Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43835 del 13/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 43835 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHAKIR MOHAMED N. IL 01/01/1969
avverso la sentenza n. 820/2014 TRIBUNALE di SAVONA, del
13/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 13/03/2015

In fatto e in diritto

Chakir Mohamed, ha proposto, per il tramite del proprio difensore,ricorso per Cassazione avverso la
sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in data 13.8.2014 dal Tribunale di Savona con la quale al
medesimo è stata applicata la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed €1.500,00 di multaper il
reato di cui all’art. 73 DPR 309/90.

relazione alla qualificazione giuridica del fatto ed alla sussistenza di cause di non punibilità ex art.
129 c.p.p.
Rileva il Collegio che il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in
relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato, in quanto la sentenza del giudice
di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità,
sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass. Sez.1,
Sent.n. 4688 /2007 Rv. 236622). In tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra le parti sia
stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai
casi di palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del
fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione,
ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia
presupposto una modifica dell’imputazione originaria (Cass.Sez.VI, sentenza n. 32004/2003 Rv.
228405). Con particolare riguardo al vizio motivazionale dedotto in merito alla assenza di cause di
non punibilità ex art. 129 c.p.p, il ricorrente, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni
addotte dal giudicante, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una
richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, che presuppone la rinuncia implicita a
qualsiasi questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto disattendere tale richiesta e
pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull’evidenza della insussistenza dei fatti,
della loro mancata commissione da parte dell’imputato.
Questa Corte ha del resto costantemente affermato che nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p. è
inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o
comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la
censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto
imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.(CassSez. 3,

1

Il ricorrente chiedel’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce il vizio di motivazione in

Sentenza n. 1693 del 19/04/2000 Cc. (dep. 01/06/2000) Rv. 216583 Sez. 3, Sentenza n. 2932 del
22/09/1997 Cc. (dep. 06/11/1997) Rv. 209387)
E difatti è onere del ricorrente indicare l’esistenza di una possibile causa di non punibilità. Qualora
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, il giudizio negativo sulla ricorrenza di una delle ipotesi previste dall’art. 129
c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione; diversamente, deve ritenersi

verifica richiesta dalla legge e nella valutazione negativa della non ricorrenza delle condizioni per
una pronuncia di proscioglimento.
Conclusivamente, in assenza di specifica deduzione sul punto da parte del ricorrente, l’obbligo
motivazionale del giudice è assolto dando atto della effettuata verifica della insussistenza di
condizioni che impongano il proscioglimento dell’imputato e di tale adempimento ben può dare
conto con motivazione sintetica. La Corte Suprema ha ritenuto che tale requisito sia soddisfatto
dalla sentenza che affermi “non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art.129 c.p.p.” (Sez.
3, Sentenza n.39952de1 03/10/2006 dep. 05/12/2006Rv. 235495)
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle Ammende, di una somma pari ad € 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 13.03.2015.

sufficiente una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA