Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43927 del 11/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 43927 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Gallo Salvatore, nato a Taurianova il 21/10/1964
avverso l’ordinanza 20/12/2012 della Corte d’appello di Reggio Calabria,
1^ sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale, Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza 20/12/2012 la Corte di appello di Roma, respingeva

l’istanza di restituzione del termine presentata nell’interesse di Gallo
Salvatore, per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dal Gup
presso Tribunale di Palmi in data 6/4/2011, irrevocabile il 15 giugno 2012,
con la quale era stata inflitta al Gallo la pena di anni 3 e mesi sei di
reclusione.

1

Data Udienza: 11/10/2013

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso l’interessato per mezzo del
suo difensore di fiducia deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione agli artt. 162 e 175 cod. proc. pen.
Al riguardo rappresenta che, a causa del decesso del difensore avv. Giulia
Cimato, la notifica del verbale e dell’avviso di fissazione dell’udienza
preliminare non venne effettuata presso il domicilio eletto (studio dell’avv.
Francesco Leva), bensì presso la residenza dell’imputato che, proprio a
seguito di tale notifica, nominò come proprio difensore di fiducia l’avv.

ignorando che la notifica dell’estratto contumaciale era stata effettuata
presso lo studio dell’avv. Lena, non essendo stata formalmente revocata
l’elezione di domicilio. Eccepisce, pertanto, di aver diritto alla restituzione nel
termine per mancata conoscenza effettiva dei provvedimento e per essere
stato indotto in errore l’avv. Contestabile dalle determinazioni del Gup in
ordine alle notifiche al contumace.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Nel caso di specie l’imputato era a conoscenza del procedimento a

suo carico poiché aveva regolarmente ricevuto la notifica del verbale e
dell’avviso dell’udienza preliminare, ed aveva nominato un nuovo difensore
di fiducia, procedendo alla revoca del primo presso il quale aveva eletto
domicilio.
Va ribadito che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza
contumaciale, è necessario che sussistano simultaneamente le condizioni
della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata
volontaria rinunzia a comparire, e della mancata conoscenza del
provvedimento, accompagnata dalla mancanza di volontaria rinuncia ad
impugnare. Ne consegue che ad impedire l’attivazione del rimedio è
sufficiente il difetto di una soltanto di tali condizioni. (Cass. Sez. 1, 15.6.2010
n. 32984).

3.

Nel caso di specie, come emerge dagli atti, l’imputato ebbe a

nominare un difensore di fiducia (l’avv. Francesco Leva), eleggendo domicilio

2

Contestabile. Il nuovo difensore non propose tempestivamente appello,

presso di lui, dimostrando, pertanto, di essere perfettamente a conoscenza
del procedimento penale a suo carico.Di conseguenza, a norma del 2°
comma dell’art. 175 cod. proc. pen. non sussistono le condizioni di legge per
la rimessione nel termine.

5.

Resta da esaminare se la restituzione del termine possa essere

concessa a norma del 1° comma dell’art. 175, che accorda la restituzione del

o per forza maggiore. Orbene, secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale di questa Corte, il mancato o inesatto adempimento da
parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a
qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso
fortuito e di forza maggiore – che si concretano in forze impeditive non
altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini – poiché
consiste in una falsa rappresentazione della realtà, vincibile mediante la
normale diligenza ed attenzione. Nè può essere escluso, in via presuntiva, la
sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza
dell’incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull’adempimento
defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro
normativo. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43277 del 06/07/2011 Cc. (dep.
22/11/2011 ) Rv. 251695; Sez. 4, Sentenza n. 20655 del 14/03/2012 Cc.
(dep. 28/05/2012). E’ ben vero che tale indirizzo giurisprudenziale è
contrastato da un orientamento minoritario secondo cui è illegittimo il
diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei
motivi di appello ex art. 175 cod. proc. pen., quando l’omesso adempimento
dell’incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non
attivatosi contrariamente alle aspettative dell’imputato, sia stato determinato
da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale,
tale da configurare un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 35149 del 26/06/2009 Ud. (dep. 10/09/2009 ) Rv. 244871),
ma tale orientamento è stato superato dall’evoluzione giurisprudenziale ed il
Collegio condivide il successivo approdo a cui è pervenuta la giurisprudenza
di questa Corte.
Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.

6.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al

3

termine alla parte che prova di non averlo potuto osservare per caso fortuito

pagamento delle spese del procedimento,

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso, l’ 11 ottobre 2013

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