Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 439 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 439 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ANGELINO ARMANDO nato il 21/11/1983 a NAPOLI
PETRARCA RAFFAELE nato il 12/12/1986 a NAPOLI
IAVARONE MARIA ROSARIA nato il 19/12/1981 a NAPOLI
ROMANO FRANCESCO nato il 12/08/1993 a NAPOLI
D’ANGELO GIUSEPPINA nato il 04/01/1984 a NAPOLI
CIRILLO GRIFFO VITTORIA nato il 24/08/1986 a CASERTA

avverso la sentenza del 22/09/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza in data 22/09/2016, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Giudice dell’udienza
preliminare di Santa Maria Capua Vetere, in data 13/10/2015, nei confronti di
Angelino Armando, Petrarca Raffaele, Iavarone Maria Rosaria, Romano Francesco,
D’angelo Giuseppina, Cirillo Griffo Vittoria, in relazione ai reati di cui agli artt. 416
cod. pen., 628 cod. pen., 9, 2 comma, I. 1423/1956.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:

Data Udienza: 21/11/2017

ANGELINO ARMANDO deduce vizio di motivazione con riferimento alla valutazione
della pena da irrogare; analogo vizio deducono, in uno alla correlativa violazione di
legge dell’art. 133 cod. pen., PETRARCA RAFFAELE e CIRILLO GRIFFO VITTORIA che
lamentano l’eccessività della pena fissata in misura assai diversa dal minimo edittale
senza adeguata motivazione; IAVARONE MARIA ROSARIA e ROMANO FRANCESCO
deducono le medesime censure per violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche; D’ANGELO GIUSEPPINA

sanzionatorio indicato dai giudici d’appello.
Con successiva dichiarazione del 3 gennaio 2017 l’imputato Raffaele Petrarca ha
rinunciato al proposto ricorso con dichiarazione raccolta nell’istituto penitenziario ove
era recluso.
Il ricorso del Petrarca è inammissibile, ai sensi dell’art. 591 lett. d) cod. proc.
pen.
Anche gli altri ricorsi proposti sono inammissibili, perché generici, e comunque
non fondati su una corretta indicazione degli orientamenti giurisprudenziali evocati.
Alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la
graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per
le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di
merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura
che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della
pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico
(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso
di specie in relazione a tutte le doglianze che riguardano l’individuazione della pena
base – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per
circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura
media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego
dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena
equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità
a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da
motivazione esente da manifesta illogicità (poiché desumibile dalla complessiva
valutazione degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., dalla natura e gravità dei reati,
dalla insussistenza di elementi specifici in grado di supportare la concessione delle
attenuanti nonché dalla fissazione delle pene in misura non superiore ai valori medi
delle pene edittali) che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n.

deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento

42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa
Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali; ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella
determinazione della specifiche cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte
Cost. 13 giugno 2000, n. 186), il Petrarca va condannato al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma di euro mille, mentre ciascuno dei restanti
ricorrenti andrà condannato al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro
tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e Petrarca Raffaele al versamento della somma di euro mille alla Cassa
delle ammende e i restanti ricorrenti al versamento ciascuno della somma di euro
tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2017

Il Consiglier
Sergio

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Il Pfesidftite
Ugo e Qe5cienzo

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