Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43933 del 08/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 43933 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARIANO ANTONIO N. IL 28/06/1951
avverso l’ordinanza n. 667/2012 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
14/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
4ette/sentite le conclusioni del PG Dott. E “IA
C–E- H A kJ E c lk_
,t,
,

Udit i difensorvvt
e- -E-TkAtt 6-0(A)■ fA,u,
012„

M A t- 60 r-(ir–è

9–

-LAA–iz. /e

Data Udienza: 08/04/2013

N.44199/12-RUOLO N.42 C.C.P. (2147)

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 14 settembre 2012 il Tribunale di Salerno, adito ai sensi
dell’art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta da
MARIANO Antonio avverso l’ordinanza del 31 agosto 2012, con la quale il
Tribunale di Sala Consilina gli aveva applicato la misura cautelare della custodia
in carcere, siccome gravemente indiziato del delitto di omicidio volontario di

con una pietra ed un bastone, fino a cagionarne la morte; la misura cautelare
anzidetta non era stata peraltro chiesta per il concorrente delitto di occultamento
del cadavere della persona uccisa, dal MARIANO sotterrata in località “Galleri” di
Vibonati (SA).

2.L’omicidio è avvenuto nella mattinata del 27 agosto 2012 in Comune di
Vibonati (SA), località Galleri; la vittima NOVELLINO Giuseppe, che viveva a
Torino ed era a Vibonati per gestire alcune sue proprietà, incontrato casualmente
l’indagato MARIANO Antonio, aveva iniziato a litigare con quest’ultimo, che gli
aveva rinfacciato di avere presentato un esposto al Comune di Vibonati per un
capannone abusivo da lui costruito; il litigio era poi degenerato, avendo
l’indagato colpito più volte la vittima con una pietra al cranio e poi più volte alla
testa col bastone, di cui la vittima era fornita e che aveva abbandonato, una
volta caduto a terra; il corpo della vittima, abbandonato in una scarpata, era
stato recuperato dall’indagato il giorno dopo e seppellito nei pressi con l’aiuto del
suo trattore cingolato.

3.Nessun dubbio sussisteva in ordine alla ricostruzione dei fatti, avendo il
MARIANO reso completa confessione nella tarda serata del 28 agosto 2012 ai
carabinieri di Vibonati.
I difensori dell’indagato hanno solo contestato la sussistenza della sua volontà di
uccidere, chiedendo di derubricare il delitto contestatogli da omicidio volontario
ad omicidio preterintenzionale, nonché contestando la sussistenza di valide
esigenze cautelari tali da giustificarne la misura custodiale in carcere.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto che, per la reiterazione dei colpi inferti alla
vittima prima con una pietra e poi con un bastone, poteva ritenersi sussistere
l’animus necandi e che, inoltre, sussistesse il concreto pericolo di reiterazione di
reati della stessa specie, tenuto conto della sua condotta complessiva e della sua
personalità, atteso che, seppur poteva escludersi l’aggravante della crudeltà,
rimaneva pur sempre quella dei futili motivi; inoltre l’indagato solo in un secondo
i

NOVELLINO Giuseppe (art. 575 cod. pen.), da lui colpito con violenza alla testa

momento e cioè nel corso dell’udienza camerale aveva prospettato che la vittima
avesse arrecato offese a lui ed alla sua famiglia, chiedendo il riconoscimento
dell’attenuante della provocazione.
E’ stata acquisita certificazione medica attestante che l’indagato MARIANO
Antonio era capace intendere e volere all’epoca dei fatti e che fosse in grado di
partecipare coscientemente al processo.
4.Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Salerno propone

5.L’avv. Franco MALDONATO ha dedotto:
I)-erronea applicazione di legge, in quanto dalle indagini espletate era emerso
che, sul luogo del delitto, era stata rinvenuta una sola pietra con tracce di
sangue, il che significava che solo la ferita inferta dal ricorrente con detta pietra
era stata letale, si che i numerosi traumi riferibili anche a colpi diversi dal lancio
di tale pietra, non avevano avuto alcuna incidenza nel determinare l’exitus della
vittima; esso ricorrente aveva inferto più ‘colpi col bastone alla vittima, ormai
riverso a terra, per una sorta di automatico meccanismo difensivo, che
connotava il comportamento di soggetti fortemente angosciati e stressati da
fattori interni od esterni; era quindi ravvisabile nella specie l’invocata
preterintenzione;
II)-erronea applicazione di legge avendo il provvedimento impugnato omesso di
considerare, in punto di esigenze cautelari, la personalità del ricorrente, la sua
condotta anteatta ed il movente dell’azione; invero il pericolo di reiterazione del
reato poteva ritenersi sussistere solo se collegato ad elementi sintomatici della
sua pericolosità, mentre invece il provvedimento impugnato aveva tenuto solo
conto delle modalità del fatto reato;
III)-erronea applicazione di legge, per avere l’ordinanza impugnata
erroneamente interpretato la portata della nota sentenza della Corte

ricorso per cassazione MARIANO Antonio per il tramite dei suoi due difensori.

