Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43826 del 19/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43826 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA ROSA MAURIZIO N. IL 30/10/1966
avverso la sentenza n. 15/2011 GIUDICE DI PACE di MONREALE,
del 24/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore G nerale in p rsona del Dott.
I
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/06/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24.5.12 il Giudice di Pace di Monreale assolveva LA ROSA
Maurizio dal reato ascrittogli ai sensi dell’art.594 commi 1 e 4 CP.,perché il fatto non
comma secondo CP,per avere minacciato Renda Roberto con la frase”. .o ti prendi
questo assegno o va a finire male”,e per avere aggredito il predetto Renda
causandogli lesioni al volto ritenute guaribili in cinque giorni-fatti acc.in data
14.1.10Per tali reati era stata inflitta la pena di €400,00 di multa,con la concessione delle
attenuanti generiche.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
la violazione degli artt.52 e 582 CP e la carenza della motivazione,in ordine alla
mancata applicazione della esimente della legittima difesa.
Con ulteriore motivo censurava la carenza di motivazione inerente alla applicazione
dell’art.612 CP. e concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi dotato di fondamento.
Invero dal testo del provvedimento si desume che il giudice ha reso una motivazione
del tutto lacunosa in riferimento alla illustrazione delle premesse in fatto e delle
ragioni di diritto sulle quali ha fondato la decisione,essendosi limitato a menzionare
,genericamente,l’esistenza di un referto medico quale dato che corroborava la tesi
accusatoria.
La decisione risulta pertanto inficiata dal vizio di legittimità dedotto dal
ricorrente,non specificando le modalità della condotta ascritta all’imputato e le fonti
di prova inerenti ai reati per i quali è stata pronunziata sentenza di condanna.
1

sussiste,e dichiarava l’imputato colpevole dei reati di cui agli artt.612 comma I e 582

In particolare si evidenzia la lacuna della motivazione relativa alla mancata
valutazione della deposizione resa dal teste Marino,nella parte in cui avrebbe riferito
che la lite era stata iniziata dal Renda (p.o.) e che”La Rosa,per
reazione,difendendosi,l’aveva colpito”.I1 che,se vero,avrebbe potuto in effetti rendere
configurabile la legittima difesa,quanto meno con riguardo alle lesioni.
l’annullamento con rinvio al Giudice di Pace per nuovo giudizio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Monreale per nuovo
esame.
Roma,deciso in data 19 giugno 2013.

Deve dunque essere pronunziato,ai sensi dell’art.606 comma primo lett.-E-CPP.

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