estraneo ad ogni attività criminosa nonché sotto quello della legittimità dei titoli abilitativi
e della mancanza di pertinenzialità tra l’immobile sequestrato e i reati contestati. A ciò si
aggiunga che tali aspetti sono supportati da argomentazioni fattuali in questa sede
chiaramente inammissibili. Né può, logicamente, sostenersi che – come prospetta il ricorrente

5

il Tribunale fosse tenuto ad una revisione complessiva dei presupposti del provvedimento
impositivo del vincolo inclusiva in tal modo anche del fumus, avendo invece addotto come
elementi nuovi il ricorrente soltanto tre documenti e una relazione tecnica attinenti tutti al
profilo del periculum: la natura devolutiva dell’appello da un lato e l’inammissibilità della
riproposizione di questioni già dedotte in sede di riesame dall’altro inibiscono radicalmente
l’apertura di una siffatta globale revisione, onde l’ordinanza non risulta viziata neanche sotto
questo profilo.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,

del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale
emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di
Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 18 settembre 2013

Il Con liere Estensore

Il Presidente

con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA