Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4391 del 27/01/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4391 Anno 2015
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
Data Udienza: 27/01/2015
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Mirmina Spatalucente Paolo, nato a Noto il 05/07/1980;
Monaco Giovanna, nata a Siracusa il 06/10/1976;
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Monaco Valeria, nata ad Avola il 19/05/1986;
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avverso la sentenza del 27/11/2013 della Corte d’appello di Catania;
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visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Pinelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o in
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subordine l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
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udito
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per
l’imputato
l’avv.
Carmelo
Scarso,
che
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ha
concluso
chiedendo
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l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
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l. Con sentenza del 4.7.2012 il G.U.P., del Tribunale di Catania, all’esito di
giudizio abbreviato, dichiarò:
Monaco Giovanna e Monaco Valeria responsabili del reato di cui all’art. 12
quinquies
L.
306/1992
(in
relazione
all’intestazione
fittizia
della
Olimpo
Costruzioni S.r.l. riconducibile al padre Monaco Angelo) e condannò ciascuna alla
pena di anni 2 mesi 6 di reclusione;
Mirmina Spatalucente Paolo responsabile del reato di cui all’art. 648 ter cod. pen.
(con riferimento alla intestazione della ditta individuale Mirmina Spatalucente
Paolo, riconducibile a Monaco Angelo, padre della convivente dell’imputato) e lo
condannò alla pena di anni 3 di reclusione.
Gli imputati furono assolti da altre imputazioni per insussistenza del fatto.
2. Gli imputati proposero gravame e la Corte d’appello di Catania, con
sentenza del 27.11.2013, in parziale riforma della pronunzia di primo grado,
ridusse la pena a Monaco Giovanna e Monaco Valeria ad anni 1 mesi 8 di
reclusione, pena sospesa ed Mirmina Spatalucente Paolo ad anni 2 di reclusione.
3. Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore, deducendo:
l. violazione
di
legge
e vizio
di
motivazione
per
l’affermazione
di
responsabilità di Monaco Giovanna e Monaco Valeria per il reato di cui
all’art. 12 quinquies L. 356/1992; la Corte territoriale ha ritenuto che il
processo riguardasse la sola intestazione fittizia e non la provenienza
legittima o meno del denaro investito nelle due imprese oggetto di
interposizione fittizia; la provenienza delle risorse economiche impiegate
nella
costituzione
della
società
è l’elemento determinante per la
dimostrazione della effettiva titolarità delle quote societarie; i beni e le
utilità di provenienza lecita non possono essere oggetto di misure
patrimoniali, sicché viene meno il fine elusivo;
2. violazione
di
legge
e
vizio
di
motivazione
per
l’affermazione
di
responsabilità di Monaco Giovanna e Monaco Valeria per il reato di cui
all’art. 12 quinquies L. 356/1992; la Corte territoriale ha invertito l’onere
della prova affermando che le imputate, figlie di Monaco Angelo,
arrestato per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., non avrebbero
indicato
finalità
diverse
da
quelle
elusive
di
un
provvedimento
patrimoniale; ha fondato sul rapporto parentale e di convivenza la
conoscenza in capo alle imputate delle vicende del clan Aparo/Trigila; ha
stravolto il senso della dichiarazione di Monaco Giovanna di aver voluto
aiutare il padre a lavorare dopo la scarcerazione;
3. violazione
di
legge
e
vizio
di
motivazione
per
l’affermazione
di
responsabilità di Monaco Giovanna e Monaco Valeria per il reato di cui
all’art. 12 quinquies L. 356/1992; la Corte d’appello ha ritenuto decisiva
la circostanza che Monaco Angelo, al momento della costituzione della
Olimpo S.r.l. (18.4.2006) era sottoposto a misura di prevenzione, poi
annullata dalla Corte d’appello il 7.6.2006; la decisione ha effetti ex tune
in quanto ha escluso la pericolosità sociale; l’arresto di Monaco Angelo in
data 14.7.2008 per associazione mafiosa è successivo di due anni alla
costituzione della società; non vi è prova che egli sapesse delle indagini;
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4. violazione
di
legge
e
vizio
di
motivazione
per
l’affermazione
di
responsabilità di Monaco Giovanna e Monaco Valeria per il reato di cui
all’art. 12 quinquies L. 356/1992 nonostante la intervenuta prescrizione;
si tratta di reato istantaneo consumatosi al momento dell’attribuzione
fittizia delle quote e dell’impresa individuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati
e svolgono censure di merito.
La Corte territoriale ha rilevato che Olimpo Costruzioni S.r.l. e la ditta
individuale Mirmina Spatalucente Paolo avevano operato come unica realtà
imprenditoriale, con identico oggetto, comuni sede, locali, alcuni dei mezzi e che
Monaco Angelo era il reale soggetto operante in quella realtà imprenditoriale ,
strettamente collegata al suo ruolo di partecipe ad un’associazione mafiosa, per
cui è stato condannato con sentenza passata in giudicato della Corte d’appello di
Catania in data 15.2.1994 (p. 6 e 7 sentenza impugnata).
La consapevolezza di tale qualità di mafioso di Monaco Angelo in capo ai
familiari (figlie e convivente con una di esse) è stata desunta da tale condanna
dall’arresto per tale reato.
Secondo la Corte d’appello Monaco era l’unico vero titolare delle imprese (p.
10 e 11 sentenza impugnata) ed è opinabile la compatibilità fra i redditi degli
imputati e finanziamenti effettuati alla Olimpo, pur apparendo la provenienza dei
finanziamenti
irrilevante
ai
fini
dell’intestazione
fittizia
(p.
11
sentenza
impugnata).
Ancora la Corte di merito ha ritenuto che vi fossero elementi specifici dai
quali desumere la finalità elusiva delle intestazioni fittizie in ragione della nota
appartenenza di Monaco Angelo ad un’associazione mafiosa (p. 14 sentenza
impugnata),
mentre la
revoca
della
misura di
prevenzione è successiva
all’intestazione fittizia.
Si tratta di apprezzamenti di merito motivati in modo non manifestamente
illogico e quindi insindacabili in questa sede.
2. Il quarto motivo di ricorso è fondato.
Il termine di prescrizione di anni 7 mesi 6 (conseguente alla proroga) è stato
sospeso dal 18.4.2006 al 28.2.2008, sicché la prescrizione, decorrente dalle date
. di costituzione della società e della ditta individuale {18.4.206 e 6.8.2004) è
maturata prima della sentenza di appello.
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3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di
Monaco Giovanna e Monaco Valeria per essere il reato di cui all’art. 12 quinquies
L. 356/1992 estinto per prescrizione.
4.
Il
ricorso
di
Mirmina
Spatalucente
Paolo
deve
essere
dichiarato
inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Monaco Giovanna
e Monaco Valeria per essere il reato di cui all’art. 12 quinquies L. 356/1992
estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di Mirmina Spatalucente Paolo che condanna
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 27/01/2015.
4
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO
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