Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43831 del 16/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 43831 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
SKORYK Olga, n. a Kiev (Ucraina), il 3\1\1973

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 5\6\2013
(n. 3486\10);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Enrico Delehaye, che
ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 16/05/2014

1. Con sentenza del 5\6\2013 la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia di primo
grado con la quale Skoryk Olga era stata condannata per i delitti di cui all’art. 189, commi 6° e
7°, C. d. S. (acc. in Milano il 21\4\2007). All’imputata era stato addebitato che, dopo avere
investito con l’auto un ciclista, Garofalo Roberto, ed averlo fatto cadere in terra, non si era
fermata per fornire le sue generalità e prestare soccorso.
Osservava la Corte che, la dinamica del sinistro e la violenza dell’impatto con il ciclista aveva
con certezza determinato in capo all’imputata la consapevolezza delle lesioni traumatiche
patite dal Garofalo (15 gg. di prognosi) e ciò avrebbe dovuto indurla a fermarsi sul luogo del
fatto. In ogni caso, quanto meno sussisteva il dolo eventuale quale elemento soggettivo dei
delitti contestati.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, lamentando la erronea
applicazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza
dell’elemento soggettivo dei reati contestati. Invero dopo la caduta il Garofalo si era rialzato e
l’imputata si era fermata per constatare quali fossero le sue condizioni. Visto che stava bene si
era allontanata.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
“Nella sentenza impugnata sono riportate le deposizioni dei testi presenti al fatto, i quali hanno
riferito che l’imputata si era fermata solo per urlare qualcosa al ciclista dopo avere abbassato il
finestrino e non per dare le proprie generalità ed attendere l’arrivo della forza pubblica o dei
soccorsi; anzi l’auto aveva ripreso la marcia in tutta fretta, passando sulla bicicletta stesa in
terra.
Ciò premesso, va ricordato la giurisprudenza di questa corte di legittimità è consolidata nel suo
orientamento interpretativo, laddove ha statuito che “risponde del reato previsto dall’art. 189,
comma sesto, il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto
una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e di
fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9128 del
02/02/2012 Ud. (dep. 07/03/2012), Rv. 252734; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 20235 del
25/01/2006 Ud. (dep. 14/06/2006), Rv. 234581; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 34621 del
27/05/2003 Ud. (dep. 21/08/2003), Rv. 225622).
Inoltre, quanto all’elemento soggettivo, anche in tal caso va rammentata la giurisprudenza di
questa Corte, secondo la quale “Nel reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, C.d.S.
l’accertamento del dolo, necessario anche se esso sia di tipo eventuale, va compiuto in
relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento
della condotta, laddove esse siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente
idoneo ad arrecare danno alle persone (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 16982 del 12/03/2013 Ud.
(dep. 12/04/2013), Rv. 255429; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3982 del 12/11/2002 Ud. (dep.
28/01/2003), Rv. 223500; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 14222 del 16/12/2005 Ud. (dep.
21/04/2006), Rv. 233954).
Orbene il giudice di merito ha tratto il convincimento della possibilità per l’imputata di
percepire che il ciclista avesse patito lesioni, dalla sua caduta sull’asfalto e dai danni riportati
dal velocipide.
La non manifesta infondatezza delle motivazione sul punto, rende insindacabile la sentenza in
questa sede.
Segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16 maggio 2014
Il Consigliere estensore

RITENUTO in FATTO

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