Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43937 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 43937 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
La Penna Ugo Nazario, nato a San Severo il 5.9.50
Montechiaro Giuseppe, nato a Salerno il 25.10.74
Moscato Lucio, nato ad Ururi (CB) il 2.12.50
Scarponi Gianni, nato a Foligno il 24.10.65
Manicone Luigi, nato a San Severo il 27.10.76
imputati art. 256 comma 1 lett. a) e comma 2 d.lgs 152/06
avverso la sentenza del Tribunale di Verona dell’8.5.12
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Tindari Baglione, che ha chiesto una
declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Sentito il difensore di La Penna e Manicone avv. Roberto Di Luzio, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

I ricorrenti sono,
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato rispettivamente, amministratori e/o legali rappresentanti di ditte di auto-demolizione veicoli ai
quali si contesta di avere, in tali loro vesti, effettuato conferimenti di rifiuti (consistenti in pacchi di
carcasse di veicoli bonificati), presso la ditta Rotamfer. Essi sono stati incriminati per la violazione

Data Udienza: 21/05/2013

dell’art. 256, 2° comma d.lgs 152/06 ravvisata nel fatto di avere posto in essere uno
smaltimento incontrollato di rifiuti non pericolosi d varie specie (pneumatici fuori uso residue vegetali,
legno, ecc.) conferiti frammisti a carrozzerie di veicoli fuori uso, recanti un codice CER diverso da
quello, 160106, che era stato indicato nel formulario di trasporto.

1) erronea applicazione della legge in quanto la ditta gestita dall’imputato si è
limitata alla mera attività commerciale di recupero dei rifiuti come da autorizzazione prodotta
anche in giudizio. Tutti i rifiuti conferiti alla Rotamfer erano provenienti da altri raccoglitori e si
è trattato di semplice attività di collettazione;
Scarponi
1) erronea applicazione della legge in quanto la ditta gestita dall’imputato non
produce i rifiuti ma si limita a commercializzarli, ritirandoli presso i produttori e recapitandoli
presso centri di trattamento autorizzati.
Pertanto, l’unica incombenza degli incaricati della ditta è quella di verificare, prima del
carico, che i “pacchi” confezionati dal produttore siano conformi, nel loro aspetto alla
descrizione dei formulari.
Inoltre, si fa notare, gli incaricati della ditta gestita dallo Scarponi, all’atto della
consegna dei pacchi presso la Rotamfer non hanno mai ricevuto rilievi di sorta circa eventuali
difformità tra il contenuto del “pacco”. Del resto, come documentato dalle fotografie e
confermato anche dai testimoni, la verifica della eventuale presenza all’interno dei pacchi di
materiali difformi da quelli indicati nei FIR poteva avvenire solo a seguito di apertura del pacco
stesso cosa che non era esigibile da parte del “commerciante” quale era l’imputato.
Si censura, poi, il fatto che il Tribunale abbia tenuto conto delle dichiarazioni rese da un
coimputato, La Penna, senza le prescritte garanzie e, per giunta) di contenuto errato perché
non è esatto dire che un buon classificatore sa già all’arrivo, dal peso del camion, “se la merce
(minore rispetto a quello indicato nel
è pulita o no”. Ed infatti, l’eventuale differenza di peso
formulano) non è necessariamente prova del fatto che nel pacco vi siano materiali diversi per
qualità e quantità rispetto a quelli indicati.:
2) vizio di motivazione perché, premesso che allo Scarponi è stato ascritto un
solo conferimento, la prova a carico è stata desunta da fotografie di rifiuti dei quali non si ha
certezza che siano proprio quelli trasportati dallo Scarponi perché gli autisti, sentiti comeXtesti i
hanno riferito che alcuna contestazione era stata loro mossa all’atto della consegna.
D’altro canto, deve ritenersi evidente l’interesse della Rotamfer a mettere in piedi
contestazioni per accampare l’applicazione di “cali” che potevano tradursi in una diminuzione
del corrispettivo da pagare.
La Penna
1) erronea applicazione della lene e vizio di motivazione perché la sentenza
di condanna è stata ribadita sebbene il complesso probatorio non permetta un giudizio che
resiste ragionevolmente al dubbio.
Ricordato, infatti, che la pronuncia di condanna si è basata sulla deposizione del mar.11o
Mascio, il ricorrente osserva che illogicamente la Corte ha osservato che la prova della
responsabilità dell’imputato sia desumibile dal fatto che il calo applicato sulle fatture della
Euromandataria S.r.l. non
Ø. mai state contestato. Altrettanto censurabili sono le
considerazioni dei giudici di appello secondo cui il fatto che il stalos non venisse annotato sulla
copia del FIR in possesso del’autista non dimostra necessariamente che il controllo non
avveniva nell’immediatezza sì che, secondo i giudici di appello, non vi dovrebbero essere
dubbi circa il fatto che il materiale fotografato – sul quale è stata riscontrata difformità- si
riferisca proprio ai carichi della Sidercomm (ditta del La Penna).