Costituzionale n. 164 del 2011, che aveva dichiarato costituzionalmente
illegittimo l’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., nella parte in cui aveva indicato la
custodia cautelare in carcere come unica misura applicabile in caso di omicidio
volontario; invero, secondo una corretta interpretazione della sentenza
anzidetta, sebbene per il delitto di omicidio volontario sussisteva la presunzione
di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, era pur sempre compito del
giudice e non dell’indagato valutare le circostanze che dovevano ispirare e
sorreggere la scelta della custodia inframuraria, la quale era giustificabile solo
quando tutte le altre opzioni disponibili si fossero rilevate insufficienti; ed esso
ricorrente aveva indicato gli elementi per i quali, nella specie, poteva ritenersi
2

e

più adeguata la misura degli arresti domiciliari, atteso che il fatto era maturato
in una contestualità del tutto particolare, siccome legato ad un capannone,
rivestente, per lui coltivatore diretto, importanza strategica; era del tutto
irripetibile nei confronti di terzi; era connotato da evidente dolo d’impeto;
pertanto la misura degli arresti domiciliari era idonea a prevenire nuove
occasioni di scatti d’ira e consentiva un continuativo e suo stringente controllo.

6.L’avv. Maria CEDRANGOLO ha dedotto da parte sua motivazione carente ed

pen., connesse al pericolo di reiterazione del reato commesso, in quanto il
ricorrente aveva indicato elementi concreti dai quali poter evincere che le
esigenze cautelari avrebbero potuto essere tutelate anche con altre misure meno
afflittive, atteso che:
-il delitto era stato commesso in stato d’ira e con dolo d’impeto, a seguito di
esposto ritenuto ingiusto presentato nei suoi confronti dalla vittima;
-occorreva tener conto dell’indole violenta della vittima e della sua propensione
ad intraprendere azioni giudiziarie civili e penali nei confronti di terzi del tutto
infondate; invero il Tribunale di Sala Consilina aveva rigettato un ricorso
possessorio presentato dalla vittima nei suoi confronti;
-aveva egli reso piena confessione subito dopo il fatto;
-era sostanzialmente persona incensurata, avendo un solo lontano precedente
per ingiuria.
Pertanto le esigenze cautelari avrebbero potuto essere salvaguardate con altre
misure diverse da quella inframuraria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso proposto da MARIANO Antonio è nel complesso infondato.

2.Va preliminarmente osservato che, in ordine all’applicazione dell’art. 273 cod.
proc. pen., per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi
a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o
soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono
di per sé a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato, si da
consentire la pronuncia di una sentenza di condanna, pur essendo di tale
consistenza da lasciar prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini,
potranno essere idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo
una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato; tra
le tante: Cass., Sez. VI, 06/07/2004, n.35671).
3

illogica circa la sussistenza di esigenze cautelari ex art. 274 lettera c) cod. proc.

3.Fatta tale premessa, si osserva che è infondato il primo motivo di ricorso
proposto dall’avv. MALDONATO, con il quale è stato chiesto di derubricare il
delitto ascritto al ricorrente come omicidio preterintenzionale,di cui all’art. 584
cod. pen., in quanto dalla dinamica dei fatti era emerso che il colpo fatale era
consistito solo in quello inferto con la pietra e non quelli inferti col bastone alla
vittima quando era riversa a terra.

