Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4392 del 09/12/2014

Penale Sent. Sez. 2 Num. 4392 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– A.A.
avverso la sentenza, in data 6 febbraio 2013, del Tribunale di Milano, irrevocabile il 18 aprile
2013;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Nello Stabile, che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’avv.to Giovanni Briola di fiducia,del foro di Milano che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso ovvero per la conversione del ricorso proposto ai sensi dell’art. 625 ter cod. proc. pen.
in ricorso ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO
A.A. ricorre avverso la sentenza, in data 6 febbraio 2013, del Tribunale di
Milano, irrevocabile il 18 aprile 2013 con la quale è stato condannato, previa declaratoria della
sua contumacia, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il
reato di cui agli artt. 81 c.p. e 485, 640, 646 c.p., passata in giudicato in data 18 aprile 2013.
A sostegno dell’impugnazione deduce la mancata conoscenza della celebrazione del
processo di primo grado in cui è stato dichiarato contumace, in quanto, nonostante lo stesso al
momento della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod.
proc. pen., in data 22 giugno 2010, avesse nominato come proprio difensore di fiducia l’avv.to
Gianmaria Fusetti del foro di Milano, ed avesse eletto presso il suo studio domicilio per le
future notifiche, il decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 cod. proc. pen. era stato

Data Udienza: 09/12/2014

notificato al nuovo difensore di ufficio designato,avv.to Davide Alvigini del foro di Milano, a
seguito della dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo depositata nelle more presso la
cancelleria del Tribunale di Milano , sez. IV penale, dallo stesso avv.to Fusetti.
Erroneamente secondo il ricorrente è stato ritenuto che l’intervenuta rinuncia al
mandato difensivo dell’avv.to Fusetti pregiudicasse la bontà dell’elezione di domicilio , che, al
contrario, doveva essere rispettata anche per le future notifiche. In base a tale erronea
modalità di notifica il ricorrente aveva effettiva conoscenza del processo celebratosi a suo
carico solo in data 13 giugno 2014, quando è stato consentito l’accesso al fascicolo ai difensori,

avevano contattato i suoi genitori, dai quali era stato informato della vicenda. Dalla data del 13
giugno 2014 doveva dunque ritenersi iniziata la decorrenza del termine di trenta giorni per
chiedere la rescissione del giudicato, ai sensi della I. 28 aprile 2014, n. 67.
Ciò premesso , poiché l’elezione di domicilio presso un difensore conserva la sua
efficacia , se non espressamente revocata, anche in caso di rinuncia del mandato, ha chiesto la
revoca della senteza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per la
rinnovazione del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO

La richiesta è manifestamente infondata.
Rileva la Corte che l’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art. 625-ter cod. proc.
pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma
dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre,
invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla data di
entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel
termine per proporre impugnazione dettata dall’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel
testo previgente. (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014 – dep. 03/09/2014, Burba, Rv. 259992).
Orbene, dallo stesso ricorso, emerge che l’elezione di domicilio controversa è stata effettuata
proprio in occasione dell’avviso di chiusura delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen.; da
tale circostanza si evince che il caso in esame rientra pacificamente tra quelli nei confronti dei
quali deve ritenersi applicabile la disciplina della restituzione nel termine per proporre
impugnazione dettata dall’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente
all’intervenuta modifica legislativa ex lege n. 67/2014.
Ciò premesso osserva la Corte che, come già affermato dalla sentenza delle Sezioni
Unite sopra richiamata, per i procedimenti svoltisi secondo il rito contumaciale prima della
entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, la disciplina della restituzione nel termine di cui
all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. – nel testo previgente -ha efficacia ultrattiva nel senso
che la cessazione di operatività di detta disciplina coincide con l’applicabilità della nuova
normativa sul procedimento in assenza.

nominati a seguito dell’attività dei carabinieri finalizzata all’esecuzione della sentenza e che

La nuova disciplina sul procedimento in assenza, e in particolare il rimedio della rescissione del
giudicato di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen., si rivolge espressamente a regolare gli effetti di
atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che a regolare gli
effetti degli atti processuali precedenti non possono che provvedere le disposizioni vigenti al
momento della loro verificazione.
Alla luce di tali considerazioni, la richiesta avanzata deve ritenersi inammissibile in quanto, pur
avendo una causa petendi – quella della asserita non conoscenza da parte del A.A.
del procedimento penale a suo carico,- comune a quella prevista dall’art. 175 cod. proc. pen.,

conseguente richiesta di revoca della sentenza impugnata e di trasmissione degli atti al giudice
di primo grado. La richiesta di rimessione in termini deve essere presentata, all’autorità
giudiziaria ex art. 175, comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., ferma restando ogni
valutazione in ordine alla sua tempestività.
La richiesta avanzata peraltro, non può nemmeno essere qualificata come incidente di
esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., posto che il richiedente non fa questione della
esistenza di un titolo esecutivo, anzi lo presuppone chiedendone la invalidazione solo sulla
base dell’assunto della mancata conoscenza del procedimento.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, mentre il Collegio
decide di non provvedere in ordine al versamento in favore della Cassa delle Ammende a
carico del ricorrente , stante la peculiarità della vicenda processuale.
P.Q.M
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, li 9 dicembre 2014

Il Ciuliere estensore
GioTjI Di tallevi

Il Presidente
Don4tjico Gallo

essa è diretta esclusivamente alla rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen. con

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