Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43944 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 43944 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRINETTO MARCO N. IL 05/06/1992
avverso l’ordinanza n. 11/2011 GIP TRIBUNALE di NOVARA, del
27/09/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
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lette/sP,atite le conclusioni del PG tt.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 29/11/2012

R. 2itt95
Ritenuto in fatto
Prinetto Marco ha proposto, per il tramite del difensore, ricorso per Cassazione avverso
l’ordinanza emessa il 27.9.011 dal GIP del Tribunale di Novara, avente ad oggetto la convalida
del provvedimento emesso dal Questore di Novara ai sensi dell’art. 6 comma 2 L. 401/89 in data
22.9.011, notificato all’interessato il 26.9.011 ore 15.10, col quale veniva inibito al predetto
l’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per il periodo di due anni e veniva
posto a suo carico l’obbligo di comparire presso la Questura di Torino in occasione degli incontri
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta con la quale ha
chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
A sostegno del ricorso il difensore del Prinetto ha dedotto i seguenti motivi:
1-violazione ed erronea applicazione dell’art. 6 co 3 L. 13.2.89 n 401, in relazione all’eccessiva
compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi presentando memorie o
deduzioni e conseguente violazione del diritto alla difesa.
Assume il ricorrente che il provvedimento impositivo dell’obbligo di presentazione presso l’ufficio
di polizia è stato notificato al destinatario il 26.9.011 ore 15.10, in data 27.9.011 ore 18.35 il
difensore ha inviato a mezzo fax alla segreteria del GIP memoria ai sensi dell’art. 2 bis L.401/1989,
in data 28.9.011 ore 8.20 il GIP depositava l’ordinanza di convalida del provvedimento del
Questore, redatta il giorno prima, 27.9.011, in cui si affermava che gli interessati non avevano
presentato alcuna memoria. La convalida del provvedimento del Questore è dunque intervenuta
entro le 48 ore successive alla notifica dello stesso all’interessato e alla contestuale
comunicazione al P.M., anziché entro le 96 ore che potevano essere fruite cumulando i due
termini concessi al P.M. e al GIP.
Il lasso di tempo intercoho fra la notifica del provvedimento del questore e la convalida del GIP è
di 25 ore e 20 minuti, dunque inferiore al termine a difesa così come enucleato dalla
giurisprudenza della Suprema Corte, è assolutamente insufficiente per l’esercizio del diritto di
difesa dell’interessato data la difficoltà di approntare una memoria difensiva in così breve tempo,
e vanifica la previsione di cui all’art. 2 bis cit L. introdotto a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale 144 del 97 in relazione alla limitazione della libertà personale connessa all’obbligo
di presentazione presso un ufficio di polizia.
Considerato in diritto
L’art. 6 della legge 13 dicembre 1898 n. 401 prevede che, nei confronti di persone che versino in
situazioni sintomatiche della loro pericolosità sociale in occasione dello svolgimento di
competizioni sportive, il questore possa disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive specificamente indicate. In aggiunta a tale divieto il questore può
prescrivere alle stesse persone che ne sono destinatarie, a norma dell’art.6 comma 2, l’obbligo di
presentarsi all’autorità di polizia durante lo svolgimento delle manifestazioni stesse, in modo da
consentire il controllo sulla osservanza del divieto di accesso.

disputati dal Torino FC per la durata di anni 1.

L’obbligo di presentazione costituisce una misura di prevenzione atipica che presenta analogie con
le misure di prevenzione “giurisdizionalizzate”, così denominate perché sono adottate
direttamente dal giudice, come accade per le misure di prevenzione di cui alla L. 27 dicembre
1956, n. 1423, artt. 3 e 4, o sono soggette al controllo giurisdizionale successivo.
Mentre il divieto di accesso nei luoghi delle competizioni sportive ) di cui al comma 1 dello stesso
art. 6 L. 13.12.89 n. 401, incide sulla libertà di circolazione dell’individuo,

l’obbligo di

presentazione presso l’ufficio di polizia di cui al comma 2 art 6 stessa legge importa una
limitazione della libertà personale e, come tale, è soggetto alle garanzie previste dall’art. 13 Cost.
ammesse solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione) nei casi e modi
previsti dalla legge (riserva di legge); ovvero, in casi eccezionali di necessità e urgenza, possano
essere adottate in via provvisoria dall’autorità di pubblica sicurezza, che però deve comunicarle
entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria, la quale deve convalidarle entro le quarantotto ore
successive

sotto

pena

di

decadenza

delle

stesse

misure

restrittive.

