Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 439 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 439 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARA PIETRO N. IL 14/09/1958
avverso la sentenza n. 3822/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Palermo con sentenza del 06/03/2013 ha confermato parzialmente la
sentenza del Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, in data 19/07/2011, con la quale
Ferrara Pietro era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv. c.p., 44 lett. b), 71, 72 e
95 del DPR n. 380/2001, a lui ascritto,per avere realizzato un manufatto in sopraelevazione su un
fabbricato preesistente senza il permesso di costruire e senza l’osservanza delle altre prescrizioni di
legge citate; la Corte territoriale ha, però, concesso all’imputato le attenuanti generiche,

– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato
i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva dedotto l’estinzione del reato per effetto del
rilascio di concessione edilizia in sanatoria e chiesto la revoca dell’ordine di demolizione del
manufatto abusivo;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale, denunziando
vizi di motivazione e violazione di legge, ripropone le medesime questioni, già sottoposte all’esame
dei giudici di merito, dell’effetto estintivo del rilascio della concessione in sanatoria, nonché della
impossibilità di disporre la demolizione del manufatto abusivo e dedotto che il reato era prescritto
prima della sentenza di appello;
– che il ricorso è manifestamente infondato;
– che, infatti, la sentenza impugnata ha correttamente affermato la irrilevanza del rilascio della
concessione in sanatoria, ai fini dell’effetto estintivo del reato di cui all’art. 44 lett. b) del DPR n.
380/2001, essendo la stessa subordinata alla demolizione delle opere abusive; che è stata altresì
correttamente affermata la obbligatorietà, ex art. 31 del DPR n.380/2001, della disposta
demolizione delle opere abusive e la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale
della pena alla esecuzione di detta demolizione, mentre il reato non risultava prescritto alla data
della pronuncia della Corte territoriale, considerate le sospensioni del decorso della prescrizione per

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– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le cons4. erize di legge, tra cui la preclusione per

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questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

rideterminando la pena inflittagli nella misura ritenuta di giustizia;

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