Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43877 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 43877 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Skripek Eva Monika, nata in Romania il 14/12/1973,
Tiezzi Pietro, nato a Sanremo il /2/8/1946
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 22/10/2013, la Corte di appello di Ancona,

respingeva la richiesta di revisione avanzata dai condannati Skripek Eva
Monika e Tiezzi Pietro relativamente ai capi B), B3) e C) della sentenza
irrevocabile n. 14032 emessa dalla Corte d’appello di Bologna in data
7/12/2010.

2.

La Corte territoriale respingeva la richiesta, osservando:

4ft.

Data Udienza: 07/10/2014

per quanto riguarda il capo B), che i nuovi documenti prodotti dalla difesa si
riferivano ad una ricostruzione alternativa dei fatti offerta dall’imputato nel
giudizio d’appello di cui aveva la Corte d’appello aveva tenuto conto,
respingendola; che il fatto che il mezzo abbia circolato per qualche tempo
con targa autentica, prima della presentazione della denunzia di furto non
costituisce circostanza decisiva ;
per quanto riguarda il capo B3), che l’istanza mirava ad introdurre una

nel giudizio di merito;
per quanto riguarda il capo C), relativo alla ricettazione di un propulsore
Scania, provento di furto, che gli elementi presenti nel giudizio di merito
non valutati (dai quali si evincerebbe che non l’intero propulsore ma solo la
targhetta apposta sulla testata sarebbe riconducibile al furto del trattore
stradale denunciato da Bulleri Daniel) non sono idonei ad escludere la
responsabilità per il reato di ricettazione.

3.

Avverso tale sentenza propongono ricorso i condannati per mezzo

del comune difensore di fiducia, deducendo mancanza e manifesta illogicità
della motivazione con la quale la Corte rigettava l’istanza di revisione con
riferimento sia al capo B), che al capo B3), che al capo C).
Al riguardo si dolgono che, sebbene la Corte territoriale qualifichi l’istanza
di revisione in alcuni passaggi come inammissibile ed in altri come
infondata, la decisione implica una valutazione errata circa la capacità delle
allegazioni difensive di travolgere il giudicato; in particolare per quanto
riguarda il reato di riciclaggio di cui al capo B), si duole che la Corte non
abbia tenuto in considerazione il fatto obiettivo che gli imputati
disponevano dell’autocarro più di un mese prima della presentazione della
denuncia di furto. Pertanto al momento dell’acquisto del mezzo, lo stesso
non poteva essere provento di furto.
Con riferimento al reato di cui al capo B3) i ricorrenti contestano le
conclusioni in ordine all’irrilevanza del nuovo documento prodotto (il
certificato cronologico della targa AD 689 WZ) come frutto di un
travisamento del fatto.
Con riferimento al reato di cui al capo C), si dolgono che la Corte non abbia
tenuto conto del dato nuovo da cui emerge che non l’intero propulsore
proveniva da furto ma soltanto la testata che poteva spiegarsi con

2

rivalutazione degli stessi fatti e delle stesse prove già ampiamente valutate

un’operazione di sostituzione della testata utilizzando un ricambio usato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Preliminarmente ed in punto di diritto va ribadito che l’istituto della

dedurre in ogni tempo ciò che nel processo definitamente concluso non è
stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo
“straordinario” di impugnazione, che consente, in casi tassativi, di
rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di
giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. La
risoluzione del giudicato, quindi, non può avere come presupposto una
diversa valutazione del dedotto o un’inedita disamina del deducibile, bensì
l’emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel
processo (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 18338 del 10/03/2003 Cc. (dep.
17/04/2003 ) Rv. 227242). Nella specie la sentenza impugnata è coerente
con tale principio di diritto e non presta il fianco a censure di illogicità
manifesta.
3.

Per quanto riguarda il reato di riciclaggio di cui al capo B), la

circostanza che gli imputati abbiano ricevuto il trattore Mercedes qualche
tempo prima che il possessore ne denunziasse il furto non acquista il valore
di una circostanza idonea a

rovesciare il giudicato in quanto – come ha

ragionevolmente osservato la Corte territoriale –

il bene è stato acquistato

da un soggetto che non ne era proprietario (essendo pacifica la proprietà
della società di leasing); pertanto l’acquisto è avvenuto in un contesto di
illiceità da un soggetto che si voleva “liberare” di un bene in leasing, con la
conseguenza che se il bene non proviene da furto, quanto meno proviene
dal reato di appropriazione indebita ai danni della società di leasing.
4.

Per quanto riguarda il reato di falso di cui al capo B3, la motivazione

della sentenza impugnata non presenta alcun vizio di illogicità manifesta.
Nella specie ha osservato la Corte che il nuovo documento allegato dai
ricorrenti (il certificato cronologico della targa AD 689 WZ) non ha alcun
riferimento ai fatti contestati sub B3), che riguardano altro e diverso mezzo
(il trattore stradale Mercedes tg. AK 056 BS). La Corte quindi ha osservato
che quanto al capo B3), la fotocopia in oggetto è stata ottenuta utilizzando

3

revisione non si configura come impugnazione tardiva che permette di

dei moduli rubati in bianco e legittimamente ha concluso che, con il pretesto
di allegare nuovi documenti i ricorrenti hanno chiesto in sostanza la
rivalutazione degli stessi fatti e delle stesse prove che sono state già
ampiamente ponderate nel giudizio di merito conclusosi con sentenza
irrevocabile.
5.

Per quanto riguarda il reato di ricettazione di cui al capo C) la Corte

correttamente ha rilevato che la circostanza che solo il coperchio della

proprietario, Bulleri Daniele, non ha valore determinante al fine di escludere
la responsabilità dei ricorrenti per il reato di ricettazione, osservando che
costoro non hanno mai indicato un’eventuale fonte lecita di ricezione della
parte del motore che è stata rinvenuta sul mezzo di cui avevano la
disponibilità. Pertanto legittimamente la Corte ha definito come meramente
ipotetica, la deduzione difensiva che il coperchio della testata potrebbe
essere stato frutto dell’inserimento di un pezzo di ricambio usato durante
una normale opera di manutenzione.
6.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, il 7/10/2014

testata provenisse dal propulsore montato sul trattore sottratto al

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