Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43936 del 08/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 43936 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AGOSTINO CARMINE N. IL 02/02/1968
avverso l’ordinanza n. 6951/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
01/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
pn
.4ett/sentite le conclusioni del PG Dott. EA,

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Data Udienza: 08/04/2013

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N.44581/12-RUOLO N. 47 C.C.P. (2150)

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza dell’i ottobre 2012, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza
di riesame proposta, ex art. 309 cod. proc. pen., da D’AGOSTINO Carmine
avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Nola in data 2 agosto 2012, di
applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere,
siccome gravemente indiziato dei delitti di illecita detenzione e di ricettazione di

2.11 Tribunale ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei
confronti dell’indagato per entrambi i reati ascritti, desunti dall’esito di una
perquisizione effettuata dalla p.g. presso la sua abitazione, ubicata in Pomigliano
d’Arco; nella camera da letto fra le doghe ed il materasso del letto matrimoniale
era stata rinvenuta una pistola marca Bruni modello New Police, 8 mm, a salve,
priva di matricola, palesemente alterata ed idonea a sparare proiettili, con
caricatore inserito contenente 6 proiettili calibro 6,35 mm; era stata effettuata
una perizia sull’arma sottoposta a sequestro, dalla quale era emerso che si
trattava di pistola a salve trasformata in arma comune da sparo pienamente
efficiente.

3.11 Tribunale ha poi ritenuto la sussistenza di gravi esigenze cautelari nei
confronti dell’indagato ai sensi dell’art. 274 lettera c) cod. proc. pen., avendo
ritenuto sussistente il pericolo attuale e concreto che il D’AGOSTINO, qualora
rimesso in libertà, avrebbe potuto reiterare condotte criminose della stessa
specie, sia in relazione alla gravità dei fatti ascrittigli, sia in relazione alla sua
personalità, desumibile dai suoi numerosi e gravi precedenti penali.

4.Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli D’AGOSTINO
Carmine propone ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha
dedotto:
I)-motivazione contraddittoria ed illogica circa la sussistenza di un grave quadro
indiziario a suo carico, in quanto il rinvenimento dell’arma fra il materasso e le
doghe del letto non poteva costituire da solo indizio certo della riconducibilità
dell’arma ad esso ricorrente, atteso che la stanza poteva essere normalmente
frequentata non solo da lui e da sua moglie, ma anche dagli altri membri del
nucleo familiare, vivendo presso la sua abitazione, oltre a sua moglie, anche altri
tre figli;
1

un’arma comune da sparo clandestina.

II)-insussistenza a suo carico di un grave quadro indiziario, in quanto la
consulenza tecnica di parte aveva sollevato notevoli dubbi circa la possibilità che
l’arma rinvenuta potesse effettivamente funzionare, trattandosi di pistola
giocattolo costruita con una lega non ferrosa, tale da non poter sopportare le
sollecitazioni meccaniche connesse allo sparo di un proiettile; non era pertanto
certo che si fosse trattato di arma funzionale, non avendo il perito nominato dal
P.M. provveduto a deflagrare con essa un solo colpo;
III)-insussistenza di validi indizi di colpevolezza circa il contestato delitto di

armi clandestine solo le armi e le canne non catalogate e quelle sprovviste della
sigla, del marchio idoneo ad identificarle, del numero di matricola, ovvero del
contrassegno impresso dal banco nazionale di prova; ora il recente d.lgs. n. 204
del 2010 aveva introdotto la categoria degli “strumenti riproducenti armi”, in cui
erano confluite le armi giocattolo che imitavano le armi vere; e per esse non era
previsto l’obbligo di alcun segno distintivo, ovvero di apposizione di un numero di
matricola, ovvero del marchio del banco nazionale di prova; pertanto l’avere esso
ricorrente alterato la meccanica della pistola configurava l’illecito di cui all’art. 3
della legge n. 110 del 1975, si che nessuna ipotesi di ricettazione poteva essere
configurata a suo carico, non sussistendo la consapevolezza della provenienza
delittuosa della cosa acquisita, ricevuta od occultata, avendo provveduto egli
stesso a modificare la pistola giocattolo, dopo averla legittimamente acquistata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da D’AGOSTINO Carmine è nel complesso infondato.