Recependo i vincoli costituzionali posti alla limitazione della libertà personale, il terzo comma
dell’art. 6 (come sostituito dal D.L. 336 /2001, art. 1 comma 1, lett. c), convertito con
modificazioni nella L. 377/2001), prevede che la prescrizione di presentarsi all’autorità di polizia sia
immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, il quale, se
ritiene che ne sussistano i presupposti, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari,
entro il termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato del provvedimento del questore.
Il provvedimento restrittivo della libertà perde efficacia se il pubblico ministero non avanza
richiesta di convalida nel termine previsto o se il giudice non dispone la convalida entro le
quarantotto ore successive.
In definitiva, in conformità al dettato costituzionale dell’art. 13, il provvedimento amministrativo
perde efficacia se la convalida giurisdizionale non interviene entro il termine complessivo di
novantasei ore dalla notifica al destinatario del provvedimento medesimo (v. sul punto Cass. Sez.
3, n. 2472 dell’11.12.2007, Vallini, rv. 238538; Cass. Sez. 3, n. 35515 del 6.7.2007, Liani, rv. 237396;
Cass. Sez. 3, n. 5326 del 20.12.2006, Piccardo, rv. 235872).
In ossequio ad altro principio costituzionale, quello di cui all’art. 24 Cost.comma 2, che sancisce il
diritto di difesa, l’art. 6 comma 2 bis (introdotto dall’art. 1, comma 1 lett. b) D.L. 20 agosto 2001, n.
336, convertito con modificazioni nella L. n. 377/2001) prevede che la notifica del provvedimento
questorile deve contenere l’avviso all’interessato della facoltà di presentare, personalmente o per
mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida.
In tal modo è stato consentito all’interessato l’esercizio del diritto di difesa, attuato con modalitàpresentazione di scritti difensivi- che realizzano un contraddittorio di tipo cartolare, senza
previsione di udienza camerale, sicuramente più limitato di quello proprio dei procedimenti di
convalida di misure precautelari, previsione giustificata dal rilievo della scarsa incisività della
prescrizione in questione sulla restrizione della libertà personale del soggetto sottoposto, di
guisa che un contraddittorio semplificato di tipo cartolare appare sufficiente e al tempo stesso
idoneo a conciliare le esigenze di difesa all’interessato con quella della speditezza propria del
procedimento di applicazione della misura di sicurezza.
2

Tale norma pone delle limitazioni ben precise alle restrizioni alla libertà personale, che sono

