Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43815 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 43815 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MESSONIER NADIA N. IL 29/04/1963
avverso la sentenza n. 3463/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
k1 ,c03.3,`
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/05/2015

Ritenuto in fatto e diritto

Messonier Nadia è stata condannata, con sentenza del Tribunale di Pavia emessa in data 13.03.2013 e
confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 26.09.2014, alla pena di giorni venti di arresto ed
euro 20.664,00 di ammenda, per una serie di violazioni edilizie consistite nella installazione di due case
mobili prefabbricate delle dimensioni di mt. 9.00×3,20×2.60 di altezza, destinate a soddisfare esigenze

lamiera avente dimensione di m. 2,50x m. 2,50 x 2,10 di altezza, collocata in prossimità della prima casa
mobile ed utilizzata come cuoci vivanda, di una struttura prefabbricata in prossimità della prima casa
mobile, delle dimensioni di mt 2,50×2,50×2,10 di altezza, rialzata su platea in cemento, destinata a
servizi igienici, costruzione di sei manufatti in cemento lungo il perimetro del sedime, destinati a riparo
per i contatori dell’energia elettrica e dell’elettropompa per il pozzo dell’acqua; realizzazione al centro
del sedime di aiuole delimitate da cordoli in cemento, livellamento della superficie del restante sedime e
copertura con ghiaia, realizzazione di recinzione in rete metallica.
Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto
ricorso per Cassazione deducendo i seguenti motivi.
Lamenta la difesa violazione del diritto di assistenza difensiva dell’imputata in quanto, pur avendo il
difensore di ufficio che l’aveva assistita anche in primo grado, richiesto un differimento dell’orario
dell’udienza per concomitanti impegni professionali, la Corte di Appello non ha provveduto sulla
richiesta, ignorandola e procedendo ugualmente all’ora fissata nominando un sostituto di udienza il
quale, essendo all’oscuro del procedimento, non ha potuto che riportarsi alla conclusioni già formulate
dal difensore.
In tal modo, disattendendo la legittima richiesta di differimento dell’orario dell’udienza, la Corte di
Appello ha impedito al difensore di svolgere le attività difensive depositando nuovi elementi di prova,
come l’autorizzazione paesaggistica, documento che avrebbe evitato la condanna dell’imputata.
Premesso che il ricorso non è autosufficiente in quanto allo stesso non è stata allegata l’istanza di
differimento dell’udienza, occorre dare atto che, effettivamente, tale istanza è stata inviata via fax in
data 19 giugno 2014.
La Corte di Appello, però, non la ha accolta tenendo, quindi, l’udienza nella data prefissata perché si
trattava di un’istanza del tutto generica. La stessa, infatti, fa riferimento ad un non meglio identificato
impegno professionale del difensore e non è corredata da alcun documento idoneo a dimostrare il
concomitante incarico professionale e la natura ed importanza del medesimo.
Peraltro, come più volte precisato da questa stessa Corte, il difensore ha l’onere di corredare la richiesta
di differimento dell’udienza per concomitante impegno professionale con la giustificazione della
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abitative permanenti, nella realizzazione di una struttura in lamiera chiusa in tre lati con copertura in

impossibilità di nominare un sostituto, non essendo sufficiente a tal fine nè la mera affermazione di non
potervi provvedere, nè un apodittico richiamo alla “delicatezza dei provvedimenti” (ex pluris Cass. sez.
V n. 7418/2013).
In altre parole, quindi, il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di
comparire per legittimo impedimento dovuto ad un concomitante impegno professionale non può
limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di questo, ma deve fornire l’attestazione

non possa farsi sostituire nell’uno o nell’altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che
impongono la sua presenza nell’altro processo, in relazione alla particolare natura dell’attività che deve
svolgervi. Ciò al fine di dimostrare, come è facile intuire, che l’impedimento non sia funzionale a
manovre dilatorie (Cass. Sez. Un. n. 29529/2009).
Orbene nel caso di specie il difensore della Messonier non ha soddisfatto alcuno dei suddetti oneri
presentando una istanza di rinvio dell’udienza del tutto generica ed inidonea ad escludere intenti dilatori.
Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla
somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma in data 7 maggio 2015.

dell’assenza di un codifensore nell’altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali

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