4.E’ noto che il criterio distintivo fra l’omicidio volontario e l’omicidio

preterintenzione, la volontà dell’agente dev’essere diretta a percuotere od a
ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell’evento morte;
nell’omicidio volontario la volontà dell’agente deve consistere nell’intenzione di
arrecare la morte, intesa quale dolo intenzionale, nelle sue note graduazione di
dolo diretto e di dolo eventuale.
L’accertamento dell’uno o dell’altro elemento psicologico

è rimesso alla

valutazione rigorosa degli elementi oggettivi desumibili dalle concrete modalità
della condotta; e, nella specie, i giudici di merito, con motivazione pienamente
condivisibile, hanno rilevato come la volontà del MARIANO sia stata proprio
diretta a cagionare la morte della vittima NOVELLINO Giuseppe (cfr. Cass. 1^
20.5.01 n. 25239; Cass. 1^ 4.7.07 n. 35369).
Tanto è stato desunto dalle modalità con le quali il ricorrente ha causato la morte
del NOVELLINO, essendo emerso che quest’ultimo è stato colpito dal ricorrente
con più colpi riferibili non solo ad una pietra ma anche ad altri oggetti,
presumibilmente il bastone della vittima; e detta reiterazione di colpi induceva a
ritenere, almeno nella presente sommaria fase cautelare, che la volontà del
ricorrente fosse appunto rivolta a cagionare la morte della vittima, non avendo il
ricorrente desistito da tale suo comportamento violento neppure dopo che la
vittima era crollata al suolo.

5.Sono altresì infondati i restanti due motivi di ricorso proposti dall’avv.
MALDONATO, nonché l’unico motivo di ricorso proposto dall’avv. CEDRANGOLO,
da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro.

6.Con essi il ricorrente lamenta l’insussistenza di esigenze cautelari così gravi da
consentire il mantenimento della misura custodiale inframuraria adottata nei suoi
confronti.
7.Va invero rilevato che il provvedimento impugnato non ha fatto riferimento alla
presunzione di cui all’art. 275 terzo comma c.p.p., in relazione al tipo di reato
4

preterintenzionale risiede nell’elemento psicologico, atteso che, nell’ipotesi della

ascrittogli (omicidio volontario), avendo esattamente rilevato come detta
presunzione fosse venuta meno, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 164 del 2011, la quale ha ritenuto costituzionalmente
illegittima la norma anzidetta, nella parte in cui non fa salva altresì l’ipotesi di
acquisizione di elementi specifici, relativi al caso concreto, dai quali risulti che le
esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre meno afflittive misure.
Il provvedimento impugnato invero ha offerto una motivazione completa ed
articolata, incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome conforme ai

cautelari idonee a giustificare, ai sensi dell’art. 274 lettera c) cod. proc. pen., la
misura cautelare adottata, avendo fatto riferimento al concreto pericolo che il
ricorrente potesse reiterare la condotta criminosa, ciò avendo desunto da
elementi specifici, inerenti al fatto commesso, al comportamento da lui tenuto
dopo la commissione del delitto ed alla sua personalità, avendo ritenuto che si
trattasse di soggetto non in grado di esercitare un adeguato autocontrollo, si da
non essere ritenuto in grado di prestare osservanza agli stringenti obblighi ai
quali sarebbe stato sottoposto, in caso di applicazione di meno afflittiva misura
cautelare (cfr. Cass. Sez. 1 n. 30561 del 15/07/2010 dep. il 30/07/2010, imp.
Micelli, Rv. 248322).

8.Esaustiva ed adeguata è pertanto la motivazione addotta dal Tribunale del
riesame per ritenere la sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare la
misura cautelare inframuraria applicata al ricorrente, avendo esso fatto ampio
riferimento:
-alle gravissime modalità con cui l’omicidio era avvenuto, caratterizzato dall’uso
di una pietra, con cui la vittima era stata più volta colpita con veemenza al
cranio;
-all’inesistenza di validi motivi, idonei a giustificare un così feroce
comportamento;
-al comportamento tenuto dopo l’omicidio commesso, essendo egli tornato sulla
scena del delitto per procedere all’occultamento del cadavere della vittima;
-alla circostanza che l’omicidio, per le sue concrete modalità di attuazione, fosse
rappresentativo di una personalità incline alla violenza ed incapace di contenersi,
con pressante e concreto pericolo che il ricorrente potesse ripetere simili
comportamenti delittuosi.

9.11 ricorso proposta da MARIANO Antonio va pertanto respinto, con sua
condanna, ex art. 616 cod proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
5

canoni della logica e della non contraddizione, circa la sussistenza di esigenze

Trasmessa copia ex art. 225
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
4oma, n

10.Si provveda all’adempimento di cui all’art. 94 comma 1 ter delle disposizioni
di attuazione cod. proc. pen.

P.O.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att.
cod. proc. pen.

Così deciso 1’8 aprile 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA