Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43929 del 11/10/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43929 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Imperia nei
confronti di
Felix Dos Santos Rita da Cassia, nata in Brasile il 25/10/1964 avverso
l’ordinanza 15/4/2013 del Tribunale per il riesame di Imperia;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Sante Spinaci, che ha concluso per l’ annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15/4/2013, Il Tribunale di Imperia, accogliendo
l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di Felix Dos Santos Rita da
Cassia, indagata per il reato di riciclaggio, annullava i provvedimenti di
sequestro probatorio disposti dal RM. presso la Procura d’Imperia in data
9/4/2013 ed eseguiti il 24/4/2013, aventi ad oggetto tutti gli oggetti preziosi
rinvenuti nell’esercizio commerciale, nonché i registri di carico e scarico della
merce, i computer, i telefoni cellulari ed ogni tipo dì supporto informatico.
1.
Il Tribunale, preso atto che la prevenuta risultava indagata per due
1
Data Udienza: 11/10/2013
monili di provenienza furtiva rinvenuti nel suo esercizio commerciale,
reputava che il sequestro dei numerosissimi preziosi enumerati nei verbali in
atti non appariva sorretto da alcuna esigenza probatoria. Per questo osservava il Tribunale – il sequestro aveva travalicato i limiti della propria
funzione di mezzo di ricerca della prova per assumere il carattere di
strumento di natura “esplorativa”, ossia volto a ricercare ulteriori notizie di
reato. Con osservazioni simili il Tribunale riteneva ingiustificato anche il
2.
Avverso tale ordinanza insorge il Pubblico Ministero deducendo
violazione di legge in relazione all’art. 253 cod. proc. pen., norma che al
primo comma espressamente prevede il sequestro del corpo di reato e delle
cose ad esso pertinenti necessarie per l’accertamento dei fatti, con ciò
presupponendo l’esistenza di una specifica finalità d’indagine. Contesta
inoltre che nel caso di specie possa trovare applicazione il principio di diritto,
espresso da Cass. Sentenza n. 19618/2012, richiamato dal Tribunale con
riferimento al materiale informatico.
3.
Il difensore dell’indagata ha depositato memoria resistendo al ricorso
di cui chiede il rigetto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è infondato
2.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, è illegittima
l’adozione della misura cautelare reale a fini meramente esplorativi onde
acquisire la “notitia criminis” in ordine ad un eventuale illecito non ancora
individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale
(Sez. 1, n. 29933 del 11/03/2004, De Marzo, Rv. 229250). Tale indirizzo è
stato ribadito da un successivo arresto (Sez. 3, Sentenza n. 24561 del
17/05/2012 Cc. (dep. 20/06/2012 ) Rv. 252767) che ha precisato che per
<< qualificare come "esplorativo" il mezzo, è necessario che lo "scandaglio"
probatorio insito nel mezzo stesso abbia a riguardare "fondali fattuali" non
emersi in precedenza». 2 sequestro dei documenti e degli strumenti informatici. 3. Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha specificamente motivato sulla natura "esplorativa" rilevando che, fermo restando il fumus
commissi delicti, l'indagata può essere chiamata a rispondere di un unico
episodio di ricettazione (rectius riciclaggio) con riferimento ai due monili di
origine furtiva rinvenuti nel suo esercizio commerciale, non essendo emerso
alcun elemento da cui possa desumersi che Felix Dos Santos sia persona riesame è coerente con l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato e,
pertanto, sfugge ad ogni censura in punto di violazione di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso.
Così deciso, l' 11 ottobre 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente dedita alla ricettazione di merce rubata. La pronuncia del Tribunale per il