Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43922 del 11/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 43922 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Crea Francesco, nato a San Lorenzo il 1/2/1957
avverso la sentenza 21/5/2012 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione
distaccata di Melito Porto Salvo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 21/5/2012, il Tribunale di Reggio Calabria,

Sezione distaccata di Melito Porto Salvo, confermava la sentenza 20/9/2011
del Giudice di Pace di Melito Porto Salvo che aveva condannato Crea
Francesco alla pena di €. 516,00 di multa per il reato di pascolo abusivo con
danneggiamento.

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

1

Data Udienza: 11/10/2013

difensore di fiducia, deducendo:
a) violazione delle norme che governano la formazione della prova in ordine
alla valutazione del materiale indiziario a carico dell’imputato;
b) la mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione alla denunzia
contro ignoti sporta dall’imputato per furto del gregge,
c) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’elemento

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità.

2.

Le doglianze del ricorrente in ordine alla pretesa violazione delle

regole che governano la formazione della prova sono inammissibili in
quanto riproducono le stesse censure in fatto già sollevate nel giudizio di
merito e confutate nella sentenza impugnata con motivazione adeguata e
priva di vizi logico-giuridici.

3.

Ugualmente inammissibili sono le censure sollevate con il secondo

motivo in punto di mancata assunzione di una prova decisiva in quanto,
come risulta dal testo della sentenza, la denuncia contro ignoti per il furto
del suo gregge, sporta dal Crea è allegata agli atti ed è stata presa in
considerazione dal Tribunale che ha legittimamente effettuato una
valutazione negativa della veridicità di quanto affermato dal denunziante,
osservando anche che costui non si è mai sottoposto ad esame per far
valere la sua versione dei fatti in contraddittorio.

4.

Infine sono manifestamente infondate le censure in ordine

all’assenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico. Dalla ricostruzione
dei fatti come operata dal giudice del merito, emerge che l’invasione degli
ovini nel fondo di proprietà Malaspina avvenne per azione consapevole
dell’imputato, dovendosi, perciò, escludere che difettasse in testa all’agente
il dolo specifico.

5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

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soggettivo per carenza di prova del dolo specifico.

rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento. nonché – ravvisandosi profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a
favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum
della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, l’ 11 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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