Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43862 del 26/09/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 43862 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso Koposto d9,: Re:~
(AA•nO -eQ arla
FISCHETTI MARCO N. IL 2/03/l985k;
avverso la sentenza n. 45/2013 GIP TRIBUNALE di PISTOIA, del
21/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/s,,peré le conclusioni del PG Dott.

it

4.?

Atti.;

/14 p

Data Udienza: 26/09/2014

-

FATTO E DIRITTO

1. Il GIP del Tribunale di Pistoia con sentenza del 21/2/2013, all’esito di richiesta
delle parti ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti di Fischetti
Marco, imputato del reato di cui all’art. 187, comma 8 cod. della str. (rifiuto di
sottoporsi al prelievo di campioni biologici per accertare la presenza di
stupefacenti nell’organismo), la pena concordata, sostituita quella detentiva con

2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze propone ricorso
per cassazione denunziando, con l’unico motivo esposto a sostegno, che, in
violazione di legge, non era stata disposta la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida.

3. La censura è fondata, essendo previsto dal comma 7 dell’art. 186, richiamato
dal comma 8 dell’art. 187, cod. della str., nel caso di specie l’applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3.1. Come noto, è sottratta alla disponibilità delle parti l’applicazione e
quantificazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge (oltreché,
peraltro, di quelle accessorie a quest’ultime), trattandosi di àmbito decisionale
devoluto integralmente al giudice (cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV, 17/12/2010,
n. 2631; 11/11/2010, n. 114; 21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150).
La natura di sanzione amministrativa della sospensione della patente, fa
escludere che il divieto di cui al comma 1 dell’art. 445, cod. proc. pen., afferente
alle pene accessorie, possa ad esse estendersi.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata sul punto concernente la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che resta
estraneo al patto, con rinvio al Tribunale di Pistoia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e
rinvia sul punto al Tribunale di Pistoia.

Così de *so in R ma il 26/9/2014
Il Cons est.

Il Pre de te

(Giusepp qraso

(Car

sco)

l’equivalente pecuniaria, ex art. 53 della legge n. 689/1981.

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