Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43825 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 43825 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PADOVA
nei confronti di:
DE AMBROSI ROBERTO N. IL 06/03/1957
PERINI DERRI N. IL 26/06/1955
avverso l’ordinanza n. 226/2014 TRIB. LIBERTA’ di PADOVA, del
26/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAV O;
e/sentite le conclusioni del PG Dott. 1), t( 5-1

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/05/2015

Ritenuto in fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha proposto ricorso per Cassazione
avverso l’ordinanza del 26.11.014 con la quale il Tribunale del riesame di Padova, provvedendo sulla
richiesta di riesame proposta da De Ambrosi Roberto, Perini Dermi e Perini Consuelo avverso il decreto
di sequestro preventivo emesso dal GIP dello stesso Tribunale in data 4.11.2014, ha annullato il decreto

Il sequestro preventivo aveva ad oggetto un natante di proprietà della società cooperativa ACQUAVIVA
di Chioggia utilizzato da Perini Denni e De Ambrosi Roberto, in data 24.10.2014, nelle acque della
laguna di fronte alla costa padovana per l’esercizio della pesca abusiva di vongole mediante gabbia
metallica a strascico; i due, sorpresi dalla GDF, provvedevano a gettare la gabbia metallica con rete
metallica impiegata per la pesca delle vongole in mare. Di qui l’incolpazione provvisoria a carico dei
predetti per pesca abusiva.
I giudici del riesame erano pervenuti alla decisione di annullare il sequestro attesa l’appartenenza a terzi
del natante e l’assenza del periculum in mora non essendovi, a parere del Tribunale del riesame,
elementi tali da desumere un utilizzo non occasionale del mezzo da parte degli indagati né una
destinazione usuale del medesimo al compimento di reati tenuto conto anche del fatto che l’unico
strumento — la gabbia metallica — di per sé intrinsecamente ricollegabile ad attività illecita non è stato
sequestrato.
A sostegno del ricorso il PM, richiamando il costante insegnamento della Suprema Corte in materia,
afferma che, nel caso di sequestro preventivo di beni formalmente intestati a terzi estranei al
procedimento penale, incombe sul giudice una valutazione del requisito del “periculum in mora” in
termini di semplice probabilità di collegamento di tali beni con le attività delittuose dell’indagato, sulla
base di elementi che appaiono indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest’ultimo per
effetto del carattere fittizio della loro intestazione ovvero di particolari rapporti in atto fra il terzo titolare
e l’indagato stesso (Cass. Sez. Il del 28.1.2014; Cass. Sez. VI del 18.2.2014).
Tanto premesso, rileva il PM ricorrente che il natante sequestrato, predisposto ed attrezzato per la pesca
e non già per la navigazione da diporto, apparteneva ad una società cooperativa, l’ACQUIVIVA di
Chioggia, operante nel settore della pesca, della quale era stato amministratore unico fino al 1 dicembre
2005 proprio Perini Derri, poi sostituito nella carica dalla figlia Consuelo, attuale liquidatrice della
società. Dunque appare evidente, secondo la pubblica accusa, il collegamento fra uno degli indagati e la
società cooperativa proprietaria dell’imbarcazione, la quale, in ragione del suo oggetto sociale, non
poteva neppure ritenersi pacificamente estranea al reato.

disponendo la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.

Il ridorso è fondato e deve, quindi essere accolto. Il Tribunale del riesame, infatti, nel sostenere
l’estraneità del bene agli indagati, ha omesso di considerare i suddetti elementi chiaramente indicativi
del collegamento evidenziato dal ricorrente, limitandosi ad affermare, con motivazione insufficiente, che
l’imbarcazione apparteneva a terzi e che non sussisteva il periculurn in mora evidenziato. Con tale
decisione i giudici del riesame, quindi, si sono posti in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale
prevalente in materia.
dell’art. 321 c.p.p. deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla
situazione esistente non soltanto al momento dell’adozione della misura cautelare reale ma anche
durante la sua vigenza nel senso che possa ritenersi probabile che il bene assuma carattere strumentale
rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all’agevolazione
della commissione di altri reati (Cass. Sez. V n. 12064/2009; Cass. Sez. III n. 47686/2014). Situazione
che, data le natura del bene e le circostanze del fatto in questione, ricorre nel caso di specie.
Tanto premesso il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata
con rinvio al Tribunale di Padova.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma in data 7 maggio 2015.

Come è noto, infatti, in tema di sequestro preventivo, il periculum in mora richiesto dal primo comma

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