Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43924 del 11/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 43924 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: GALLO DOMENICO

Data Udienza: 11/10/2013

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Brischetto Alessandro, nato a Catania il 18/8/1974

linec Darko, nato in Croazia il 16/1/1965
avverso la sentenza 17/9/2012 della Corte d’appello di Roma, II sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona dei Sostituto Procuratore generale,
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile Roma Capitale, l’avv. Nicola Sabato;
udito per l’imputato Klinec Darko, l’avv. Luciano Bason che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 17/9/2012, la Corte di appello di Roma,

confermava la sentenza del Tribunale di Roma, in data 30/11/2011, che
aveva condannato Brischetto Alessandro e lenec Darko, rispettivamente alla

1

••■-•-•••••••••••• ■

pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed C. 8.000,00

di multa

(Brischetto) ed alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed
C.10.000,00 di multa (Klinec) per i reati di usura, estorsione e tentata
estorsione.

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse da ciascun

imputato con l’atto d’appello e confermava le statuizioni del primo giudice,

loro rispettivamente ascritti, ed equa la pena inflitta

3.

Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati per

mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
4.

Brischetto Alessandro propone due motivi di ricorso con i quali

deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge per
mancata integrazione della fattispecie di cui all’art. 644 cod. pen. Sotto il
primo profilo si duole di omessa motivazione in ordine all’effettiva
partecipazione del prevenuto al reato di usura commesso dal padre. Sotto il
secondo profilo deduce la carenza dell’elemento soggettivo, difettando
nell’imputato la coscienza di contribuire – con la propria – alla condotta del
padre.
5.

‹linec Darko propone due separati ricorsi, l’uno a firma dell’avv.

Giuseppe Madia, l’altro a firma dell’avv. Luciano Bason.
6.

Con il ricorso a firma dell’avv. Madia, la difesa dell’imputato solleva

tre motivi di gravame con i quali deduce:
6.1

Illogicità della motivazione con riferimento al delitto di usura,

dolendosi che la Corte territoriale abbia ingiustificatamente rigettato la
prospettazione difensiva in ordine ai lavori di rifacimento del bagno che il
Migliorati doveva eseguire nell’abitazione dell’imputato e abbia effettuato
una lettura sbagliata del materiale probatorio in atti, ivi comprese le
intercettazioni telefoniche, senza effettuare il doveroso vaglio di credibilità
delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
6.2

Illogicità della motivazione in ordine al reato di estorsione e tentata

estorsione. Al riguardo si duole che la Corte territoriale abbia travisato il
contenuto delle intercettazioni telefoniche attribuendo un significato alle
espressioni pronunciate dal Klinec totalmente diverso da quello che esse
effettivamente avevano.

2

ritenendo accertata la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati

6.3

Con il terzo motivo deduce l’illogicità della motivazione in ordine al

trattamento sanzionatorio, dolendosi della mancata concessione delle
attenuanti generiche e della dosimetria della pena.
7.

Con il ricorso a firma dell’avv. Bason la difesa deduce vizio della

motivazione in relazione al reato di usura contestando la genuinità delle
dichiarazioni del Migliorati e la concludenza probatoria della scrittura
contabile, con firma del prevenuto indicata nella sentenza come prova

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi non

consentiti nel giudizio di legittimità o comunque manifestamente infondati.

2.

Brischetto Alessandro. Le censure sollevate dal ricorrente sono al

limite della genericità. Esse ripropongono gli stessi argomenti di merito già
sollevati con i motivi d’appello, in ordine alla contestata partecipazione
dell’imputato all’azione usuraria attribuita al padre che la Corte territoriale
ha ampiamente confutato, richiamando elementi fattuali, fra i quali la
conversazione n. 4001 del 26/10/2010 nella quale il prevenuto si rivolge al
Migliorati con queste espressioni:«..tu te la devi vedere con me, non con
mio padre, quelli che devi fa’ devi darlo a me, non ti devi preoccupare, non
c’è problema de mio padre». La motivazione della Corte territoriale dà
conto della partecipazione attiva di Brischetto Alessandro all’azione usuraria
e quindi anche della sussistenza dell’elemento soggettivo con motivazione
adeguata e priva di vizi logico giuridici, come tale incensurabile in questa
sede.
3.

Oinec Darko. Per quanto riguarda le censure di pretesi vizi della

motivazione in ordine al reato di usura, sollevate con il primo motivo del
ricorso Madia e con il ricorso Bason, nella sostanza la difesa ha svolto
ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove
fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione
delle prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede. In particolare la
Corte ha fornito una ricostruzione del significato dei fogli rinvenuti
nell’abitazione della parte offesa nei quali compaiono alcune firme apposte

3

dell’avvenuta dazione di interessi usurari.

dall’imputato (che il ricorrente contesta, senza essere in grado di dimostrare
che si sia verificato un travisamento della prova) con una dettagliata e
congrua motivazione (fol. 10) ed ha ricostruito l’azione usuraria sulla base
della convergenza fra le dichiarazioni della persona offesa (ed il di lui
fratello), le annotazioni emergenti dalle risultanze documentali e gli esiti
delle intercettazioni telefoniche. È il caso di aggiungere che la sentenza
impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella

hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella
certezza della responsabilità dell’imputato per il reato contestato

4.

Ugualmente inammissibile è il secondo motivo del ricorso Madia con

il quale il ricorrente si duole che la Corte abbia travisato il significato di
alcune captazioni attribuendo alle espressioni pronunciate dall’imputato un
significato intimidatorio che esse non hanno. E’ principio consolidato che in
materia di intercettazioni telefoniche, l’interpretazione del linguaggio e del
contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla
valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se
motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza
(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11794 del 11/02/2013 Ud. (dep. 12/03/2013 )
Rv. 254439; Sez. 6, Sentenza n. 15396 del 11/12/2007 Ud.

(dep.

11/04/2008 ) Rv. 239636; Sez. 6, Sentenza n. 35680 del 10/06/2005 Cc.
(dep. 04/10/2005 ) Rv. 232576; Sez. 4, Sentenza n. 40172 del 16/06/2004
Ud. (dep. 13/10/2004 ) Rv. 229568). Nel caso di specie il contenuto
minaccioso delle espressioni utilizzate da Klinec è stato esaminato dalla
Corte che ha ritenuto intimidatorie diverse espressioni che ha
specificamente richiamato ed analizzato con motivazione priva di vizi logici.

5.

Infine sono inammissibili anche le censure relative al trattamento

sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La
Corte ha specificamente motivato sul punto, aderendo alle conclusioni del
Gip, ed ha legittimamente rigettato la richiesta <

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