Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43855 del 25/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43855 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VADALA’ GRAZIELLA N. IL 04/05/1971
avverso la sentenza n. 452/2013 TRIBUNALE di MESSINA, del
08/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 25/09/2015

Ritenuto:
— che il Tribunale di Messina, con sentenza dell’8/11/2013 ha affermato la responsabilità penale di
VADALÀ Graziella per il reato di cui all’art. 44, lett. a) d.P.R. 380\01 (acc. in Messina, 8/1/2011);

— che, l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art.568, comma 5, cod. proc. pen.,
ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del
procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme
processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione
correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma
stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. I n. 2846, 9 luglio 1999.
V. anche ex pl. Sez. III n. 26905, 16 giugno 2004; Sez. IV n. 5291, 10 febbraio 2004*
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili
nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e
il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di
una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri
direttivi fissati dall’articolo 133 C.P. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta
legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella
richiamata disposizione (Sez. IV n.41702, 26 ottobre 2004). Inoltre, la graduazione della pena
rientra nella discrezionalità del giudice di merito anche con riferimento agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e viene effettuata, così come per
fissare la pena base, in base ai criteri direttivi indicati negli articoli 132 e 133 C.P., cosicché non è
consentita, nel giudizio di cassazione, una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. III n.
1182, 11 gennaio 2008; Sez. VI n.829, 24 gennaio 1995; Sez. VI n.481, 20 gennaio 1992);
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 25/9/2015

— che avverso detta sentenza ha proposto appello l’imputata, convertito in ricorso per cassazione,
deducendo l’erronea interpretazione delle risultanze processuali e l’eccessività della pena;

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