Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43848 del 26/09/2016

Penale Ord. Sez. 7 Num. 43848 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
• A.A.
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano il 05/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Agostinacchio;
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Appello di Milano con sentenza in data 05/06/2015 confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano in
data 05/06/2011 nei confronti di Calmigliano Dario in relazione al reato di
tentata truffa.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento
sanzionatorio ed al riconoscimento della recidiva.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni
previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità
del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in
aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di

Data Udienza: 26/09/2016

mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena
irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei
criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena

capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
La corte territoriale ha motivato correttamente anche in ordine al riconoscimento
della contestata recidiva, tenendo conto (pag. 9 della sentenza impugnata) dei
precedenti penali specifici e della accresciuta pericolosità dell’imputato.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità, segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la
condanna del lia ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di C 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna *t ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 26 settembre 2016
Il Consigliere estensore
Dr uigi Agostinaschio

Il Presidente
Dr Do e o Gal

equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla

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