2

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, i condannati hanno proposto ricorso,
tramite difensore, deducendo:
Moscato

Si ricorda, per contro che i responsabili della Rotamfer sono inquisiti per gravi e plurimi
fatti associativi nei quali il “giochetto” del “calo ponderale” aveva portato quella società a
lucrare svariate migliaia di euro su carichi di tonnellate di rifiuti;
2) mancanza ed illogicità della motivazione nel diniego delle attenuanti generiche
perché si sarebbe dovuto tener conto anche del comportamento processuale;

3) mancanza ed illogicità della motivazione quanto alla negata concessione della
sospensione condizionale.

1) violazione di legge perché la copia del decreto penale di condanna non conteneva i
requisiti prescritti (vale a dire l’avviso concernente la possibilità di proporre opposizione e che, in difetto di essa,
la condanna sarebbe divenuta definitiva);

2) vizio di motivazione perché la responsabilità dell’imputato è stata sostenuta con
mera affermazione nella quale si è asserita la superfluità di un esame delle singole posizioni. In
ogni caso, si fa notare che l’accertamento del reato è avvenuto solo con verifiche su
documentazione cartacea.
I ricorrenti concludono invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – I ricorsi non sono manifestamente infondati.
Le obiezioni dei ricorrenti, infatti, non trovano nella decisione impugnata risposte
esaurienti né soddisfacenti sul piano logico.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del reato sulla base della testimonianza resa dalla
P.G. operante, nella persona del mar.11o Mascio, il quale ha riferito che, presso la Rotamfer,
giungevano pacchi di metallo pressato accompagnati da un FIR (formulario identificazione rifiuto) e
da un documento di trasporto.
I pacchi venivano controllati da un classificatore che verificava la conformità dello
scarico a quanto risultante dai documenti ed, in caso di sospetto che nel pacco vi fossero
materiali non conformi a quanto riportato dai FIR, il pacco veniva aperto. Nell’eventualità di
rinvenimento di materiali difformi dal FIR (perché caratterizzati da diverso codice CER) si procedeva ad
applicare il c.d “calo commerciale”, una sorta di “limatura” della percentuale dei cali con
decurtazione dell’ordine anche della metà o 2/3 rispetto a quanto stimato dai classificatori,
“apponendo a matita un peso più favorevole al produttore dei rifiuti”.
Quando i controllori accertavano le suddette difformità, facevano delle fotografie che
conservavano nei p.c. della società.
Il calo commerciale veniva appuntato sul documento di trasporto mentre il FIR
rimaneva uguale.
In sostanza, quindi, l’accusa si è basata su un controllo incrociato di dati acquisendo,
per ogni caso in cui era stato applicato il c.d. “calo commerciale”, il FIR corrispondente.
La prassi di fotografare si applicava per quei carichi effettivamente “anomali”, vale a
dire, quando non si era in presenza dell’usuale decurtazione di peso dovuta alla fisiologica
presenza di materiali non ferrosi nel pacco esaminato, ma di una decurtazione superiore a
quella usuale nella pratica commerciale dovuta alla presenza di rifiuti diversi da quelli
dichiarati e anche la visione di foto e DVD ha permesso agli inquirenti di verificare la
presenza, nei pacchi, di rifiuti in plastica, cartone, pneumatici e materiale ferroso smaltato
come di elettrodomestici.

