Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43949 del 09/07/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 43949 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI L’AQUILA
nei confronti di:
NICOLAJ LUCA N. IL 13/10/1935
avverso l’ordinanza n. 145/2013 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
06/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
1~/sentite le conclusioni del PG Dott. ì/ovult,

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Data Udienza: 09/07/2013

22644/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 maggio 2013 il Tribunale di L’Aquila ha accolto l’appello presentato da
Nicolaj Luca – indagato quale amministratore della Nicolaj Sri. per vari reati che avrebbe
commesso in relazione a un traffico illecito di rifiuti provenienti dal dragaggio del porto canale
di Pescara appaltato alla suddetta società – avverso ordinanza del gip dello stesso Tribunale
che gli aveva imposto la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo dell’esercizio di
imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese, negando il Tribunale la sussistenza

Nicolaj, la gravità dei fatti non facendo di per sé presumerne la reiterazione.
2. Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila,
adducendo che la motivazione non ha tenuto conto di un ulteriore appalto conseguito dalla
società in Città Sant’Angelo, appalto la cui esistenza era stata rappresentata al gip, il quale
l’aveva considerata nella sua ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Nell’unico motivo, di sostanza motivazionale, il PM rileva che l’ordinanza aveva escluso la
sussistenza delle esigenze cautelari, non ravvisandone l’attualità a causa della distanza
temporale, ed altresì escluso che i fatti fossero di gravità tale da far presumere l’attualità del
pericolo, non essendovi “elementi da cui desumere l’attuale pericolosità del prevenuto”.
Osserva il ricorrente che “tale motivazione appare assolutamente carente, in quanto priva di
qualsiasi riferimento riguardo una circostanza di fatto già rappresentata al GIP prima
dell’emissione dell’ordinanza cautelare e tenuta da questi in considerazione, con espressa
menzione, nella parte del provvedimento in cui è stata valutata la sussistenza delle esigenze
cautelari” relativamente alla posizione dell’indagato, avendo il gip infatti osservato che da una
nota aggiuntiva depositata dal PM il 28 marzo 2013 emergeva per la Nicolaj Srl “una concreta
opportunità di reiterazione di condotte analoghe a quelle già commesse, risultando ditta
esecutrice dei lavori per la realizzazione di una discarica per fanghi di dragaggio a Città
S.Angelo”. La censura è evidentemente fondata, poiché la motivazione dell’ordinanza del
Tribunale si fonda proprio sulla pretesa assenza di attuali esigenze cautelari, la quale viene
dedotta dal tempo trascorso e dal fatto, in sostanza, che non vi sarebbero elementi tali da
rendere irrilevante il decorso di due anni, cioè elementi tali da rendere attuale il pericolo della
reiterazione. Questo concetto è stato espresso dapprima apoditticamente escludendo alcuna
incidenza della gravità dei fatti sull’attualità del pericolo (“nel caso in questione, la gravità dei
fatti non fa di per sé presumere l’attualità del pericolo che lo stesso indagato possa
commettere altri reati della stessa specie, occorrendo ulteriori elementi di pericolosità che allo
stato non si rinvengono”), poi completando il ragionamento affermando che “la distanza

delle esigenze cautelari visto il tempo trascorso (due anni) dai reati per cui era indagato il

temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare” non è compatibile con l’attualità
dell’esigenza cautelare, “e in ogni caso comporta un rigoroso obbligo di motivazione.., in
relazione a detta attualità…, motivazione che non è stata fornita né poteva esserlo mancando
elementi da cui si possa desumere l’attuale pericolosità del prevenuto”. È ovvio che il
conseguimento di ulteriori appalti pubblici nello stesso settore dei rifiuti posteriormente ai fatti
oggetto della indagine può avere incidenza in ordine alle potenzialità di reiterazione dei reati
analoghi, cioè alla pericolosità del prevenuto; l’omessa considerazione del successivo appalto
di Città Sant’Angelo, espressamente richiamato nell’ordinanza del gip oggetto dell’appello

una chiara carenza motivazionale, tale da condurre all’accoglimento del ricorso del PM.
In conclusione, per quanto rilevato deve essere annullata l’ordinanza con rinvio al Tribunale
di L’Aquila.
P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila.

Così deciso in Roma il 9 luglio 2013

Il Presidente

proprio per supportare l’esistenza di una concreta possibilità di reiterazione, costituisce dunque

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