Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43948 del 09/07/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 43948 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI L’AQUILA
nei confronti di:
GREGOLIN FRANCESCO N. IL 03/01/1961
BOSCOLO CUCCO LUCIANO N. IL 01/02/1951
avverso l’ordinanza n. 146/2013 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
06/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
4e/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 09/07/2013

22636/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con due ordinanze del 6 maggio 2013 il Tribunale di L’Aquila accoglieva le impugnazioni
presentate rispettivamente da Gregolin Francesco e Boscolo Luciano “Cucco”, indagati, per il
reato di cui agli articoli 110 e 335 c.p. in relazione a una gara d’appalto per l’urgente
dragaggio del Porto del Fiume di Pescara, avverso ordinanza del gip dello stesso Tribunale del
21 marzo 2013 che aveva loro imposto la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo
dell’esercizio di imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese, negando il Tribunale
la sussistenza delle esigenze cautelari visto il tempo trascorso (la condotta criminosa sarebbe
cessata nel gennaio 2012), la gravità dei fatti non facendo di per sé presumerne la

.

reiterazione.
2. Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila,
adducendo, come unico motivo, che la motivazione delle ordinanze si limita a negare le
esigenze cautelari, senza fornire alcuna spiegazione sull’esigenza rilevata dalla Procura e dal
gip – che aveva evidenziato la concreta possibilità di reiterazione di reati della stessa specie
“proprio ragionando sulla struttura del reato commesso” -: il fatto che le ditte coinvolte nella
turbativa d’asta si fossero accordate tra loro per far sì che la Dragaggi Srl del Boscolo
effettuasse il dragaggio del porto canale di Pescara pur non risultando la vincitrice dell’appalto
comporterebbe l’esistenza al momento del fatto di un cartello tra le ditte e farebbe “presumere
con alta probabilità la sussistenza di ulteriori intese tra le partecipanti al fine di ottenere una
vera e propria “rotazione” per l’aggiudicazione delle gare attraverso un accordo preventivo”.
All’udienza del 9 luglio 2013 il difensore di Gregolin e Boscolo ha presentato memoria
chiedendo la conferma delle ordinanze impugnate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Le ordinanze del Tribunale di L’Aquila oggetto della impugnazione, dopo avere riscontrato con
analitica e specifica motivazione l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si pongono su un
piano di evidente genericità motivazionale – al punto di integrare una motivazione apparente per quanto concerne le esigenze cautelari, limitandosi all’apodittica affermazione che, “nel caso
in questione, la gravità dei fatti non fa di per sé presumere l’attualità del pericolo che lo stesso
indagato possa commettere altri reati della stessa specie”, senza affrontare il, logicamente
valido, argomento che la Procura aveva presentato al gip prima e al Tribunale del riesame poi,
cioè la natura di per sé ripetitiva della condotta criminosa, in quanto consistente in un accordo
inclusivo di una logica turnazione delle ditte coinvolte nella fruizione dei vantaggi derivanti dal
“cartello” così realizzato. A contrastare e ad assorbire la rilevanza di questa particolare
conformazione della condotta criminosa non è stato certo sufficiente il successivo riferimento
che le ordinanze impugnate formulano al tempo trascorso (peraltro, la risalenza non è

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particolarmente ampia: la condotta criminosa contestata sarebbe cessata nel gennaio 2012).
Risulta invece del tutto incongrua l’ultima argomentazione della motivazione delle ordinanze
sulla mancanza di “elementi da cui si possa desumere l’attuale pericolosità del prevenuto”,
mero asserto vista la completa omissione di considerazione delle caratteristiche concrete del
“cartello” che erano state utilizzate nei provvedimenti del gip impugnati dinanzi al Tribunale
specificamente per dimostrare l’esistenza delle esigenze cautelari.
In conclusione, per quanto rilevato il ricorso deve essere accolto e devono essere annullate

P.Q.M.

Annulla le ordinanze impugnate con rinvio al Tribunale di L’Aquila.

Così deciso in Roma il 9 luglio 2013

Il Consigliere Estensi

Il Presidente

le ordinanze con rinvio al Tribunale di L’Aquila.

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