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Montechiaro

All’esito di detta ricostruzione di ordine generale il giudice conclude con il rilievo che
«non vi è motivo per ritenere che la Rotamfer non abbia effettuato controlli in modo accurato».
Si tratta, però, di argomento non del tutto logico perché gli stessi responsabili della
Rotamfer non sono risultati immuni da censure tanto è vero che – lo ricordano gli stessi ricorrenti e,
un’associazione criminosa, ampia e complessa, di traffico e smaltimento illecito di rifiuti.
In ogni caso, non risultano logiche e complete neppure le ulteriori considerazioni che il
giudicante svolge nell’analizzare la posizione dei singoli ricorrenti.
Si tratta, in primo luogo, di disamina molto sommaria e generica che sopraggiunge
all’affermazione secondo cui «appare sostanzialmente inutile ripercorrere uno per uno i singoli
fatti contestati ai singoli imputati», e ciò, in quanto secondo il giudicante, gli elementi di prova
sono rinvenibili documentalmente nelle singole schede personali e divisi per ciascun fatto.
Il punto è, però, che, in difetto di maggiori specificazioni, risulta non manifestamente
infondata la doglianza di tutti gli odierni ricorrenti circa la sicura riferibilità dei pacchi di rifiuti
alla loro ditta. Visto che i controlli e le foto – come accertato — avvenivano in un momento
successivo alla consegna e che la mancata annotazione del “calo” non risultava sulla copia del
FIR restituita all’autista sicché, già quest’ultimo, non era più in grado di sapere di eventuali
irregolarità riscontrate sul pacco da lui consegnato.
Ciò è tanto vero che lo stesso giudice ricorda che l’imputato La Penna ha dichiarato che
le modalità di controllo erano tali (per giunta in un movimento di oltre 50 autotreni giornalieri che scaricava
presso la Rotamfer) da impedire di avere certezza che il carico contestato fosse proprio quello
della sua ditta.
Orbene, a tale argomento difensivo, il giudice replica, per un verso, dando atto che,
effettivamente, da nessuna foto si può evincere che, al momento in cui esse venivano scattate,
i camion fossero presenti e, per altro verso, obiettando che, tuttavia, «non vi è ragione alcuna
per ritenere che i pacchi che si accertavano contenere rifiuti non conformi potessero essere
attribuiti a ditte diverse da quelle che li avevano realmente conferiti».
Nuovamente, quindi, la decisione viene assunta sulla base di una mera presunzione
che, come tale, non resiste sul piano logico visto che la convinzione del Tribunale è rafforzata
da un’ulteriore “atto di fede” rappresentato dall’affermazione che il fatto che fossero numerosi i
camion che scaricavano rifiuti ogni giorno presso l’impianto della Rotamfer «non impediva di
certo ai controllori di attribuire esattamente ciascun pacco scaricato alla ditta che lo aveva
conferito».
Altro motivo di convincimento della responsabilità – indifferenziata – degli odierni
imputati andrebbe ravvisato nel fatto (riferito dallo stesso imputato La Penna) che, all’atto della
consegna dei pacchi di autovetture, non era mai successo che venisse effettuata una
contestazione immediata da parte della Rotamfer. L’asserzione, tuttavia si pone in
contraddizione logica con la circostanza – riferita dal La Penna e riportata dallo stesso giudicante (f. 2) che i controlli – come detto — erano effettuati successivamente e che una eventuale
contestazione, da parte della Rotamfer, non veniva rivolta all’autista trasportatore dei pacchi
bensì alla ditta intermediaria la Euro Mandataria S.r.l.. Ciò significa, perciò, che l’assenza di
contestazioni non è – in sé – argomento decisivo della bontà dell’operato da parte dei
controllori della Rotamfer né implicita conferma di una acquiescenza da parte degli odierni
imputati.
Il tutto appare, altresì, difficilmente conciliabile sul piano logico anche con l’ulteriore
affermazione (alquanto contorta perché avviene nuovamente attraverso una doppia negazione) secondo cui
«la mancata annotazione del “calo” sulla quarta copia del FIR (quella in possesso dell’autista)
non dimostra in modo certo che i controlli di Rotamfer non avvenissero nell’immediatezza
dello scarico del rifiuto presso lo stabilimento». Si tratta, in pratica, di affermazione che è
espressa in termini non del tutto certi e, quindi, sostanzialmente, si risolve in una presunzione
al pari di quella precedente per la quale «non vi è motivo per ritenere che la Rotamfer non
abbia effettuato controlli in modo accurato».
Peraltro, tale ultima supposizione (perché tale è) risulta difficilmente conciliabile con la
considerazione obiettiva che, proprio grazie al “calo” applicato a seguito dell’operato dei propri
controllori, la Rotamfer poteva lucrare un considerevole risparmio sì che, forse, sarebbe stato
opportuno, da parte del giudicante, illustrare maggiormente tale aspetto al fine di eliminare il

4

comunque, consta anche a questo Collegio che, nella stessa udienza odierna ha trattato, in altro procedimento,
analoga questione per altri imputati nella medesima posizione dei presenti — essi sono stati inquisiti per

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione
Così deciso il 21 maggio 2013

Il C. js iere-stensore

dubbio che i controllori della Rotamfer operassero in modo tendenzialmente più favorevole alla
propria società (visto che la Rotamfer non pagava ciò che “a suo avviso”non rientrava tra i rifiuti giusti).
Le considerazioni che precedono non vanno disgiunte dal rilievo che, a ben vedere, la
motivazione impugnata non si sofferma adeguatamente nella disamina delle singole posizioni
processuali e che, addirittura, l’imputato Montechiaro non viene mai menzionato mentre,
dell’imputato Moscato, si cita il nome solo a proposito degli episodi già prescritti che lo
riguardano. Quanto, infine agli imputati La Penna e Scarponi, si dice solo che, dalle foto, si
vede chiaramente la presenza di materiali diversi (legno, pneumatici fuori uso ecc.) dando, però per
scontato che le foto riguardino proprio i pacchi delle loro ditte quando – come visto in precedenza la cosa avrebbe meritato una prova più chiara.
Dal momento che solo in ciò si risolve la sentenza impugnata, discenderebbe inevitabile
la necessità di una rivisitazione e quindi, di un annullamento con rinvio della decisione
impugnata che, però, è precluso dalla constatazione che medio tempore, il 19.8.12 il reato
ascritto agli imputati si è estinto per prescrizione. Considerato che, per la non manifesta
infondatezza dei presenti ricorsi, il rapporto di impugnazione risulta validamente instaurato
(5.U. 22.3.05, Bracale, Rv. 231164), è possibile rilevare e dichiarare in questa sede tale causa di non
punibilità.

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