Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43921 del 11/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 43921 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Balsamo Emmanuele, nato a Messina il 22/10/1981
avverso la sentenza 12/3/2012 della Corte d’appello di Messina sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 12/3/2012, la Corte di appello di Messina,

confermava la sentenza 18/6/2008 del Tribunale di Messina che aveva
condannato Balsamo Emmanuele alla pena di mesi sette di reclusione per i
reati di danneggiamento di un portone scolastico e tentata violenza privata
ai danni della giovane Tindara D’Angelo.

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello

1

Data Udienza: 11/10/2013

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena
inflitta

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con i quali deduce:
3.1

Violazione di legge in relazione all’art. 635, comma II n. 3 cod. pen.

considerato il fatto che l’istituto scolastico “Modica” è una scuola privata,
dovendosi, pertanto, escludere che si tratti di un edificio destinato ad uso
pubblico. Di conseguenza il reato di danneggiamento doveva essere
dichiarato improcedibile per difetto di querela.
3.2

Vizio della motivazione, dolendosi di una valutazione degli elementi

di prova a carico non conforme ai criteri che governano la formazione della
prova e della regola della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”
(nel motivo sono presenti riferimenti ad altri reati relativi al possesso di
eroina e di una bomba a mano).
3.3

Vizio della motivazione dolendosi del mancato riconoscimento delle

attenuanti generiche e della dosimetria della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, la circostanza che

l’istituto scolastico il cui portone è stato danneggiato sia o meno un ente
privato, non fa venir meno la funzione di edificio destinato all’uso pubblico,
in quanto lo svolgimento di attività scolastica anche da parte di tali istituti
concorre a definire il sistema nazionale di istruzione, a norma dell’arti,
legge 10 marzo 2000 n. 62, che recita: “il sistema nazionale di istruzione,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della
Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private
e degli enti locali”. Pertanto correttamente i giudici del merito hanno
ritenuto integrata la circostanza aggravante di cui all’art. 635, comma
secondo n. 3 cod. pen. che rende procedibile d’ufficio il reato di

e vizio di motivazione. Al riguardo si duole che la Corte d’appello non abbia

danneggiamento.

3.

Il secondo motivo in punto di violazione di legge e vizio della

motivazione nella valutazione delle prove è inammissibile in quanto
aspecifico. Il ricorrente ha sollevato delle doglianze generiche che,
addirittura fanno riferimento ad altro procedimento penale e ad altro reato.
Quindi non vi è alcuna correlazione fra la sentenza impugnata e le censure

passo della motivazione della sentenza impugnata, ma non articola alcun
elemento di fatto o di diritto da cui possa emergere un vizio di illogicità o
una violazione di legge.

4.

Infine è infondato anche il terzo motivo in quanto i giudici hanno

adeguatamente motivato il rifiuto di concedere le generiche, correttamente
richiamando i precedenti penali dell’imputato, né il ricorrente è in grado di
indicare alcun elementio positivo a suo favore non preso in considerazione
dai giudici del merito.

5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, l’ 11 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

sollevate con il ricorso. Soltanto nelle ultime righe il ricorrente richiama un

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