2.Sono in particolare infondati i primi due motivi di ricorso, da trattare
congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, con i quali il ricorrente
lamenta l’insussistenza di validi indizi di colpevolezza a suo carico in ordine ai
reati ascrittigli.

ricettazione in quanto, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 110 del 1973, erano

3.Va innanzitutto osservato che, in ordine all’applicazione dell’art. 273 cod. proc.
pen., per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a
carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o
soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, pur non
essendo di per sé idonei a provare oltre ogni dubbio la responsabilità
dell’indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, tuttavia
consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo
delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel
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g

frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente
consolidato; tra le tante: Cass., Sez. VI, 06/07/2004, n.35671).

4.Tanto premesso, si rileva che il provvedimento impugnato, con motivazione
incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della
non contraddizione, ha indicato i validi elementi di colpevolezza ravvisati a carico
del ricorrente e consistiti:
-negli esiti di una perquisizione effettuata dalla p.g. presso la sua abitazione,

doghe ed il materasso del letto matrimoniale era stata rinvenuta una pistola
marca Bruni modello New Police, 8 mm, a salve, priva di matricola, palesemente
alterata ed idonea a sparare proiettili, con caricatore inserito contenente 6
proiettili calibro 6,35 mm;
-negli esiti di una perizia dispsta del P.M. sull’arma sottoposta a sequestro, dalla
quale era emerso che si trattava di pistola a salve trasformata in arma comune
da sparo e pienamente in grado di sparare.

5.Plurimi e convergenti sono pertanto gli indizi di colpevolezza rinvenuti dal
Tribunale a carico del ricorrente, tali da giustificare, nella presente fase cautelare
sommaria, la misura cautelare inframuraria adottata nei suoi confronti.

6.11 ricorrente ha contestato l’ordinanza impugnata con argomentazioni del tutto
generiche, proponendo spiegazioni alternative degli indizi anzidetti; e va rilevato
al riguardo che, nella presente sede di legittimità non è dato riesaminare nel
merito gli indizi posti a carico del ricorrente dai giudici di merito, onde accertare
se gli stessi siano o meno validi in sé e preferibili rispetto ad altri, pure
utilizzabili ed idonei a fornire una diversa ricostruzione dei fatti.
Occorre al contrario accertare se gli indizi fatti propri dal Tribunale del riesame
siano sorretti da una motivazione accettabile sul piano della completezza, della
logica e della non contraddizione (cfr. Cass. 4^ 3.5.07 n.22500, rv. 237012;
Cass. 6^ 15.11.05 n. 20474, rv. 225245); e, sotto tale aspetto, va ritenuto che
gli indizi ravvisati dal Tribunale del riesame di Napoli per confermare
l’ordinanza cautelare impugnata sono adeguati e rispondenti ai criteri di cui
all’art. 192 secondo comma c.p.p.
Non appare in particolare condivisibile, siccome attinente al merito e del tutto
generico, l’avere il ricorrente rilevato che la pistola avrebbe potuto essere stata
collocata in quel luogo da altri componenti della sua famiglia.

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ubicata in Pomigliano d’Arco, nel corso della quale, nella camera da letto fra le

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332

28 OTT. 2013
E’ altresì generica ed attinente al merito la doglianza relativa all’effettiva
funzionalità dell’arma sottoposta a sequestro, a fronte degli esiti della perizia
disposta dal P.M.

7.E’ poi infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta
l’insussistenza a suo carico di validi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di
ricettazione dell’arma in sequestro, trattandosi di arma appartenente al novero
degli strumenti riproducenti armi, nel quale il recente d.lgs. n. 204 del 2010

Si osserva invero che l’arma in questione non appare, nell’ambito di una
valutazione sommaria propria della presente fase cautelare, come arma
giocattolo che imitava un’arma vera, essendosi al contrario trattato di un oggetto
profondamente alterato, si da fargli perdere interamente i connotati precedenti,
fino a poterlo qualificare come arma comune da sparo clandestina; e non risulta
che il ricorrente abbia sostenuto di essere stato lui di persona ad effettuare le
modificazioni apportate all’arma in sequestro.

8.11 ricorso proposta da D’AGOSTINO Carmine va pertanto respinto, con sua
condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

9.Si provveda all’adempimento di cui all’art. 94 comma 1 ter delle disposizioni di
attuazione c.p.p.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att.
c.p.p.
Così deciso 1’8 aprile 2013.

aveva fatto confluire le armi giocattolo che imitavano le armi vere.

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