Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43936 del 07/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 43936 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI GENOVA
nei confronti di:
CAVICCHIA ROBERTO N. IL 25/05/1956
avverso l’ordinanza n. 266/2015 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
12/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI
AGOSTINACCHIO;
ltfé/sentite le conclusioni del PG Dott. r\251N \` -b (Un t

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Data Udienza: 07/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Genova, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, con
ordinanza del 16.06.2015 confermava – rigettando l’appello del P.M. l’ordinanza emessa il 27.05.2015 dal giudice per le indagini preliminari nella
parte in cui dichiarava inammissibile la richiesta cautelare del Pubblico Ministero
in relazione ai reati sub A) e B) (tentata estorsione aggravata e porto illegale in
luogo pubblico di ordigno incendiario), trattandosi di fatti per i quali era

25.01.2011 nel procedimento n.45379/08 R.G. Mod.44, in mancanza di un
formale provvedimento di riapertura delle indagini ex art.414 cod. proc. pen, con
conseguente inutilizzabilità degli atti compiuti dopo il decreto suddetto e
preclusione all’esercizio dell’azione penale per i medesimi reati nonché
all’adozione di misure cautelari.

2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha proposto ricorso
per Cassazione chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Ha lamentato il ricorrente l’errore di diritto a base della dichiarazione
d’inammissibilità non avendo considerato il tribunale per il riesame che il decreto
motivato di riapertura delle indagini è richiesto unicamente qualora si proceda
nei confronti di persone note, già sottoposte ad indagini, e non è previsto invece
nei casi – come quello di specie – di procedimenti riguardanti ignoti, in
conformità con il dato normativo (art.415 cod. proc. pen.) e con la costante
giurisprudenza del giudice di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso del P.M. è infondato.
Il ricorrente lamenta l’applicazione di un principio errato da parte del tribunale
del riesame e chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte in cui
ha ritenuto – conformemente alle conclusioni del Gip – inammissibile la richiesta
di applicazione della misura cautelare nei confronti di Cavicchia Roberto,
trattandosi di fatti per i quali era intervenuto un precedente decreto di
archiviazione, in mancanza di un formale provvedimento di riapertura delle
indagini ex art. 414 cod. proc. pen.
E’ indubbio che il tribunale del riesame non ha fatto corretta applicazione di quei
principi della giurisprudenza di legittimità da esso citati.

2

intervenuto decreto di archiviazione pronunciato dal GIP di Genova in data

Con il provvedimento impugnato si è ritenuto infatti, in ordine all’ammissibilità
della richiesta cautelare del P.M. che, “dopo l’intervento di un provvedimento di
archiviazione, ai sensi dell’art.414 c.p.p. il P.M. non può compiere nuove indagini
sul medesimo fatto, se il giudice non autorizza la loro riapertura e quelle
eventualmente compiute sono inutilizzabili anche ai fini dell’emissione di una
misura cautelare”. A conferma del proprio ragionamento il tribunale ha riportato
precedenti specifici della Suprema Corte (Cass. Sez. 5, n.7480 del 10.12.2001
Rv. 221902; Cass. Sez. 6, n.661 del 14.03.1997 Rv 208122) e ha concluso per
l’inammissibilità della richiesta così come stabilito dal GIP.

processuale operi è necessario che le nuove indagini siano avviate dalla
medesima autorità, nei confronti delle medesime persone e per il medesimo
fatto, riportando un principio consolidato a riguardo.
Nel caso di specie il decreto di archiviazione pronunciato dal GIP del tribunale di
Genova riguardava indagini compiute non già a carico del Cavicchia ma contro
ignoti nel procedimento n. 45379/08 R.G. del Mod. 44 (notizie di reato contro
ignoti) .
In tale ipotesi le sezioni unite della Suprema Corte (in conformità peraltro con la
dominante giurisprudenza dell’epoca: v. sez. 1″, 20 aprile 2004, dep. 25 maggio
2004, n. 23975, Molinari; sez. 1, 16 giugno 2005, dep. 19 luglio 2005, n. 26793,
Giampà) hanno dato soluzione negativa al quesito relativo all’applicabilità, dopo
il provvedimento di archiviazione delle indagini per essere ignoti gli autori del
reato, della disposizione di cui all’art. 414 c.p.p., che impone un provvedimento
formale di riapertura da parte del giudice:
provvedimento che, invero, in tanto si giustifica in quanto, e solo in quanto, deve
assolvere alla funzione di garanzia di un soggetto già indagato (Cassazione sez.
un. n. 13040 del 28.03.2006 dep. 12/04/2006 Rv. 233198).
2. Vero è tuttavia che il tribunale non si è limitato a dichiarare, sulla base
dell’erronea applicazione di un principio di diritto, l’inammissibilità della richiesta
di applicazione della misura cautelare ma ha comunque esteso al merito la
propria valutazione, evidenziando che nel caso di specie si trattava di reati
(tentativo di estorsione e fabbricazione di un ordigno esplosivo) risalenti nel
tempo (sei anni prima), rispetto ai quali lo stesso indagato aveva
spontaneamente reso confessione, pur in assenza di una preventiva
contestazione; che, pur in presenza di una recrudescenza recente, doveva
apprezzarsi una presa di distanza da condotte illecite per un certo periodo di
tempo, come si evinceva dalle risultanze del certificato penale in atti.

3

La giurisprudenza citata afferma tuttavia chiaramente che, perché la preclusione

La richiesta di misura cautelare è stata pertanto rigettata (e non dichiarata
inammissibile), previo esame della fattispecie sostanziale, sì che l’errore di diritto
denunciato non è stato determinante ai fini del diniego di applicazione della
misura stessa.
I mo

lano altresi

ricoryfkiel PM 512te va anche per tale r

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P.Q.M.

Così deciso in Roma, il giorno 7 ottobre 2015
L’estensore

Il Presidente

rigetta il ricorso del PM.

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