In assenza di previsione da parte del legislatore, si pone il problema di individuare l’arco di
tempo a disposizione dell’interessato per l’esercizio del diritto di difesa, non indicato nell’art. 6
comma 2bis L. 401/1989.
Il legislatore non ha indicato il termine concesso all’interessato per esercitare il suo diritto di
difesa. L’ad 6 co 3 cit I. indicando il termine di 48 ore a disposizione del PM e di altre 48 ore a
disposizione del G.I.P., pone un termine massimo complessivo di 96 ore entro il quale devono
essere compiuti gli adempimenti relativi alla convalida, ma non indica un termine minimo da
osservare da parte del GIP prima di provvedere sulla convalida, per consentire l’esercizio delle
Di conseguenza, se il P.M. e il G.I.P. provvedono tempestivamente, senza attendere la scadenza
delle 48 ore concesse, al primo per esaminare gli atti trasmessi dal questore e per richiedere la
convalida, trasmettendoli a sua volta al GIP, e quest’ultimo per disporla, può verificarsi una
contrazione eccessiva dei termini che ostacola l’esercizio del diritto di difesa, tanto più se si
considera il tempo occorrente per apprestarla in modo adeguato previo esame degli atti
trasmessi dal Questore al P.M. e da quest’ultimo poi trasmessi al GIP con la richiesta di convalida.
Alla mancata previsione normativa di un termine dilatorio di difesa hanno ovviato numerose
concordi pronunce di questa Corte attraverso un’ interpretazione sistematica e
costituzionalmente orientata della normativa.
Muovendo dai principi costituzionali in materia di libertà personale e garanzie difensive, data
l’incidenza della misura di prevenzione su tali principi, hanno individuato il termine dilatorio in
favore dell’interessato, per produrre memorie difensive, in quello di quarantotto ore dalla
notifica del provvedimento, coincidente con lo stesso termine previsto per il P.M. per trasmettere
al GIP la richiesta di convalida.
E difatti l’art. 111 comma secondo Cost., nel testo riformato dalla Legge Costituzionale 23
novembre 1999 n. 2 sul giusto processo, nel prevedere che “ogni processo si svolga nel
contraddittorio delle parti in condizioni di parità” introduce un principio di parità, peraltro già
esistente nel sistema dei valori costituzionali, dal quale può essere legittimamente tratta la
conclusione che lo stesso termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica del provvedimento
all’interessato, accordato al P.M. per esaminare la misura di prevenzione e per richiedere
eventualmente la convalida al GIP, dopo aver valutato l’ esistenza dei presupposti, possa essere
riconosciuto anche al destinatario del provvedimento del Questore, per l’esercizio del diritto di
difesa attraverso la presentazione di memorie
Solo la previsione di un termine dilatorio a difesa per la presentazione di memorie, ottenuta
attraverso un’interpretazione dell’art. 6 comma 2bis I. n.401/89 svolta alla stregua dei principi
costituzionali, consente l’effettività delle garanzie difensive in un procedimento carente di un vero
e proprio contraddittorio e con termini molto ristretti come è quello previsto dall’art. 6 comma 3 I.
cit.
Discende da tale previsione che il giudice competente per la convalida non può provvedere prima
che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento questorile al
destinatario, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida stessa e l’interessato può
presentare memorie o deduzioni, pena la nullità dell’ordinanza emessa prima della scadenza di
tale termine.
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facoltà difensive all’interessato.

Il giudice, quindi, ha a disposizione altre quarantotto ore, e perciò complessivamente novantasei
ore dalla notifica del provvedimento all’interessato, per provvedere sulla richiesta di convalida.
Con la conseguenza che, se non provvede nel termine complessivo della novantasei ore, la misura
di prevenzione perde efficacia; ma se provvede prima della scadenza del termine di quarantotto
ore, pregiudica l’esercizio effettivo del diritto di difesa dell’interessato, così incorrendo nella nullità
generale prevista nell’art. 178 c.p.p., lett. c).
Conclusivamente, il GIP non può dunque adottare il provvedimento di convalida prima che sia
decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore, termine entro
deduzioni.
Occorre a questo punto verificare la fondatezza della censura mossa dal ricorrente alla stregua del
principio di diritto enucleato.
Orbene, dagli atti allegati al ricorso risulta che il provvedimento impositivo dell’obbligo di
presentazione presso l’ufficio di polizia è stato notificato al destinatario il 26.9.011 ore 15.10, il
PM ha richiesto la convalida in data non precisata e il GIP ha convalidato il provvedimento

il

28.9.2011 ore 8.20. La convalida del provvedimento del Questore è dunque intervenuta nelle 48
ore successive alla notifica dello stesso all’interessato e alla contestuale comunicazione al P.M.,
anziché entro le 96 ore che potevano essere fruite cumulando i due termini concessi al P.M. e al
GIP.
Il lasso di tempo intercoso fra la notifica del provvedimento del questore e la convalida del GIP è
dunque inferiore al termine a difesa così come enucleato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte ed è assolutamente insufficiente per l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato
mediante deposito di memorie o deduzioni.
Il vizio procedimentale determina la nullità dell’impugnata ordinanza ai sensi dell’art. 178 lett C)
per violazione del diritto di difesa.
In accoglimento del ricorso, essa va quindi annullata senza rinvio (quanto alla possibilità della
cassazione senza rinvio v Cass sez 3, 10.3.2010 n. 16405, 15.4.011 n. 20776 e 21334,
16.2.2011n.15503).
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del
questore di Novara in data 22.S.011, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla
cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al Questore di Novara.
Così deciso in Roma in camera di consiglio il 29.11.012 .

il quale il P.M. può richiedere la convalida stessa e l’interessato può presentare memorie o

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