Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43868 del 26/09/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 43868 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SURACE FEDERICO N. IL 16/04/1991
PUGLIESE MICHELE N. IL 08/10/1991
avverso la sentenza n. 14649/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
30/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 26/09/2014

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FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Milano con sentenza del 30/1/2014, all’esito d,i richiesta delle
parti ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti Surace Federico,
imputato di violazione dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, per avere detenuto
non ad esclusivo uso personale 2 Kg. di marijuana, la pena concordata dalle parti
medesime, riconosciute le attenuanti generiche ed effettuata la riduzione del

2.

L’imputato propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza

prospettando unitaria censura con la quale adduce violazione di legge, dovendosi
tenere conto degli effetti favorevoli derivanti dalla sopravvenuta sentenza
dichiarativa d’illegittimità costituzionale del 12/2/2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il motivo è fondato. La Corte costituzionale con la sentenza n. 32/014 ha
dichiarato costituzionalmente illegittima l’equiparazione trattamentale, a
prescindere dalla qualità delle sostanze stupefacenti, operata con la novella
apportata all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 dall’art. 4bis, comma 1, lett. b, D.L.
30/12/2005, convertito nella L. 21/2/2006, n. 49, con la consequenziale
riviviscenza della pregressa disciplina regolante la materia, la quale prevede
trattamento sanzionatorio differenziato a seconda che l’illecito concerna le c.d.
droghe leggere o pesanti, cioè quelle rientranti, rispettivamente, nelle tabelle II
e IV (comma 4) e I e III (comma 1), prevedendo per l’ipotesi reputata più grave
una pena detentiva (per comodità si trascura l’indicazione di quella pecuniaria)
da otto a venti anni e per quella minore, da due a sei anni.
Si pone, quindi, l’esigenza di sottoporre, ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen.,
al giudice del merito il più favorevole assetto normativo sopravvenuto, pur non
essendo al medesimo vietato (salvo, ovviamente, il divieto di riforma
peggiorativa) di motivatamente mantenere il trattamento penale così come
disposto (ove compatibile con il nuovo range sanzionatorio), a condizione che
dimostri di tenere debitamente conto nella determinazione della pena dei nuovi
parametri sanzionatori introdotti dal legislatore.

4. Ciò premesso, il patto, sotteso alla sentenza emessa ai sensi dell’art. 444,
cod. proc. pen., oggi risulta essersi formato in relazione ad una sanzione penale
da ritenersi ormai contra legem, dovendo trovare applicazione il nuovo regime
sanzionatorio più favorevole, ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen., non

rito.

ostandovi nessuna delle superiori esigenze individuate dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n. 393, sopra citata.
Ciò posto, caduto il patto, le parti restano libere di riformulare, alla luce del
nuovo trattamento penale, il nuovo accordo, il quale, è bene chiarire,
consentendolo i limiti edittali nuovi, può anche confermare, se del caso, la
quantificazione precedente.

5. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della statuizione, con

patteggiamento).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Milano per ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 26/9/2014
Il o . est.

Il Presidente

trasmissione degli atti per il prosieguo (giudizio ordinario o nuovo

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