Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43811 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 43811 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
INGROSSO LUCIANO N. IL 09/11/1972
avverso la sentenza n. 1380/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
20/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVIN_
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,
che ha concluso per
est.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/05/2015

Ritenuto in fatto

Ingrosso Luciano è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Lecce emessa in data 13.12.2011 e
confermata dalla Corte di Appello, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 24.000,00 di ammenda,
per il reato di cui agli artt. 44 co. 1 lett. c) DPR 380/01 e 181 D.lvo 42/04 per aver realizzato, in assenza
di permesso di costruire, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, un manufatto da adibire a civile

corso di completamento all’epoca dell’accertamento in data 08.06.2000.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per
Cassazione deducendo i seguenti motivi.
1) Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 44 lett. b) DPR 380/01 e dell’art. 181 d.lgs 42/2004.
Assume la difesa che dall’espletata istruttoria non è emerso nessun elemento dimostrativo della
destinazione permanente a civile abitazione del piccolo manufatto, anzi la copertura con pannelli
coibentati è chiaro indice della natura precaria dell’opera, la quale deve essere valutata alla luce della
sua obiettiva, intrinseca destinazione naturale.
Sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico il ricorrente deduce la nullità di un contratto preliminare
avente ad oggetto la vendita di immobile irregolare dal punto di vista urbanistico. Il fatto che l’art. 40 L.
47/98, nel sancirne la nullità, faccia riferimento a negozi immediatamente traslativi del diritto di
proprietà o di altri diritti reali, mentre il contratto preliminare ha effetti solo obbligatori, non esclude la
nullità dello stesso contratto preliminare quando esso abbia per oggetto la stipula di un contratto nullo
per le irregolarità urbanistiche non sanabili dell’immobile oggetto della promessa di vendita. Di
conseguenza, ad avviso della difesa, deve ritenersi che il preliminare avente ad oggetto la promessa di
vendita di immobile irregolare sotto il profilo urbanistico sia nulla per contrarietà alla legge urbanistica
che regola la costruzione, non potendo la questione della difformità urbanistica dell’immobile oggetto
della promessa di vendita integrare un mero inadempimento contrattuale.
A tale proposito la difesa richiama l’orientamento della Suprema Corte in base al quale si ha nullità del
contratto preliminare se l’immobile è affetto da irregolarità urbanistiche non sanate o non sanabili.
Da ciò la difesa trae la conclusione che l’Ingrosso, semplice promissario, non è responsabile della
contestata violazione urbanistica se non a titolo di concorso col proprietario, concorso che, però, non è
stato contestato.
2) Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 165 c.p. in relazione alla natura di promittente
acquirente del bene.
Lamenta la difesa del ricorrente che il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena,
l’ha subordinata all’esecuzione dell’ordine di demolizione ed alla rimessa in pristino dello stato dei

abitazione di mt. 5.90 x 6.00 con soffitto a pannelli coibentati, completo di impianti idrici ed elettrici, in

e

luoghi, sulla base di considerazioni che attengono il proprietario dell’immobile da abbattere e non il
titolare di un semplice diritto alla vendita dell’immobile scaturente dal contratto preliminare. In sostanza
il beneficio riconosciuto all’imputato è vincolato ad una prestazione inesigibile (la demolizione del
manufatto abusivo), avendo essa per oggetto un bene altrui, rispetto al quale egli è solo il promissario
acquirente.
3) Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 31 DPR 380/01.

favor possessionis ma occorre la prova positiva dello ius possidenti che non compete più al privato
inottemperante. Dunque non è condivisibile l’orientamento secondo il quale il giudice può restituire
all’ente comunale l’immobile dissequestrato solo quando l’autorità comunale ha provveduto alla
trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari: il giudice lo deve fare sempre e senza condizioni.
Sarà poi l’ente pubblico a provvedere alla demolizione a spese dell’imputato, sempre che non si accerti
il prevalente interesse pubblico al mantenimento dell’immobile (art. 31 co. 5).
Ne discende la necessità, secondo la difesa, di annullare la statuizione che subordina la sospensione
condizionale della pena alla demolizione.
4) Mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di non menzione della pena formulata con i
motivi di appello e reiterata nelle conclusioni ex art. 597 c.p.p.
Assume la difesa del ricorrente, che, pur avendo formulato richiesta del suddetto beneficio nei motivi di
appello, con cui si impugnava anche l’entità della pena ed “ogni statuizione accessoria relativa alla
condanna”, ed all’udienza del 20.12.2013 in cui si sollecitavano i poteri di ufficio del giudice ex art. 597
c.p.p. ai fini del riconoscimento della non menzione, detta richiesta è rimasta priva di riscontro sia in
relazione allo specifico motivo dedotto sia in relazione alla richiesta di esercizio dei poteri ufficiosi del
giudice.

Ritenuto in diritto

Il primo motivo risulta inammissibile nella misura in cui il ricorrente si limita a riproporre in sede di
legittimità censure già mosse nell’atto di appello e con riguardo alla quali la Corte territoriale si è
pronunciata con motivazione logica ed esaustiva.
Quanto alla natura precaria del manufatto, infatti, la Corte di Appello ha precisato che lo stesso, al
momento dell’accertamento, presentava impianti tecnologici, pavimentazione con piastrelle e battiscopa
nonché infissi esterni. Tutti elementi che portano a escludere il carattere precario dell’opera in questione
trattandosi, indubbiamente, di un manufatto idoneo a determinare una trasformazione urbanistica
permanente del territorio.
2

Sostiene la difesa che per individuare il soggetto che ha diritto alla restituzione del bene non basta il

e

Cotte giustamente evidenziato dai giudici di appello, infatti, la natura precaria di un’opera non può
certo essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente attribuita alla stessa
dall’utilizzatore, né dal fatto che si tratti di un manufatto smontabile e non fissato al suolo: la precarietà
deve riconnettersi ad un’intrinseca destinazione materiale dell’opera stessa ad un uso realmente precario
per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo con conseguente immediata eliminazione del
manufatto alla cessazione dell’uso (ex pluris Cass. Sez. III n. 20189/2006).

promissario acquirente del terreno sul quale è stato realizzato il manufatto, la Corte di Appello ha
correttamente valorizzato, ai fini della configurabilità della responsabilità del predetto, la disponibilità di
fatto del terreno stesso, l’interesse specifico all’opera e la stessa disponibilità giuridica derivante dal
preliminare.
Invero, infatti, la qualità di proprietario dell’area su cui è stata realizzata l’opera abusiva è un mero
indizio non sufficiente a fondare la responsabilità per il reato in esame, che sussiste in capo a chi ha la
disponibilità giuridica e di fatto del terreno e l’interesse alla realizzazione dell’opera abusiva.
Orbene il promittente acquirente ha in genere il possesso del bene oggetto del futuro contratto di
compravendita che viene trasferito prima ancora della stipula e l’interesse a realizzare l’opera; quindi
ricorrono le condizioni perché sia individuato nello stesso il committente del manufatto abusivo
Ciò in accordo al consolidato orientamento di questa Corte in base al quale in materia edilizia, ai fini
della configurabilità della responsabilità per aver realizzato un manufatto abusivo, deve tenersi conto
della piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dell’interesse specifico ad effettuare la nuova
costruzione (in applicazione del principio del “cui prodest”) unitamente ad altri elementi quali lo
svolgimento di attività di materiale vigilanza dell’esecuzione dei lavori, la richiesta di provvedimenti
abilitativi successivi e, complessivamente, tutte quelle situazioni e comportamenti, sia positivi sia
negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove di una compartecipazione, anche
solo morale, all’esecuzione delle opere (ex pluris Cass. Sez. III n. 52040/2014).
Al pari infondati risultano anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso nella misura in cui, come
precisato dai giudici di appello, l’imputato, avendo il possesso del bene e, quindi, la materiale
disponibilità dello stesso è indubbiamente nelle condizioni di provvedere.
Infine risulta inammissibile anche l’ultimo motivo di ricorso inerente la mancata concessione della non
menzione. Difatti nell’appello non si trova una richiesta specifica del suddetto beneficio ma soltanto la
classica formula di stile con la quale “si impugna anche ogni statuizione accessoria dell’impugnata
sentenza”.
Dunque la richiesta di non menzione non è stata oggetto di specifico motivo di appello e la richiesta
contenuta nel verbale di udienza può, al più, considerarsi un’istanza volta a sollecitare il giudice a
3

Quanto poi alla lamentata carenza di legittimazione soggettiva in capo all’Ingrosso in quanto

concedere d’ufficio il suddetto beneficio. Ne consegue che i giudici di appello non avevano alcun
obbligo motivazionale in merito.
Come più volte affermato da questa Corte, infatti, il giudice d’appello non è tenuto a concedere d’ufficio
la sospensione condizionale della pena né a motivare specificamente sul punto, quando — come nel caso
di specie — l’interessato si limiti, nell’atto di impugnazione ed in sede di discussione, ad un generico e
assertivo richiamo ai benefici di legge, senza indicare alcun elemento di fatto astrattamente idoneo a

1513/2014).
Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla
somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 maggio 2015.

fondare l’accoglimento della richiesta (ex pluris Cass. Sez. III n. 3431/2013; Cass. Sez. III n.

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