Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43821 del 12/03/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 43821 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOCANTORE Domenico, nato a Andria (Bt) il 14 aprile 1952;

avverso la ordinanza del Tribunale di Bari, del 6 agosto 2014;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Enrico DELEHAYE,
il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l’avv. Corrado OLIVIERO, del foro di Roma, in
sostituzione degli avv.ti Giangregorio DE PASCALIS e Lucia MASSARO, ambedue del
foro di Trani, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
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Data Udienza: 12/03/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame con una ampia e
documentata ordinanza ha, per quanto ora interessa, ritenuto sussistere i
gravi indizi di colpevolezza a carico di Locantore Domenico in relazione alla
contestazione provvisoria elevata nei suoi confronti in ordine alla
partecipazione ad una associazione per delinquere avente lo scopo di

legate alla commercializzazione di oli di provenienza comunitaria – in
particolare spagnoli, greci e portoghesi – come olio extravergine di oliva di
provenienza nazionale.
Il Tribunale, tuttavia, accogliendo il reclamo proposto dal Locantore
avverso il provvedimento con il quale il Gip di Trani aveva disposto nei suoi
confronti la misura degli arresti domiciliari, limitatamente alla tipologia della
misura da disporre nei confronti del ricorrente, ritenendo che le pur
sussistenti esigenze cautelari potessero essere soddisfatte, tenuto conto della
data in cui i reati per cui si indaga sarebbero stati commessi e tenuto, altresì,
conto del fatto che a carico del Locantore è stata anche emessa una misura
cautelare reale, consistente nel sequestro della azienda alimentare dal
medesimo gestita, anche attraverso la applicazione della meno afflittiva
misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, ha, in tal senso
modificato la ordinanza del Gip di Trani.
Avverso il descritto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
Locantore, tramite il proprio difensore, deducendo, in principalità, il vizio di
motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo
carico in ordine al reato associativo; mancherebbero, ad avviso del ricorrente,
sia gli elementi per la individuazione della struttura associativa in generale,
sia in particolare in ordine alla sua partecipazione alla stessa.
Non sarebbero, infatti, emersi i segni sintomatici, quali i collegamenti fra i
vari sociali o la esistenza della struttura associativa, da cui trarre gli elementi
che, secondo la giurisprudenza, consentono di individuare la sussistenza del
reato in questione.
In subordine il ricorrente ha censurato la ordinanza impugnata sia per il
vizio di motivazione che per la violazione di legge in merito alla sussistenza
delle esigenze cautelari che in ordine alla scelta della misura adottata.
In particolare il Locantore ha rilevato la carenza di motivazione sulla
perdurante esistenza delle esigenze cautelari con riferimento al pericolo sia di
inquinamento probatorio che di reiterazione della condotta, posto che la
serenda non è più possibile in ragione dell’avvenuto sequestro della azienda
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commettere reati in materia di adulterazione alimentare e di frodi fiscali

del Locantore, strumento necessario secondo la ipotesi accusatoria, per la
realizzazione degli illeciti in ipotesi programmati dalla contestata associazione
per delinquere, mentre il primo è reso impossibile dal fatto che il Locantore,
stante il sequestro, non ha più accesso alla documentazione contabile ed
amministrativa custodita nei locali dell’impresa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato fondato nei limiti che saranno di seguito precisati deve,

annullamento in parte qua della ordinanza impugnata.
Osserva, infatti, il Collegio che non può aderirsi alla tesi del ricorrente,
secondo la quale la motivazione della ordinanza impugnata sarebbe
mancante, contraddittoria o comunque manifestamente illogica quanto alla
rilevazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione
per delinquere.
Il Tribunale barese ha, infatti, enucleato una serie di elementi sintomatici
sia della esistenza della associazione per delinquere promossa dal correo
Cassetta Antonio, costituiti dalla articolata predisposizione di mezzi e persone,
con ruoli preventivamente ben definiti fra i vari compartecipi alla operazione
criminosa, finalizzata alla realizzazione dei reati fine, sia della consapevole
partecipazione ad essa del Locantore, il cui compito era precipuamente quello
di fornire, a fronte della emissione di false fatturazioni concernenti l’acquisto
di olio extravergine di oliva di provenienza nazionale, la provvista finanziaria
per l’acquisto in territorio comunitario di altro analogo prodotto che veniva poi
commercializzato, dopo una fittizia “nazionalizzazione” realizzata utilizzando le
false fatture di acquisto emessa dai correi in favore del Locantore, come olio
extravergine di oliva di provenienza italiana.
Nessuna incongruenza logica è, pertanto, ravvisabile nel ragionamento
svolto dal Tribunale barese nel ritenere che non ci si trovi di fronte ad una
ipotesi di mero concorso di più persone in una serie di reati, ma ad un caso di
vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una
serie indeterminata di reati.
Come questa Corte ha chiarito il criterio distintivo fra le due ipotesi va
individuato nel carattere dell’accordo criminoso, che nell’indicata ipotesi di
concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo
diretto alla commissione di uno o più reati determinati – anche nell’ambito del
medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce
l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo
risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la
commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un
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pertanto, essere accolto con riferimento ad essi, con il conseguente

vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori
dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati (Corte di cassazione,
Sezione II penale, 13 gennaio 2014, n. 933).
Nel caso in esame, tanto più in questa sede ancora cautelare, l’esistenza
della struttura organizzata, costituita come detto da una pluralità di persone a
dalla presi posizione di mezzi e strumenti, la serialità delle condotte poste in
essere e la indubbia professionalità dimostrata nella loro realizzazione,

transeunte per I commissione di taluni reati ma della stabilità di tale intesa,
volta alla realizzazione di una pluralità indeterminata di operazioni delittuose
quale precipuo scopo del sodalizio in tal modo costituitosi.
Fondata è, invece, la doglianza avente ad oggetto la congruità della
misura cautelare disposta dal Tribunale di Bari in parziale riforma della
ordinanza genetica emessa dal Gip del Tribunale di Trani.
Al riguardo osserva la Corte che il Tribunale di Bari ha disposto la revoca
della misura degli arresti domiciliari a carico di Locantore Domenico e la sua
sostituzione con la più blanda misura dell’obbligo di dimora nel Comune di
Andria, avendo ritenuto adeguata detta misura a scongiurare il pericolo di
reiterazione delle condotte criminose nonché di inquinamento probatorio.
Rileva, tuttavia, la Corte la intima illogicità e contraddittorietà di tale
previsione ove si consideri che nei confronti del Locantore è stata eseguita
anche la misura cautelare reale del sequestro della sua azienda e di tutto
quanto in essa contenuto.
Infatti, quanto al pericolo di reiterazione della condotta il Tribunale del
riesame, che pure ha messo in luce le modalità della condotta rivelanti un
“estremo tecnicismo”, conforme peraltro alle competenze necessarie per
operare nel settore del commercio internazionale dell’olio alimentare, non ha
chiarito, per un verso in che modo il Locantore, privato del braccio operativo
della sua attività imprenditoriale, costituito appunto dal complesso dei beni
aziendali, potrebbe nuovamente operare illecitamente nell’ambito
commerciale in questione; tantomeno ha chiarito, con riferimento alla
congruità e funzionalità della misura dell’obbligo di dimora rispetto alle
esigenze cautelari paventate, in che modo la misura cautelare a lui applicata la quale comporta a carico dell’indagato solo una limitata privazione del diritto
di locomozione non incidendo in nessun altro aspetto della sua vita di
relazione – realizzerebbe la cautela relativamente alla commissione di nuovi
reati della stessa specie di quelli per cui si procede.

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appaiono sicuri indici dell’intervento non di un accordo occasionale e

Difettando siffatto rapporto di strumentalità, la misura applicata, per
quanto blanda, risulterebbe comunque inutilmente afflittiva e contrastante col
rispetto dei diritti, anche costituzionalmente tutelati, dell’indagato
Quanto al pericolo di inquinamento probatorio osserva altresì la Corte,
attesa la natura quasi esclusivamente documentale del compendio probatorio
acquisito in atti e delle altre ragionevolmente eventuali fonti di prova, che /il
Tribunale non ha egualmente precisato come il Locantore potrebbe influire su

stata a sua volta attinta, come dianzi ricordato, da provvedimento di
sequestro e, pertanto, essa non è più nella disponibilità del predetto.
La ordinanza impugnata va, perciò, annullata con esclusivo riferimento
alla sussistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura
disposta nei confronti del ricorrente, con rinvio al Tribunale di Bari che, in
altra composizione, ne riesaminerà la congruità rispetto alle ritenute esigenze
cautelari, ove queste siano dimostrate effettivamente ricorrere.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, con
rinvio al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2015
Il Consigliere estensore

Il Pr idente

di esse, ove si consideri che l’intera documentazione riferita alla sua azienda è

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