Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43929 del 14/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 43929 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAJUWA VITO N. IL 12/05/1980
avverso la sentenza n. 2672/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
20/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 14/03/2014

– che la Corte di appello di Venezia con sentenza del 20.05.2013 ha confermato la sentenza
emessa in data 27.04.2012 dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Vicenza con la
quale SAJUWA Vito, imputato del reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 (illecita detenzione a
fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina – reato commesso in Vicenza il 6
dicembre 2011) era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed C 14.000,00 di multa, con
contestuale confisca e distruzione dello stupefacente e di quant’altro in sequestro;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del
proprio difensore, eccependo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in
punto di mancata concessione della circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità;
– – che, indipendentemente dalla intervenuta modifica normativa conseguente alla L.79/14 che
ha trasformato l’originaria circostanza attenuante speciale prevista dal comma 5 0 dell’art. 73
D.P.R. 309/90 in ipotesi autonoma di reato, essa può essere riconosciuta solo in quei casi di
minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo della
sostanza stupefacente sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione normativa (mezzi,
modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno
soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri
(Cass., Sez. Unite, 21.9.2000, n. 17, Primavera);
– – che, nella fattispecie in esame, l’ipotesi in parola è stata legittimamente esclusa, con
motivazione razionale e coerente, non soltanto con riferimento alla qualità e quantità della
droga, ma altresì in relazione alle modalità e circostanze dell’azione delittuosa desunte da
quanto riferito dallo stesso imputato relativamente alla destinazione a terzi della sostanza
detenuta, nonchè dalle particolari modalità di detenzione della droga nascosta in appositi ovuli
all’interno degli intestini da cui poi erano stati espulsi come constatato dalla P.G. al momento
della perquisizione domiciliare e dal conseguente ritenuto collegamento dell’imputato con
gruppi criminali dediti alla fornitura di rilevanti quantitativi di droga sul mercato nazionale da
destinare allo spaccio;
– – che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di C 1.000,00;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Ritenuto:

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA