Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43812 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 43812 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIROTTO CIRO N. IL 01/11/1980
avverso la sentenza n. 7855/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVIN9,
Udito il Procuratore GAierale in persona del Dott. —t’.t c’l—kijd..)-1,),`
chQ ha concluso per e” U ssz..3_3_,,k
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/05/2015

Ritenuto in fatto

Con sentenza del Tribunale di Monza del 13.06.2013, confermata dalla Corte di Appello di Milano in
data 14.03.2014, Cirotto Ciro è stato ritenuto responsabile, per il reato di cui all’art.441ett b) DPR
380/01 perché, in qualità di affittuario e titolare della carrozzeria posta in Cinisello Balsamo via F.11i
Rosselli 49, realizzava, in assenza di specifici permessi, il cambio di destinazione di uso del corpo

ufficio in volume edilizio destinata a forno, oltre ad opere interne comportanti creazioni di nuovi vani ed
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aumento di volume. Il medesimo veniva condannato alla pena di mesi 4 di recAusiciRe ed euro 5.000,00
di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del
difensore, per erronea applicazione dell’art. 44 lett. b) DPR 309/90.
In particolare la difesa contesta la riconducibilità al Cirotto delle opere di trasformazione per il solo fatto
che egli fosse il conduttore dell’immobile in questione, peraltro esercente l’attività di carrozziere.
L’unico dato certo emerso dall’istruttoria dibattimentale è l’esistenza di opere edilizie idonee a
modificare la destinazione d’uso dell’immobile, ma non è stata raggiunta la prova che queste siano state
realizzate dall’imputato.
In proposito il difensore richiama le massime della Cassazione sui criteri di individuazione del soggetto
responsabile dell’abuso, rilevando che non è sufficiente a tal fine la disponibilità materiale e giuridica
dell’immobile ma è necessaria la presenza di altri elementi indicatori della sua posizione.

Ritenuto in diritto

Il ricorso è inammissibile in quanto attiene profili di merito ed è basato su censure manifestamente
infondate.
Invero la difesa tramite la deduzione di vizi di legittimità cerca di ottenere una valutazione delle
risultanze istruttorie ulteriore e diversa rispetto a quella già effettuata dai giudici di merito; operazione
quest’ultima, come è noto, preclusa in sede di legittimità qualora le argomentazioni impiegate nel
provvedimento impugnato risultino logiche e non contraddittorie.
Orbene sono questo profilo la sentenza di appello appare incensurabile. Contrariamente a quanto
sostenuto dalla difesa — secondo la quale non sarebbe stata raggiunta la prova che gli interventi edilizi in
assenza dei titoli concessori siano stati effettuati dal Cirotto — la Corte territoriale ha spiegato come la
responsabilità dell’imputato fosse desumibile dal contratto di locazione dell’immobile stipulato dal

1

edilizio centrale da laboratorio ad officina-carrozzeria e trasformazione con opere dell’annesso spazio

mtdesimo in epoca precedente il controllo. In detto contratto, infatti, il Cirotto figura come conduttore
esercente l’attività di officina carrozzeria per il quale l’immobile locato non era abilitato.
Tale conclusione risulta, peraltro, del tutto in linea con la giurisprudenza in tema di individuazione del
soggetto responsabile dell’immobile richiamata dallo stesso ricorrente (ex multis Cass. Sez. III n.
24319/2004). Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale non ha ricavato la responsabilità per gli
abusi dalla sola disponibilità materiale e giuridica dell’immobile da parte del Cirotto ma anche da altri

emerso chiaramente a seguito di sopralluogo (ex pluris Cass. Sez. III n. 52040/2014).
Del resto, rilevano i giudici di merito, il Cirotto era l’unico interessato alla realizzazione ed all’impiego
delle suddette opere abusive in quanto unico beneficiario delle stesse e non allegato alcuna circostanza
né ha fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare che gli abusi in questione fossero stati
realizzati da terzi a sua insaputa (Cass. Sez. F. n. 35537/2003).
Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla
somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma in data 7 maggio 2015.

elementi a cominciare dal fatto che all’interno dell’immobile si svolgeva attività di carrozzeria, come

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