Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43942 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 43942 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Viafora Giancarlo

nato il 6.11.1948

avverso la sentenza del 2.10.2012
della Corte di Appello di Salerno
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr.Gabriele Mazzotta, che ha
chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata

1

Data Udienza: 10/10/2013

1. Con sentenza del 2.10.2012 la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, emessa in data 6.7.2010, con
la quale Viafora Giancarlo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era
stato condannato per il reato di cui all’art.44 lett.b) DPR 380/2001 per aver realizzato delle
opere in totale difformità rispetto al permesso di costruire n.404 del 13.6.2007 ed alla variante
in corso d’opera n.505 del 3.4.2008, escludeva il ritenuto vincolo della continuazione e
rideterminava la pena, inflitta in primo grado, in mesi 2 di arresto ed euro 8.000,00 di
ammenda.
Rilevava la Corte territoriale, disattendendo i motivi di appello dell’imputato, che l’intero
fabbricato realizzato era destinato ad abitazione (in contrasto con le norme di attuazione del
PRG che prevedono tale destinazione solo per il 30%). Gli ambienti siti al primo piano erano,
infatti, dotati di impianti igienico-sanitari, idrici e di riscaldamento ed il sottotetto era
completo e funzionale.
Inoltre, erano stati riscontrati degli ampliamenti non autorizzati sia al primo piano che al
sottotetto.
2. Propone ricorso per Cassazione Viafora Giancarlo, denunciando, con il primo motivo,
l’inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità in relazione alla notifica del
decreto di citazione per il giudizio di appello.
Il difensore di fiducia dell’imputato non ha ricevuto mai avviso della trattazione dell’appello.
Dalla relata di notifica in atti risulta, invero, che l’Ufficiale giudiziario di Nocera Inferiore, in
data 11.7.2012, in luogo imprecisato, avrebbe proceduto alla notifica “mediante consegna di
copia conforme a persona qualificatasi per… “, senza che possa, però, ricavarsi il nome del
consegnatario (la grafia è illeggibile).
Tale notificazione è palesemente nulla, risultando come unico dato certo che l’atto non fu
consegnato al difensore ma a persona da lui diversa, senza che sia stato indicato il nome e il
luogo di consegna.
Con il secondo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione,
avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sui rilievi specifici contenuti nell’atto di
appello ed in particolare sulla mancanza di prova che il fabbricato fosse destinato interamente
ad abitazione. Era stato evidenziato in proposito che, come emergeva dalla stessa sentenza di
primo grado, il piano terra si presentava allo stato grezzo e che il sottotetto era intonacato e
vuoto. Non essendo stato espletato alcun accertamento tecnico, risulta incomprensibile come
il Giudice abbia potuto affermare la sussistenza della violazione delle norme di attuazione del
PRG in zona agricola.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

RITENUTO IN FATTO

2. Venendo denunciata la violazione di norme processuali, la Cassazione è giudice anche del
fatto, per cui è consentito l’accesso agli atti.
Il decreto di citazione per il giudizio di appello venne spedito per la notifica al difensore di
fiducia avv. Armando Lanzione da Angri. L’Ufficiale giudiziario nella relata di notifica dà atto di
aver notificato l’atto all’avv. Armando Lanzione- Angri, mediante consegna di copia conforme
a persona qualificatasi per … (seguono alcune annotazioni illeggibili e la data dell’11.7.2012).
3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è causa di nullità la difficoltà di lettura della
relazione per la parte in cui sono indicate le generalità della persona che ha ricevuto la copia,
quando di tale persona sia per di più precisata la qualifica, che attesta la relazione con il luogo
in cui la notifica è stata eseguita e con il destinatario della stessa (cfr. Cass.pen. sez.F 29453
dell’8.8.2006) oppure quando di detta persona sia indicata la natura del rapporto con il
destinatario dell’atto (cfr. Cass.pen. sez. 3 n.7606 del 9.6.1997).
Sicchè (anche se con decisione datata) si è ritenuta valida la notificazione di un atto nei
confronti del difensore, eseguita mediante consegna nelle mani della segretaria di studio,
2

4

3.1. Dalla relata di notifica sopra richiamata non solo non è dato leggere il nome della persona
cui è stato consegnato l’atto, ma neppure il luogo di consegna, la qualifica o il rapporto con il
destinatario dell’atto.
Non è possibile, quindi, neppure indirettamente risalire alle generalità della persona che ha
ricevuto la copia.
La notifica, pertanto, è nulla. Tale nullità è riconducibile alla previsione di cui agli artt.178 co.1
lett. c) e 179 c.p.p., non essendo stato il difensore posto nelle condizioni di partecipare al
giudizio di appello (all’udienza fu nominato un difensore di ufficio ex art.97 co.4 c.p.p.).
4. Rimanendo assorbita ogni altra doglianza, la sentenza impugnata va annullata con rinvio
alla Corte di Appello di Napoli.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 10.10.2013

anche senza espressa indicazione del luogo dell’avvenuta notifica. La qualità della
consegnataria, infatti, presupponendo un rapporto di convivenza per ragioni di lavoro, fa
presumere implicita l’attestazione che la notifica dell’atto sia avvenuta nello studio del
difensore con la consegna della copia a persona addetta allo stesso (cfr. Cass. Ord. N.2873
dell’11.12.1970).
Al contrario, qualora nella relazione di notificazione a soggetto che risulti celibe, si attesti la
consegna alla moglie convivente, la mancata compiuta indicazione delle generalità del
consegnatario preclude la sua identificazione, risolvendosi il tutto nella nullità prevista
dall’art.171 lett.d) c.p.p., da cui deriva l’omessa citazione in giudizio dell’imputato e la
conseguente nullità sanzionata dall’art.179 comma 1 c.p.p. (Cass. Pen. Sez. 4 n.2451 del
2.2.1999).

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