Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43956 del 18/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 3 Num. 43956 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUZDUGAN IANCU N. IL 09/06/1962
avverso la sentenza n. 44955/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 09/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. O r\P eelet.0
911 ‘NR., ji .‘

Uditi difensor Avv.;

\mt9 U.12/V) 012.4, picy(AQ_

Data Udienza: 18/09/2013

26147/2013

ORDINANZA

Rilevato che nel ruolo di udienza pubblica del 9 aprile 2013 relativo al ricorso N.R.G. n.
44955/2012 proposto da Buzdugan Iancu avverso la sentenza n.3/2012 della Corte d’assise
d’appello di Roma del 12 giugno 2012 e deciso con la sentenza n. 25901/2013 di questa
Suprema Corte, per errore materiale è scritto “condanna il ricorrente alla rifusione delle spese
sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in euro 2500,00 oltre accessori di legge”,
laddove invece deve indicarsi che detta somma deve essere devoluta interamente allo Stato;

ritenuto pertanto che occorre procedere ex articolo 130 c.p.p. alla necessaria correzione;
P.Q.M.

Dispone correggersi il ruolo di udienza pubblica del 9 aprile 2013 relativo al ricorso N.R.G. n.
44955/2012 proposto da Buzdugan Iancu avverso la sentenza n.3/2012 della Corte d’assise
d’appello di Roma del 12 giugno 2012 nel senso che dopo le parole “oltre ad accessori” vanno
inserite le parole “somma da devolversi interamente allo Stato”.

Si annoti il presente dispositivo sul ruolo d’udienza a cura della Cancelleria.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

(\

Aldo Fial e

i

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA